Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2013, n. 775
CASS
Sentenza 6 dicembre 2013

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In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. (Fattispecie di annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, di provvedimento di rigetto privo di adeguato supporto argomentativo in ordine alle ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti al passato criminale del detenuto a scapito dei progressi riscontrati nel corso del trattamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2013, n. 775
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 775
    Data del deposito : 6 dicembre 2013

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