Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4107
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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Poiché il giudizio di merito instaurato successivamente all'emanazione di un provvedimento cautelare non si configura come opposizione, convalida o impugnazione del medesimo, nel giudizio di intimazione a precetto, che ha ad oggetto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, proposto successivamente all'emanazione di un provvedimento d'urgenza, con cui sia stata interdetta la procedura esecutiva, non possono essere rimessi in discussione i presupposti dell'azione cautelare, che dovevano formare oggetto del procedimento cautelare e la cui mancanza doveva essere fatta valere in sede di reclamo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4107
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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