Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, poichè la sopravvenuta abolitio criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, è possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato già concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non più costituente reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 14928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14928 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20.02.2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1006
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 025701/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di CONEGLIANO;
nei confronti di:
1) SAMPANA THEODORAH N. IL 25/02/1953;
avverso ORDINANZA del 25/09/2002 TRIB. SEZ. DIST. di CONEGLIANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 25.9.2002 il Tribunale di Traviso - Sezione Distaccata di Conegliano - in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta, presentata dal Procuratore della Repubblica in sede, tendente ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a SAMPANA THEODORAH con la sentenza 5.1.2002 del medesimo Tribunale. Ha osservato il tribunale suddetto che, essendo stato nella specie abrogato il reato di cui agli artt. 142 e 152 T.U.L.P.S., per il quale la MP aveva riportato una precedente condanna a pena sospesa, costituente presupposto per la revoca del beneficio, non sussistevano le condizioni per procedere alla revoca medesima. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Treviso, lamentando erronea applicazione dell'art. 164 n. 4 C.P., sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la presenza di più condanne a pene sospese costituisce elemento ostativo ad una nuova concessione del beneficio anche se si tratti di reati poi depenalizzati, non potendo la cessazione degli effetti penali della condanna, conseguente alla abrogazione del reato, influire sul giudizio prognostico negativo di ravvedimento richiesto dal legislatore.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto. La questione, portata all'esame di questo Collegio, è stata più volte oggetto di decisioni contrastanti, che hanno dato luogo a due filoni giurisprudenziali contrapposti e diversi. In base al primo, condiviso dal P.M. ricorrente, il divieto di concedere per più di due volte il beneficio della sospensione condizionale della pena opera anche nel caso in cui una delle condanne condizionalmente sospese si riferisca a reato successivamente depenalizzato, in quanto la cessazione di tutti gli effetti penali conseguente alla abrogazione del reato non può influire sul giudizio prognostico negativo, comunque palesato in via presuntiva dalla legge, nel momento in cui ha stabilito, ex art. 164 n. 4 C.P., un limite alla reiterabilità del beneficio (v. Cass., Sez. 3^, sent. n. 8411 del 4.12.2002, Chiudioni;
Sez. 6^, sent. n. 35176, del 5.7.2001, Magrini;
Sez. 2^, sent. n. 3377 del 3.2.1997, Bonetta ecc). Il secondo filone, condiviso dal Tribunale di Treviso, ritiene invece che la sopravvenuta abolitio criminis, avendo efficacia ablatoria completa, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, dopo che questa è rimasta svuotata di ogni contenuto normativo e sanzionatorio, per modo che sarebbe possibile una nuova concessione del medesimo beneficio pur dopo che lo stesso sia stato concesso con due precedenti sentenze, una volta che una di queste riguardi fatto non più costituente reato (v. Cass., Sez. 2^, sent. n. 10815 del 22.8.2000, Kurti;
Sez. 3^, sent. n. 2672 del 18.6.1996, Ciaramella;
Sez. 1^, sent. n. 11073 del 4.7.1985, Solimene ecc). Ritiene il Collegio di dover condividere questo secondo indirizzo giurisprudenziale, conformemente alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte.
La tesi di coloro che negano la possibilità di una nuova concessione della sospensione condizionale in presenza di due condanne sospese, anche in caso di abrogazione o depenalizzazione del reato cui si riferisce una delle due predette condanne, si ispira ad una concezione, per così dire, formalistica, legata essenzialmente alla pura e semplice constatazione della presenza di una norma che vieta, in ogni caso, la concessione del beneficio a chi ne abbia comunque in precedenza goduto per due volte, oltre che alla prognosi negativa sulla capacità di ravvedimento e di astensione dal commettere ulteriori reati da parte del condannato, fondata su una aprioristica presunzione di legge, che presuppone in qualche modo la sopravvivenza dell'antigiuridicità penale del fatto pur dopo la sua depenalizzazione.
Ma non è chi non veda come tale impostazione ometta di considerare alcuni aspetti, a parere di questo Collegio, decisivi. Innanzitutto v'è da tenere presente che fra gli effetti penali che vengono a cessare a seguito dell'abolitio criminis non può non annoverarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 C.P., quello che pone un limite alla reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Negare ciò significa fare torto a tutta una consolidata tradizione giurisprudenziale, in tema di cessazione degli effetti penali di una condanna.
Costituisce applicazione esplicita di tale principio in sede normativa la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 32 della L. 28.2.1985 n. 47, secondo la quale il giudice, nel valutare i presupposti soggettivi per la concessione della sospensione condizionale della pena, non deve tenere conto di condanne per reati urbanistici o edilizi di cui sia stata dichiarata l'estinzione per sanatoria dopo il passaggio in giudicato della sentenza. In secondo luogo l'indirizzo giurisprudenziale che si condivide viene a realizzare la par condicio tra soggetti che si vengano a trovare nella condizione di condannati con due sentenze concessive della sospensione condizionale della pena relativamente a due reati, uno dei quali venga poi depenalizzato, e soggetti che abbiano riportato una sola condanna sospesa sol perché la legge di depenalizzazione dell'altro medesimo illecito, da loro ugualmente commesso, sia intervenuta prima della condanna, per modo che la possibilità di fruire del secondo beneficio (che sarebbe il terzo solo per la prima categoria di soggetti) sarebbe affidato ai tempi di svolgimento delle loro vicende processuali, del tutto casuali e totalmente estranei alla loro volontà. L'indirizzo contrario, che si basa essenzialmente sulla valutazione della condotta del condannato come comunque incline alla commissione di illeciti e, quindi immeritevole di ulteriori benefici oltre i primi due, non tiene poi conto del fatto che la presunzione che il soggetto si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati non è automaticamente imposta dalla legge, ma è pur sempre il frutto di una valutazione discrezionale da parte del giudice, che, come è noto, ha il potere di negare la sospensione condizionale della pena anche ai delinquenti primari e di concederla, in presenza di certi presupposti, anche a chi abbia delinquito per la seconda volta.
Legare quindi l'impossibilità di concedere per la terza volta la sospensione condizionale a chi ne abbia fruito già due volte nel caso di abolizione o depenalizzazione del reato o dei reati, per i quali abbia riportato le condanne condizionalmente sospese, alla esistenza di una sorta di presunzione negativa assoluta di non commissione di ulteriori reati appare quindi una chiara forzatura logico-giuridica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Treviso, in conformità alle richieste del Procuratore Generale presso questa Corte, va quindi respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004