Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
Poiché il giudizio di merito instaurato successivamente all'emanazione di un provvedimento cautelare non si configura come opposizione, convalida o impugnazione del medesimo, nel giudizio di intimazione a precetto, che ha ad oggetto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, proposto successivamente all'emanazione di un provvedimento d'urgenza, con cui sia stata interdetta la procedura esecutiva, non possono essere rimessi in discussione i presupposti dell'azione cautelare, che dovevano formare oggetto del procedimento cautelare e la cui mancanza doveva essere fatta valere in sede di reclamo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DO VI, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato PELLICANÒ ANTONINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 331/97 del Giudice di pace di REGGIO CALABRIA, emessa il 2/12/1997, depositata il 2/12/97; RG.1l84/l996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso.
ANTECEDENTI DI FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gli avvocati ZO RD e Maria Mazza, creditori del Ministero dell'Interno per onorari professionali distratti in loro favore in ordinanza di assegnazione di somme e non riscossi, con atto di precetto del 3 novembre 1995, intimarono al Ministero il pagamento delle somme non ancora riscosse.
Il Ministero, con ricorso del 7 dicembre 1995, chiese al pretore di Reggio Calabria di adottare un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia del precetto, per impedire ai richiedenti di procedere a pignoramento.
Il pretore rigettò la richiesta, ma questa fu accolta dal tribunale di Reggio Calabria, davanti al quale il provvedimento del pretore era stato reclamato ai sensi dell'art. 669 terdecles, con ordinanza del 26 marzo 1996. Con l'ordinanza il tribunale rimise le parti davanti al giudice di pace per l'inizio del giudizio di merito.
2. La causa è stata riassunta dal Ministero davanti al giudice di pace di Reggio Calabria con atto di citazione del 24 giugno 1996. Con la citazione il Ministero ha proposto opposizione al precetto del 3 novembre 1995 ed ha chiesto che fosse dichiarato: che le somme indicate nell'atto di precetto non erano dovute;
che non esisteva il diritto della controparte di procedere ad esecuzione per mancanza di titolo esecutivo.
Gli opposti non si sono costituiti in giudizio.
3. Il giudice di pace, con sentenza del 17 dicembre 1997, ha dichiarato nullo l'atto di precetto ed ha condannato gli intimanti al pagamento delle spese del giudizio.
Il giudice ha ritenuto che il Ministero aveva già pagato quanto richiesto con il precedente atto di precetto del 6 maggio 1995 e che l'atto di precetto, non seguito dal pignoramento nei termini, aveva perduto efficacia, sicché la successiva intimazione di pagamento del 22 settembre 1995 era inammissibile, in quanto non si poteva "rinvenire il titolo e/o i titoli esecutivi su cui fondare la procedura coattiva di consegna del residuo".
4. Per la cassazione di questa sentenza ZO RD ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso il Ministero degli interni. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. È preliminare l'esame delle eccezione di inammissibilità del ricorso, con la quale l'Avvocatura dello Stato ha dedotto che la decisione del giudice di pace, ancorché emessa in causa di valore inferiore a lire due milioni, era motivata in diritto e doveva essere, quindi, impugnata mediante appello e non con il ricorso per cassazione.
L'eccezione è infondata.
1.2. Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 23 settembre 1998 n. 9493, hanno formulato nella materia il seguente principio di diritto: "Avverso le sentenze del giudice di pace emesse su cause il cui valore non eccede le lire due milioni è ammissibile il solo ricorso per cassazione, abbia il giudice pronunciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito o abbia, infine, pronunciato sulla competenza e sul merito, restando irrilevante che il merito sia stato deciso secondo equità o secondo diritto".
Il Collegio intende aderire al principio, che ha trovato conferma anche in successive decisioni di questa Corte, tra le quali la sentenza n. 1372 del 2000, emessa tra le stesse parti in analoga vicenda processuale.
2. Con il primo complesso motivo è denunciata la nullità della sentenza impugnata per illegittimità del procedimento. Il ricorrente sostiene: a) che per conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti relativi alla distrazione delle spese in loro favore il Ministero avrebbe dovuto avvalersi dello strumento tipico delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., nell'ambito delle quali chiedere i provvedimenti di sospensione e non poteva ricorrere allo strumento atipico costituito dal provvedimento d'urgenza disciplinato dall'art. 700 dello stesso codice;
b) che l'uso surrettizio della procedura d'urgenza di cui al citato art. 700 derivava anche dal fatto che l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, nell'ambito della quale era stata disposta la distrazione delle spese del procedimento in loro favore era impugnabile solo mediante opposizione agli atti esecutivi a decidere la quale è il giudice dell'esecuzione; c) che, ove fosse stata proposta opposizione all'esecuzione, competente sarebbe stato il pretore del lavoro, in quanto il credito nasceva da sentenza di lavoro, emessa con il rito del lavoro.
Con il secondo motivo è denunciato difetto di motivazione in ordine al punto della decisione con il quale è stato ritenuta rituale la procedura d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 1181 e 1194 cod. civ. e difetto di motivazione. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata non contiene una motivazione sufficiente dell'affermazione della sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo.
3.1. Il primo motivo del ricorso introduce il problema della possibilità di ricorrere al procedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. quando si voglia paralizzare l'inizio dell'esecuzione solo preannunciata con l'atto di precetto. Il ricorrente sostiene che la risposta deve essere negativa per la preclusione derivante dalla tassatività dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva attraverso provvedimenti atipici.
Questa Corte, in vicenda processuale identica, ha già dichiarato che il carattere residuale proprio del procedimento cautelare atipico giustifica la richiesta di interdizione dell'attivazione della procedura esecutiva, quando il risultato non può essere conseguito con gli strumenti delle opposizioni all'esecuzione: sent. n. 1372 del 2000, citata. La conclusione ora indicata è condivisibile, anche se, a giudizio del collegio, deve essere ulteriormente chiarita nel senso che nella vicenda processuale che ne occupa non è necessario porsi il problema dell'ammissibilità dell'uso del procedimento d'urgenza per conseguire l'interdizione dell'esecuzione solo preannunciata con atto di precetto.
3.2. È ben noto che il diritto alla cautela, che si esprime soprattutto attraverso la richiesta dei provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., è tutelato dall'ordinamento con tecniche che, in funzione preventiva, possono anche anticipare provvisoriamente gli effetti di una decisione finale. Quando ciò accade, i corrispondenti provvedimenti hanno carattere provvisorio e strumentale di una decisione di merito, che, nel caso di provvedimento favorevole, deve essere sollecitata dal richiedente.
La disciplina cosiddetta uniforme dei procedimenti cautelari avutasi con gli artt. da 669 bis a 669quaterdecles cod. proc. civ., letti alla luce degli interventi che su queste norme si sono avuti ad opera della Corte costituzionale (sentenze 23 giugno 1994, n. 253; 27 dicembre 1996, n. 421; 17 marzo 1998, n. 65), ha disegnato un sistema della tutela cautelare completo ed esaustivo.
All'interno di questo sistema le forme di controllo della legittimità del provvedimento sono date dal potere di reclamo, esaurito il quale, è esaurita la stessa azione cautelare. In caso di provvedimento favorevole resta solo l'onere dell'istante del provvedimento d'urgenza di iniziare il giudizio di merito;
ossia di proporre la domanda volta ad ottenere quella sentenza della quale sono stati assicurati gli effetti in sede cautelare.
Il giudizio di merito, tuttavia, non è di opposizione al provvedimento d'urgenza conseguito, ne' di convalida o di impugnazione di questo, come la dottrina riteneva prima dell'introduzione della disciplina uniforme dei procedimenti cautelari in generale.
Nel sistema instaurato con gli artt. 669 bis e seguenti del codice di procedura il procedimento in esso disciplinato si configura, infatti, come potere di cautela generale ed il giudizio di merito come svolgimento del potere di tutela giurisdizionale di una comune situazione giuridica sostanziale.
La conferma di questa soluzione è data dalla provvisorietà e dalla strumentalità del provvedimento d udienza come provvedimento cautelare.
Provvisorietà, caratterizzata sia dal fatto che il provvedimento d'urgenza chiesto prima dell'inizio del giudizio di merito non assicura in maniera definitiva i contenuti del provvedimento stesso, perché questo è destinato a perdere efficacia ove il diritto a cautela del quale è stato concesso il provvedimento venga dichiarato inesistente nel giudizio a cognizione piena. sia dal fatto che lo stesso provvedimento d'urgenza non assicura definitivamente neppure i suoi stessi effetti, perché questi sono assorbiti o giustificati dal provvedimento che sarà reso a cognizione piena.
Strumentalità, data dal carattere servente del provvedimento d'urgenza rispetto al giudizio ordinario a cognizione piena sulla situazione tutelata, perché il provvedimento d'urgenza è destinato a divenire inefficace ove il giudizio ordinario non sia iniziato. Nel nuovo sistema, cioè, il giudizio di merito si svolge senza che su di esso possa avere alcuna interferenza l'azione cautelare precedentemente promossa o il provvedimento corrispondente che sia stato emanato.
3.3. Le considerazioni svolte come premessa all'esame del motivo di ricorso, se riferite alla fattispecie che si sta esaminando, servono a considerare e nel giudizio di opposizione a precetto intimato dall'avvocato RD si deve discutere solo del diritto di procedere all'esecuzione forzata ed è vano rimettere in discussione i presupposti dell'azione cautelare, perché essi dovevano formare oggetto del procedimento cautelare già svolto davanti al tribunale di Reggio Calabria, in sede di reclamo.
Sotto questo profilo, quindi, il primo motivo del ricorso introduce una questione inammissibile in questa sede e, pertanto, deve essere rigettato.
4. Il secondo motivo del ricorso svolge la critica dell'uso surrettizio della procedura d'urgenza in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi, per la quale era competente il giudice dell'esecuzione, e quella della competenza del pretore del lavoro derivante dalla natura del credito azionato.
Le censure non sono ammissibili.
Infatti, esse introducono la questione del non rituale avvio dell'opposizione davanti al giudice di pace anziché davanti al giudice dell'opposizione o al pretore in funzione di giudice del lavoro che gli interessati avrebbero dovuto far valere avanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
5. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile sia nella parte in cui è denunciata violazione di legge, a in quella in cui denuncia carenza di motivazione.
Il giudice di pace ha dichiarato che i debiti del Ministero, "per come quantificati dal giudice dell'esecuzione, comprensivi di spese e competenze, sono stati adempiuti e non esiste alcun altro titolo sulla base del quale i creditori potessero reclamare il pagamento delle somme residue".
L'accertamento compiuto dal giudice di pace, reso evidentemente in regime di equità, essendo la controversia di valore inferiore a lire due milioni, implica che la disciplina dell'adempimento del ministero non è data dalle norme contenute negli articoli 1181 e 1194 del codice civile, dei quali è denunciata la falsa applicazione, ma dalla norma di equità individuata dal giudice di pace, per come questa è stata prima indicata;
in questo senso, per tutte, Cass. 15 ottobre 1999 n. 716/SU. Per le stesse ragioni la decisione non è sindacabile sotto il profilo dell'erronea o contraddittoria motivazione.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 17.000=, oltre onorari liquidati in lire 1 milione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 27 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001