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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3967/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, ex art. 473 bis 29 c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. CORTAZZO
ALESSIO presso il cui studio è elett.te dom.to
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. SANTOPIETRO FABIO EUGENIO e dall'Avv.
ELISA OLGA BERGAMASCHI e con questi elett.te dom.ta presso il loro studio
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 19.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 22/02/2024 il sig. esponeva: - di aver Parte_1
contratto matrimonio in Napoli il 25.09.1997 con la sig.ra ; - che dalla loro unione è Controparte_1
nato il figlio (05.09.1998); - di essersi separato in virtù di sentenza n. 5144/2013 del Tribunale Per_1
di Napoli del 19.04.2013, passata in giudicato, alle seguenti condizioni: affido congiunto del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, diritto/dovere di visita con il padre, Per_1 obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili;
- che nelle more il figlio ha raggiunto la maggiore età ed è in grado di cercare una occupazione. Per_1
Su tali premesse chiedeva una modifica delle condizioni di separazione con revoca dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio o, in subordine, una riduzione dello stesso. Per_1
In data 10.10.2024 si costituiva la sig.ra la quale deduceva che il figlio Controparte_1 Per_1
è stato assunto con contratto a tempo determinato con scadenza 6.03.2025 presso la Multiprotection
S.r.l.. Concludeva per il rigetto dell'avversa domanda e la conferma dell'obbligo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00 fino alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
All'udienza del 19.12.2024 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava atto che, nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo a totale definizione del giudizio. Sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa al Collegio.
Si riportano di seguito gli accordi raggiunti dalle parti:
“ La Sig.ra dichiara di rinunciare al diritto di percepire l'assegno di mantenimento Controparte_1
relativo al figlio , fermo restando che ogni ulteriore accordo di natura patrimoniale sarà Per_1 oggetto di definizione nell'ambito del futuro procedimento di divorzio.
La decorrenza della revoca avrà luogo dalla data dell'odierna udienza del 19.12.2024”.
Orbene, il Collegio, esaminata la documentazione agli atti allegata, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative prende atto degli accordi e li recepisce.
Spese di lite compensate
P. Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda: in accoglimento degli accordi raggiunti da e da in Parte_1 Controparte_1
parziale modifica della sentenza di separazione n. 5144/2013 del Tribunale di Napoli revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. con decorrenza dal 19.12.2024. Parte_1 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 20/12/2024
Il G.rel. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3967/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, ex art. 473 bis 29 c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. CORTAZZO
ALESSIO presso il cui studio è elett.te dom.to
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. SANTOPIETRO FABIO EUGENIO e dall'Avv.
ELISA OLGA BERGAMASCHI e con questi elett.te dom.ta presso il loro studio
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 19.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 22/02/2024 il sig. esponeva: - di aver Parte_1
contratto matrimonio in Napoli il 25.09.1997 con la sig.ra ; - che dalla loro unione è Controparte_1
nato il figlio (05.09.1998); - di essersi separato in virtù di sentenza n. 5144/2013 del Tribunale Per_1
di Napoli del 19.04.2013, passata in giudicato, alle seguenti condizioni: affido congiunto del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, diritto/dovere di visita con il padre, Per_1 obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili;
- che nelle more il figlio ha raggiunto la maggiore età ed è in grado di cercare una occupazione. Per_1
Su tali premesse chiedeva una modifica delle condizioni di separazione con revoca dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio o, in subordine, una riduzione dello stesso. Per_1
In data 10.10.2024 si costituiva la sig.ra la quale deduceva che il figlio Controparte_1 Per_1
è stato assunto con contratto a tempo determinato con scadenza 6.03.2025 presso la Multiprotection
S.r.l.. Concludeva per il rigetto dell'avversa domanda e la conferma dell'obbligo di mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00 fino alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
All'udienza del 19.12.2024 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava atto che, nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo a totale definizione del giudizio. Sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa al Collegio.
Si riportano di seguito gli accordi raggiunti dalle parti:
“ La Sig.ra dichiara di rinunciare al diritto di percepire l'assegno di mantenimento Controparte_1
relativo al figlio , fermo restando che ogni ulteriore accordo di natura patrimoniale sarà Per_1 oggetto di definizione nell'ambito del futuro procedimento di divorzio.
La decorrenza della revoca avrà luogo dalla data dell'odierna udienza del 19.12.2024”.
Orbene, il Collegio, esaminata la documentazione agli atti allegata, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative prende atto degli accordi e li recepisce.
Spese di lite compensate
P. Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda: in accoglimento degli accordi raggiunti da e da in Parte_1 Controparte_1
parziale modifica della sentenza di separazione n. 5144/2013 del Tribunale di Napoli revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. con decorrenza dal 19.12.2024. Parte_1 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 20/12/2024
Il G.rel. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino