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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza N.
Reg. gen. Sez. Lav. N. 545/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Elisabetta Palumbo Consigliere rel. Beatrice Marrani Consigliere
All'udienza del 7 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.545 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra con l'avv. Massimo Fantoni;
Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Sebastiano Cubeddu;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2040/2023 del 12.12.2023 del Tribunale Civile di Tivoli “Sezione Lavoro”; Conclusioni: per l'appellante: “condannare l' al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di €. 2.591,37, a titolo di ratei dell'assegno mensile di assistenza maturati dal 01.12.2018 al 31.08.2019, oltre agli accessori in misura e con decorrenza di legge”. Il tutto con vittoria delle spese di lite. CP_ per l'appellato: “rigettare l'appello avverso cui l' resiste e tutti i motivi di appello, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso depositato presso il Tribunale di Tivoli, conveniva Parte_1 in giudizio l' chiedendo la condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento in CP_1
Corte di Appello di Roma
suo favore della somma di €. 2.591,37 per ratei dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. 118/71 maturati dal 1.12.2018 al 31.08.2019, oltre accessori. Adduceva di essere stata dichiarata invalida nella misura dell'80% a decorrere dalla domanda amministrativa;
di aver percepito l'indennità di disoccupazione fino all' 11.11.2018 e che l' aveva provveduto ad erogarle la prestazione solo nel CP_1 settembre 2019; deduceva di non aver percepito reddito nel periodo 1.12.2018 - 31.8.2019 e che, ciò nonostante, l' non aveva provveduto al pagamento della CP_1 prestazione per detto periodo.
1.1 Si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando in fatto ed in diritto CP_1
l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
1.2 Il Tribunale rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili le spese di lite. Corretto è stato, ad avviso del Tribunale, l'iter amministrativo seguito dell' che CP_1
a fronte del provvedimento di reiezione (4 agosto 2017) della domanda amministrativa del 24 febbraio 2017, aveva provveduto ad erogare i ratei dell'assegno di invalidità civile solo a decorrere dalla presentazione del modello AP93 da cui emergeva la sussistenza del requisito socioeconomico, e cioè a partire dal 1° settembre 2019. La mancata corresponsione dei ratei nel periodo richiesto in giudizio trova -ad avviso del Tribunale- fondamento normativo nell'art. 11 della l. 118/71 e nello stesso art. 12, co. 1 (richiamato dall'art. 13) che sanciscono la spettanza del diritto invocato al ricorrere di tutti i presupposti richiesti dalla normativa (sanitari e socio - economici), a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, considerato che l'accertamento di uno specifico requisito, come nel caso di specie quello sanitario, non può valere a mutare la consistenza degli elementi costitutivi della fattispecie normativamente previsti che, oltre appunto a quello sanitario, includono quello socioeconomico.
2. Avverso la suddetta sentenza ha avanzato gravame Parte_1 lamentando il fatto che il Giudice monocratico aveva erroneamente ritenuto legittimo l'operato dell che aveva pagato la prestazione solo dalla domanda del CP_2
07.08.2019 “di fatto ritenendo sussistente la decadenza dalla prestazione per il periodo precedente a detta domanda (e) considerando necessaria la presentazione di una nuova domanda, a seguito della revoca della prestazione”. 2.1. Adduceva di non essere incorsa nella decadenza semestrale decorrente dalla comunicazione del verbale di accertamento di cui al D.L. n. 269/2003, art. 42, comma 3 (conv. con legge n. 276 del 2003); quanto poi alla decorrenza del beneficio economico, questo avrebbe dovuto esserle liquidato dal riconoscimento del requisito sanitario e non già dalla data di presentazione della domanda di pagamento, così come sancito dall'art. 5 del D.P.R. n. 698/1994. 2.2 Lamentava che anche a volere ritenere dimostrata l'avvenuta comunicazione del provvedimento di “revoca”, la domanda amministrativa di ripristino non era necessaria e la prestazione doveva esserle corrisposta dal momento del possesso dei
___________________________________________________________________ 2
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
requisiti socio-economici posto che dal 01.12.2018 al 31.08.2019 non aveva svolto alcuna attività lavorativa e che negli anni 2018 e 2019 aveva avuto redditi inferiori al limite di legge per la concessione del beneficio richiesto.
2.3 Chiedeva pertanto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento del gravame nei termini riportati in epigrafe.
3. Ha resistito in giudizio l' ribadendo la correttezza del suo operato e CP_1 chiedendo il rigetto del gravame.
4. All'udienza del 7 febbraio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
5. L'appello è infondato e va respinto.
5.1 Premessa la ricostruzione dei fatti fornita dal Giudice di primo grado e su cui parte appellante non ha appuntato alcuna doglianza specifica, è infondata la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui cioè, come da giurisprudenza dalla stessa richiamata (Cass. Sez. Un. n.14561/2022) “ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa “
5.2 Non si verte, infatti, nel giudizio che ci occupa, in un'ipotesi di “revoca” della prestazione richiesta, né di decadenza semestrale dall'impugnazione del verbale di accertamento sanitario, ma di negazione (ab origine) del diritto invocato per assenza del requisito economico al momento della presentazione dell'(originaria) domanda amministrativa (v. provvedimento di reiezione del 4 agosto 2017). Del resto, la stessa ricorrente ha dedotto nel giudizio di primo grado che al momento della presentazione della domanda amministrativa per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile, era titolare di indennità di disoccupazione incompatibile con il beneficio assistenziale invocato.
5.3 La tesi di parte appellante, che considera necessaria e sufficiente la sola domanda amministrativa iniziale, non viene condivisa da questa Corte che fa richiamo all'orientamento della Corte di Cassazione che ritiene detta tesi sprovvista di appiglio normativo perché si fonda sull'erroneo presupposto che “tale domanda dia l'avvio a un procedimento destinato a perpetuarsi per un tempo indefinito, anche quando la domanda sia respinta per la carenza dei requisiti socioeconomici e a tale provvedimento l'interessato abbia prestato acquiescenza” (Cass. sez. lav. 29 dicembre 2023 n. 36508).
___________________________________________________________________ 3
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
5.4 Come hanno chiarito di recente le sezioni unite della Corte di legittimità "La domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità" (Cass. SSUU 9 maggio 2022 n. 14561).
5.5 Correttamente l' ha quindi provveduto ad erogare in favore della CP_1 [...]
i ratei dell'assegno di invalidità civile solo a partire dal settembre 2019 e Pt_1 cioè dal momento in cui, con la presentazione della “nuova” domanda, e con l'inoltro del modello AP93 da cui emergeva la titolarità del requisito socioeconomico, ha potuto effettuare le ineludibili verifiche in ordine ad un requisito (quello economico) prima mancante ed elemento costitutivo indefettibile della prestazione dedotta in causa posto che, con la reiezione, ormai inoppugnabile, dell'originaria domanda per carenza di un elemento costitutivo del diritto, il procedimento era ormai concluso.
6. L'appello va pertanto respinto e dichiarate irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp att cpc.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Consigliera La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
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Reg. gen. Sez. Lav. N. 545/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Elisabetta Palumbo Consigliere rel. Beatrice Marrani Consigliere
All'udienza del 7 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.545 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra con l'avv. Massimo Fantoni;
Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Sebastiano Cubeddu;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2040/2023 del 12.12.2023 del Tribunale Civile di Tivoli “Sezione Lavoro”; Conclusioni: per l'appellante: “condannare l' al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di €. 2.591,37, a titolo di ratei dell'assegno mensile di assistenza maturati dal 01.12.2018 al 31.08.2019, oltre agli accessori in misura e con decorrenza di legge”. Il tutto con vittoria delle spese di lite. CP_ per l'appellato: “rigettare l'appello avverso cui l' resiste e tutti i motivi di appello, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso depositato presso il Tribunale di Tivoli, conveniva Parte_1 in giudizio l' chiedendo la condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento in CP_1
Corte di Appello di Roma
suo favore della somma di €. 2.591,37 per ratei dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. 118/71 maturati dal 1.12.2018 al 31.08.2019, oltre accessori. Adduceva di essere stata dichiarata invalida nella misura dell'80% a decorrere dalla domanda amministrativa;
di aver percepito l'indennità di disoccupazione fino all' 11.11.2018 e che l' aveva provveduto ad erogarle la prestazione solo nel CP_1 settembre 2019; deduceva di non aver percepito reddito nel periodo 1.12.2018 - 31.8.2019 e che, ciò nonostante, l' non aveva provveduto al pagamento della CP_1 prestazione per detto periodo.
1.1 Si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando in fatto ed in diritto CP_1
l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
1.2 Il Tribunale rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili le spese di lite. Corretto è stato, ad avviso del Tribunale, l'iter amministrativo seguito dell' che CP_1
a fronte del provvedimento di reiezione (4 agosto 2017) della domanda amministrativa del 24 febbraio 2017, aveva provveduto ad erogare i ratei dell'assegno di invalidità civile solo a decorrere dalla presentazione del modello AP93 da cui emergeva la sussistenza del requisito socioeconomico, e cioè a partire dal 1° settembre 2019. La mancata corresponsione dei ratei nel periodo richiesto in giudizio trova -ad avviso del Tribunale- fondamento normativo nell'art. 11 della l. 118/71 e nello stesso art. 12, co. 1 (richiamato dall'art. 13) che sanciscono la spettanza del diritto invocato al ricorrere di tutti i presupposti richiesti dalla normativa (sanitari e socio - economici), a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, considerato che l'accertamento di uno specifico requisito, come nel caso di specie quello sanitario, non può valere a mutare la consistenza degli elementi costitutivi della fattispecie normativamente previsti che, oltre appunto a quello sanitario, includono quello socioeconomico.
2. Avverso la suddetta sentenza ha avanzato gravame Parte_1 lamentando il fatto che il Giudice monocratico aveva erroneamente ritenuto legittimo l'operato dell che aveva pagato la prestazione solo dalla domanda del CP_2
07.08.2019 “di fatto ritenendo sussistente la decadenza dalla prestazione per il periodo precedente a detta domanda (e) considerando necessaria la presentazione di una nuova domanda, a seguito della revoca della prestazione”. 2.1. Adduceva di non essere incorsa nella decadenza semestrale decorrente dalla comunicazione del verbale di accertamento di cui al D.L. n. 269/2003, art. 42, comma 3 (conv. con legge n. 276 del 2003); quanto poi alla decorrenza del beneficio economico, questo avrebbe dovuto esserle liquidato dal riconoscimento del requisito sanitario e non già dalla data di presentazione della domanda di pagamento, così come sancito dall'art. 5 del D.P.R. n. 698/1994. 2.2 Lamentava che anche a volere ritenere dimostrata l'avvenuta comunicazione del provvedimento di “revoca”, la domanda amministrativa di ripristino non era necessaria e la prestazione doveva esserle corrisposta dal momento del possesso dei
___________________________________________________________________ 2
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
requisiti socio-economici posto che dal 01.12.2018 al 31.08.2019 non aveva svolto alcuna attività lavorativa e che negli anni 2018 e 2019 aveva avuto redditi inferiori al limite di legge per la concessione del beneficio richiesto.
2.3 Chiedeva pertanto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento del gravame nei termini riportati in epigrafe.
3. Ha resistito in giudizio l' ribadendo la correttezza del suo operato e CP_1 chiedendo il rigetto del gravame.
4. All'udienza del 7 febbraio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
5. L'appello è infondato e va respinto.
5.1 Premessa la ricostruzione dei fatti fornita dal Giudice di primo grado e su cui parte appellante non ha appuntato alcuna doglianza specifica, è infondata la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui cioè, come da giurisprudenza dalla stessa richiamata (Cass. Sez. Un. n.14561/2022) “ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa “
5.2 Non si verte, infatti, nel giudizio che ci occupa, in un'ipotesi di “revoca” della prestazione richiesta, né di decadenza semestrale dall'impugnazione del verbale di accertamento sanitario, ma di negazione (ab origine) del diritto invocato per assenza del requisito economico al momento della presentazione dell'(originaria) domanda amministrativa (v. provvedimento di reiezione del 4 agosto 2017). Del resto, la stessa ricorrente ha dedotto nel giudizio di primo grado che al momento della presentazione della domanda amministrativa per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile, era titolare di indennità di disoccupazione incompatibile con il beneficio assistenziale invocato.
5.3 La tesi di parte appellante, che considera necessaria e sufficiente la sola domanda amministrativa iniziale, non viene condivisa da questa Corte che fa richiamo all'orientamento della Corte di Cassazione che ritiene detta tesi sprovvista di appiglio normativo perché si fonda sull'erroneo presupposto che “tale domanda dia l'avvio a un procedimento destinato a perpetuarsi per un tempo indefinito, anche quando la domanda sia respinta per la carenza dei requisiti socioeconomici e a tale provvedimento l'interessato abbia prestato acquiescenza” (Cass. sez. lav. 29 dicembre 2023 n. 36508).
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
5.4 Come hanno chiarito di recente le sezioni unite della Corte di legittimità "La domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità" (Cass. SSUU 9 maggio 2022 n. 14561).
5.5 Correttamente l' ha quindi provveduto ad erogare in favore della CP_1 [...]
i ratei dell'assegno di invalidità civile solo a partire dal settembre 2019 e Pt_1 cioè dal momento in cui, con la presentazione della “nuova” domanda, e con l'inoltro del modello AP93 da cui emergeva la titolarità del requisito socioeconomico, ha potuto effettuare le ineludibili verifiche in ordine ad un requisito (quello economico) prima mancante ed elemento costitutivo indefettibile della prestazione dedotta in causa posto che, con la reiezione, ormai inoppugnabile, dell'originaria domanda per carenza di un elemento costitutivo del diritto, il procedimento era ormai concluso.
6. L'appello va pertanto respinto e dichiarate irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp att cpc.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Consigliera La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ CP_3