Sentenza 7 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E 0061569 N 6 8 O I 9 5 OGGETTO: 1 Z . / A 4 ILOR: avviso di N / R - accertamento/ricorso/parziale 6 A T 2 I S B accoglimento/condono ex DL . I R . 69/1989 conv.in .R G L A P E L.154/89/conseguenze/ L . T R A D estinzione del . U giudizio/automaticità/ L B A B E I A esclusione D D T REPUBBLICA ITALIANA R I A 017 19 / 02 E S I 1 T T N 3 R E 1 N E S E . I T NOM DEL POPO S N A E A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 014985/1998 Cron. 4298 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Mario Delli Priscoli Presidente Ud.
6.7.2001 Dott. Giovanni Paolini Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze,in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato ricorrente
contro
Sud Italia Marmi snc in persona del legale rappresentante in carica intimata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 61569 1 170 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.364 /05/1997 depositata in data 9.7.1997 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udite le conclusioni del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette. di Cassino con avviso di accertamento notificato alla SUD ITALIA MARMI snc,ritenuta la inattendibilità della dichiarazione attinente il reddito d'impresa ai fini dell'Ilor per l'anno 1982,elevava il reddito dichiarato da £.47.150.000 a £.92.319.000. A seguito del ricorso proposto avverso tale accertamento innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Cassino, il Giudice adito, con sentenza n.353/03/89, in parziale accoglimento del ricorso,rideterminava in £.70.000.000 il reddito netto d'impresa. L'Ufficio impositore nonchè la società proponevano appello avverso tale decisione. Con sentenza in data 2.6.1997 n.364 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio,rilevata l'avvenuta presentazione di domanda di condono da parte della società Su Marmi e la mancanza di contestazione al riguardo da parte dell'Ufficio,dichiarava estinto il giudizio, con compensazione delle spese. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze. La società Sud Marmi non si è costituita. Motivi della decisione Il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 comma primo n.3 cpc, con un unico motivo, violazione degli artt. 14,19 e 21 DL 69/1989, convertito.com modificazioni in L.154/1989, nonchè dell'art.39 DPR 600/73. Ad avviso del ricorrente il Giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il solo fatto della presentazione della istanza di condono sia idoneo a determinare l'effetto estintivo della controversia pendente: mentre, essendo stato il ricorso in appello da parte dell'Ufficio determinato proprio dal -3- permanere di ragioni di credito erariale nei confronti della società, la CT avrebbe dovuto,per la parte non coperta dalla istanza di condono, accertare in concreto il soddisfacimento integrale del credito in questione. Il ricorso è fondato. Invero, nella sentenza impugnata si dà atto della avvenuta presentazione della istanza di condono da parte della società e si osserva altresì che “resta comunque ferma per l'Ufficio la possibilità di procedere alla riscossione di quanto eventualmente ancora dovuto dal contribuente a seguito del condono". Senonchè, essendo stato il Giudice di appello investito del gravame avverso la sentenza di primo grado per quel che concerne il maggior reddito d'impresa ai fini dell'Ilor, era suo preciso dovere non limitarsi a prendere atto del proposto condono e della mancanza di contestazioni dell'Ufficio a questo riguardo,ma di verificare in concreto se ed eventualmente in quali limiti il condono stesso ha effettivamente chiuso la vertenza, tenuto conto in particolare delle finalità del condono de quo : avente ad oggetto da un lato (art. 21 comma primo DL 69/1989) la sanatoria di irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi o adempimenti "che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto...";e, dall'altro ex art. 14 comma primo DL cit. - la regolarizzazione delle dichiarazioni per - i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988( e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo), alle specifiche condizioni ivi stabilite e previo versamento di una somma corrispondente a quella indicata nel comma quinto dell'art.21, ridotta della metà. ームー In definitiva, essendosi i Giudici di appello limitati a prendere atto del condono senza procedere alle necessarie indicate verifiche, gli stessi sono incorsi nelle denunziate violazioni di legge. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata : con rinvio occorrendo all'evidenza ulteriori accertamenti di fatto che non consentono una decisione nel merito in questa sede ex art.384 comma primo cpc - ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà, ai sensi dell'art.385 comma secondo cpc, anche sulle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 6 luglio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Инсто не бытов IN CANCELLERIA NVO TI DEPOSITATO 2002 Oggi .. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS E N IO 6 8 Z 19 A 5 / IA R 4 . T / N 6 R IS 2 - A . G B T .R E . R .P U L B L D I A A L D R . E B T D E A I T S T N N 1 A E E 3 I S S 1 I R E . A E N T A M -5~ R