Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. (Fattispecie di annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, di provvedimento di rigetto privo di adeguato supporto argomentativo in ordine alle ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti al passato criminale del detenuto a scapito dei progressi riscontrati nel corso del trattamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2013, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
775 /14 YE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 3926/2013- Presidente SENTENZA Dott. UMBERTO GIORDANO Dott. ALDO CAVALLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA N. 15720/2013 - Rel. Consigliere - Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RO N. IL 24/03/1984 avverso l'ordinanza n. 551/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA, del 30/01/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Enrico DELEHAVE, du ha chiesto l'annu llamento con inicio dell'ordi ne puguate. Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa in data 30.1.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria rigettava le istanze di detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova al servizio sociale presentate da AN CC, detenuto in espiazione della pena di anni sette di reclusione a seguito di condanna della Corte di Appello di Genova, irrevocabile il 16.11.2010, per il reato di importazione, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso, aggravato ai sensi dell'art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309/90. -ristretto presso la casa Circondariale di Locri dal 17.10.2008, giorno L'AN del suo arresto non poteva fruire della detenzione domiciliare, essendo di ostacolo - all'applicazione di tale misura, di cui all'art. 47 ter ord. pen., la condanna definitiva per uno dei delitti indicati nell' art. 4 bis ord. pen., a nulla rilevando, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Quanto alla semilibertà, il Tribunale di Sorveglianza, pur prendendo atto dei progressi fatti registrare dal detenuto nel corso del trattamento, testimoniati dall'iscrizione al corso di laurea in Scienze Forestali frequentato con profitto (due esami sostenuti nel 2012), tenuto conto del non vicino fine pena (fissato al 5.12.2014) e dell'originaria pericolosità del soggetto, per i collegamenti, da lui intrattenuti, prima del suo arresto, con ambienti del narcotraffico e associazioni criminali radicate nella zona di appartenenza (il Collegio evidenziava, inoltre, che il 13.12.2010, mentre si trovava in regime di arresti domiciliari, l'AN era stato sorpreso in compagnia di RT NT, affiliato alla 'ndrina Ursino di Gioiosa Ionica), riteneva, allo stato, insussistenti le condizioni per la concessione del beneficio, reputando necessario un ulteriore periodo di trattamento intramurario e di osservazione al fine di verificare il consolidamento dei progressi nel trattamento tesso e nel percorso di adesione a nuovi modelli comportamentali, conformi alle regole sociali, da parte del condannato. Ad analoghe conclusioni i Giudici di Sorveglianza pervenivano quanto alla richiesta concessione del più ampio beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, residuando in capo al condannato, per la gravità dei reati commessi e il collegamento con il crimine organizzato anche di tipo mafioso, una pericolosità sociale che sconsigliava la sua piena remissione in libertà e la sua restituzione all'ambiente di provenienza.
2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione AN CC, per il tramite del suo difensore. Con il primo motivo, deduce: 1) erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 47, 48 e 50 O.P. (art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.) e difetto assoluto di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p. (art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.). Con il secondo motivo, denuncia: 2) difetto di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.), per avere il Collegio utilizzato ai fini del diniego del beneficio un fatto incontro del 13.12.2010 con RT NT presso- 1 l'abitazione dei genitori dove il ricorrente si trovava in regime di arresti domiciliari, riferito dai Carabinieri in nota informativa che con ordinanza del 7.3.2012 era stato ritenuto dal medesimo Tribunale di Sorveglianza irrilevante ai fini della concessione della liberazione anticipata di 45 giorni per il semestre in cui si collocava detto incontro, ridimensionato a una mera visita di cortesia effettuata nel periodo prenatalizio dal RT alla madre dell'AN, sua prima cugina (17.10.2010/16.4.2011). Con il terzo motivo, lamenta: 3) contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.) per avere il Tribunale giustificato il diniego dei benefici solo con il citato incontro con il RT, trascurando gli elementi di segno opposto, desumibili dalle risultanze dell'osservazione favorevole, della Sintesi aggiornata, delle conclusioni pure favorevoli dell'Equipe nel senso della concessione dei benefici. Con il quarto motivo, si duole: 4) del difetto di motivazione e della contraddittorietà e illogicità manifesta della stessa (art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.), per avere il Tribunale ritenuto insussistenti le condizioni per il reinserimento sociale del detenuto mediante concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, in aperto contrasto con il positivo risultato dell'osservazione del detenuto e con le relazioni dell'Autorità di Polizia, che escludevano collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata.
3. Il Procuratore Generale, rilevata la palese contraddittorietà della motivazione, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Giudice a quo per nuovo esame. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va, perciò, accolto. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di Sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale), sui risultati del trattamento individualizzato del condannato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno, infine, giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, sent. n. 1285 dell'8/5/1989, Martina, Rv. 181397; Sez. 1, sent. n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; nello stesso senso, Sez. I, 18 maggio 1992 n. 2214, Libera, non massimata). Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure alternative, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, né le informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo 2 reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato principalmente alla valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e agli eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento (Sez. 1, sent. n. 6680 del 22/11/2000, Saias, Rv. 218314). Così, ai fini del diniego della misura della semilibertà, non è stato ritenuto correttamente motivato il provvedimento che ha basato il giudizio negativo circa la sussistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale sui precedenti penali e sulla generica pericolosità del medesimo, senza alcun riferimento alle relazioni in atti e ai progressi del condannato nel corso del trattamento (Sez. 1, sent. n. 1056 del 19/4/1990, Petrazzuolo, Rv. 184275: fattispecie di annullamento di ordinanza in cui i giudici di merito si erano limitati a richiamare i precedenti penali e i dati negativi provenienti dalle informative dei carabinieri sulla personalità del condannato, con omissione totale dell'esame dei dati essenziali costituiti dai risultati del trattamento penitenziario). Analogamente, è stato censurato il provvedimento reiettivo di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, che si è limitato a un generico riferimento a "informazioni assunte" ovvero ha preso in considerazione la vita anteatta del condannato per trarne convincimento negativo in merito al giudizio di idoneità della misura, nell'un caso non essendo possibile controllare la legittimità del convincimento del giudice e nell'altro non potendosi condizionare a condotte preatte del condannato, senza ulteriori specificazioni fattuali, la possibile futura شدا rieducazione del reo (Sez. 1, sent. n. 4483 del 27/10/1993, dep. 7/1/1994, Bonicoli, Rv. 195797). Calando gli enunciati principi nel caso di specie, si rileva che il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria è pervenuto alla decisione reiettiva di istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà con motivazione contraddittoria e incongrua. Ed invero, dopo aver dato ampiamente atto di numerosi elementi di segno nettamente positivo, costituiti dagli "indubbi progressi" trattamentali riscontrati, dalla frequentazione di corsi di studio all'interno del carcere, dalla intrapresa attività di studi universitari con il superamento di due esami del corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali previa concessione di permessi premio, dal costante supporto della famiglia d'origine, dall'assenza di ulteriori condanne e di procedimenti pendenti, nonché di collegamenti, nell'attualità, con la criminalità organizzata, i Giudici di Sorveglianza hanno rigettato le istanze del ricorrente attribuendo un peso specifico maggiore a elementi, ancorati al passato, quali la "originaria pericolosità del soggetto, desumibile dalla gravità dei reati commessi e delle vicende penali in cui è stato coinvolto, che lo hanno visto inserito o, comunque, collegato ad ambienti criminali operanti nel settore del narcotraffico nonché a contesti di tipo associativo facenti capo a cosche della criminalità organizzata della zona di appartenenza...". A quest'ultimo riguardo, i Giudici di merito hanno valorizzato una segnalazione dei Carabinieri di Locri, secondo la quale l'AN, sottoposto agli arresti domiciliari presso 3 l'abitazione dei genitori, in data 13.12.2010 si era incontrato nel luogo degli arresti con RT NT, affiliato alla 'ndrina Ursino di Gioiosa Ionica. A prescindere dal fatto che tale episodio fosse stato o meno considerato ostativo dallo stesso Tribunale di Sorveglianza nel concedere al ricorrente la riduzione di 45 giorni di liberazione anticipata per il semestre d'interesse (17.10.2010-16.4.2011), manca, in ogni caso, nel provvedimento impugnato un apparato argomentativo che consenta di comprendere in modo adeguato e convincente per quale ragione sia stato conferito un peso prevalente ad elementi appartenenti comunque al passato criminale dell'AN, trascurando, per converso, una serie di elementi, aggiornati, di segno positivo, scaturiti dall'osservazione favorevole dell'équipe competente, condensata nelle relazioni di sintesi, e dalle informazioni di polizia, anch'esse favorevoli al ricorrente, circa l'assenza di ulteriori condanne, procedimenti pendenti e collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Lo squilibrio oggettivo della motivazione discende anche dalla valorizzazione di una vicenda giudiziaria (l'unica per la quale l'AN è stato condannato) che il Tribunale reggino, nel corpo dello stesso provvedimento de quo, ha ricondotto a "un momento di difficoltà incontrato" dal ricorrente "nella sua attività di commerciante", riconoscendone, quindi, il carattere di occasionalità. Tali considerazioni concorrono a determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo UmbertoGiordano Mundn DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 0 GEN. 2014 IL CANCELLIERE Sepia Farella 4