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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 08/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
AR CO, OR
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3438/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Roma - Via Oceano Indiano, 17 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239018411302000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239018411302000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160068123369000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160181993781000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160104885461000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2997/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: l'Ag. Entr. Dir Prov. Roma 2 si riporta agli atti, per la Camera di Commercio nessuno è comparso, per l'ADER nessuno è comparso, Regione Lazio non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239018411302000, notificata in data 30/03/2023, contenente tre cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate:
1. Cartella di pagamento n. 09720160068123369000 IRAP 2012; 2. Cartella di pagamento n. 09720160181993781000 IRPEF – ALTRO 2013; 3. Cartella di pagamento n.
09720160104885461000 IRPEF – ALTRO 2012. In particolare eccepiva: l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
la nullità dell'intimazione del titolo con conseguente inesistenza delle cartelle e degli atti prodromici sottesi;
l'omessa allegazione dei documenti giustificativi e la carenza degli elementi essenziali;
la prescrizione del diritto alla riscossione;
l'errata determinazione delle sanzioni. Con sentenza
4311/39/2024, la Corte di Giustizia di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Va, preliminarmente, rilevato come le contestazioni mosse al lavoro svolto dall'Ente impositore sono tutte destituite del benché minimo fondamento ed il suo operato è esente da qualsiasi censura. Nel merito va rilevato come le doglianze, sollevate avverso le pregresse cartelle esattoriali, non devono essere esaminate, in quanto gli stessi atti impositivi hanno formato oggetto di separato ricorso, già discusso da questa Corte di Giustizia Tributaria, con rigetto del ricorso ed accoglimento delle richieste avanzate dall'Ente impositore, il tutto con sentenza passata in giudicato e non più oggetto di discussione. Pertanto, essendo impedito a questo Giudice un qualsiasi esame della 2 controversia, anche perché non sono state sollevate particolari contestazioni avverso l'atto per cui oggi è causa, la stessa va dichiarata inammissibile, ritenendosi assorbite tutte le altre eccezioni e contestazioni”.
Avverso la decisione, propone appello Ricorrente_1 che eccepisce quanto segue:
1- Illegittimità della motivazione della sentenza per omessa ed errata valutazione e interpretazione dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti (cartelle esattoriali e atti prodromici).
2. Illegittimità della motivazione per omessa ed errata valutazione e interpretazione dell'eccezione di nullità del provvedimento per difetto di titolo. Inesistenza delle cartelle di pagamento e atti prodromici sottesi.
3. Illegittimità della motivazione per omessa ed errata valutazione e interpretazione dell'eccezione di omessa allegazione dei documenti giustificativi e carenza degli elementi essenziali.
4. Illegittimità della motivazione per omessa ed errata valutazione e interpretazione dell'eccezione di prescrizione del diritto dell'ente creditore per IRPEF, IVA, IRAP, IVS – prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni – Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Roma.
5.Illegittimità della motivazione per omessa ed errata valutazione e interpretazione dell'eccezione sull'entità e determinabilità delle sanzioni iscritte a ruolo ed alla normativa applicabile.
L'Agenzia delle Entrate, ADER e la Camera di Commercio di Roma si sono regolarmente costituite in giudizio con memorie con cui chiedono la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
1) In relazione all'eccezione dell'omessa notifica degli atti presupposti ( cartelle esattoriali e atti prodromici), dalla disamina delle produzioni documentali emerge che le notifiche in questione sono state tutte eseguite per irreperibilità assoluta del contribuente all'indirizzo di domicilio fiscale, così come risultante dall'Anagrafe Tributaria, di Indirizzo_1, Roma. Pertanto, non risponde al vero quanto affermato dall'appellante, ossia di non aver mai eletto domicilio fiscale in Indirizzo_2, atteso che dalla certificazione rilasciata dall'Anagrafe Tributaria si evince che tale domicilio è stato eletto a far data dal 15/10/2009 fino al 13/12/2020.
Nei casi, come quello in esame, di irreperibilita' assoluta, il messo deposita l'atto presso la casa comunale e affigge avviso di deposito nell'albo comunale in busta chiusa e sigillata. Non e' dunque previsto, come sostiene l'appellante, a differenza di quanto accade nel caso di impossibilita' di consegna per irreperibilita' relativa, che il messo invii l'avviso di notifica per raccomandata ( Cass 16 marzo 2011 n. 6102). La notifica si intende perfezionata per il destinatario l'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Nel caso in esame dalla documentazione in atti si rileva che tale procedimento e' stato regolarmente eseguito.
Pertanto il procedimento seguito da ADER nella notifica delle tre cartelle in oggetto e' immune da vizi.
2) In relazione all'eccezione di nullità del provvedimento per difetto di titolo, si osserva che, trattandosi di cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis D.P.R.
n. 600/1973, non sono richiesti verbali di accertamento. Difatti, la “comunicazione” o “avviso bonario”, prevista a seguito della liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo citato, è indispensabile solo quando la liquidazione abbia prodotto un risultato diverso da quello esposto in dichiarazione;
al contrario, quando l'Ufficio si limiti a chiedere il pagamento delle imposte dichiarate dal contribuente ma non versate, la comunicazione non è essenziale, come chiarito da una recente sentenza della Cassazione: “In materia di riscossione, ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non
è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art.2, comma 2, D.lgs. 462/1997”. Nel caso in esame, dunque, trattandosi di controllo meramente documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, non sussiste alcun obbligo di invio della comunicazione di irregolarità.
3) In relazione all'eccezione di omessa allegazione dei documenti giustificativi e carenza degli elementi essenziali, si tratta di obiezione infondata atteso che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato, dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25, commi 2 e 2-bis, D.P.R. 602/1973, in base ai quali: “. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
I dati riportati nella cartella di pagamento risultano conformi a quanto richiesto dalla norma. Tra questi dati, quello principale è relativo al ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (artt. 10 e 11 D.P.R. n. 602/1973). L'art. 11, nello specifico, stabilisce che “nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che non sussiste vizio di motivazione della cartella di pagamento quando la stessa esplicita l'origine dell'iscrizione a ruolo, il dettaglio degli importi dovuti sulla base delle indicazioni fornite dall'ente che ha emesso il ruolo, le informazioni precise circa le autorità cui rivolgersi in caso di impugnazione corredate delle modalità con cui essa deve essere proposta ed, infine, i criteri in base ai quali sono stati calcolati gli interessi (Comm. trib. prov. Cremona, sez. II, 29 aprile 2020, n.18). Risultano, pertanto, del tutto prive di giustificazione e non meritevoli di accoglimento le argomentazioni esposte dalla ricorrente.
4)L'eccezione riferita alla maturazione della prescrizione con riferimento alle sanzioni ed interessi e' priva di pregio, atteso che non risultano prescritte le pretese a titolo di sanzioni e interessi dal momento che, nel periodo intercorso fra il 19.2.2017 e il 30.3.2023, il termine di prescrizione quinquennale e' stato sospeso per 542 giorni ex art. 68 Dlgs n. 18/2020 (emergenza COVID).
5) Infondata e' infine l'eccezione sull'entità e determinabilità delle sanzioni iscritte a ruolo: si chiarisce che le somme richieste a titolo di sanzioni sono disciplinate dal primo comma dell'art. 13 D.Lgs.
471/1997, che prevede una sanzione amministrativa del 30% degli importi non versati a carico di “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati”. Quindi, la disposizione citata sanziona qualunque genere di ritardo nei versamenti che sono accomunati dal fatto di risultare dalla dichiarazione, ossia di essere indicati dalla ricorrente stessa all'interno di un modello dichiarativo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese del grado, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori come per legge se dovuti in favore dell'ADER, da distrarsi al difensore antistatario, nonché in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate DP 2 Roma. Così deciso in Roma in data 21 ottobre 2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
AR CO, OR
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3438/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Roma - Via Oceano Indiano, 17 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239018411302000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239018411302000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160068123369000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160181993781000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160104885461000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2997/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: l'Ag. Entr. Dir Prov. Roma 2 si riporta agli atti, per la Camera di Commercio nessuno è comparso, per l'ADER nessuno è comparso, Regione Lazio non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239018411302000, notificata in data 30/03/2023, contenente tre cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate:
1. Cartella di pagamento n. 09720160068123369000 IRAP 2012; 2. Cartella di pagamento n. 09720160181993781000 IRPEF – ALTRO 2013; 3. Cartella di pagamento n.
09720160104885461000 IRPEF – ALTRO 2012. In particolare eccepiva: l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
la nullità dell'intimazione del titolo con conseguente inesistenza delle cartelle e degli atti prodromici sottesi;
l'omessa allegazione dei documenti giustificativi e la carenza degli elementi essenziali;
la prescrizione del diritto alla riscossione;
l'errata determinazione delle sanzioni. Con sentenza
4311/39/2024, la Corte di Giustizia di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Va, preliminarmente, rilevato come le contestazioni mosse al lavoro svolto dall'Ente impositore sono tutte destituite del benché minimo fondamento ed il suo operato è esente da qualsiasi censura. Nel merito va rilevato come le doglianze, sollevate avverso le pregresse cartelle esattoriali, non devono essere esaminate, in quanto gli stessi atti impositivi hanno formato oggetto di separato ricorso, già discusso da questa Corte di Giustizia Tributaria, con rigetto del ricorso ed accoglimento delle richieste avanzate dall'Ente impositore, il tutto con sentenza passata in giudicato e non più oggetto di discussione. Pertanto, essendo impedito a questo Giudice un qualsiasi esame della 2 controversia, anche perché non sono state sollevate particolari contestazioni avverso l'atto per cui oggi è causa, la stessa va dichiarata inammissibile, ritenendosi assorbite tutte le altre eccezioni e contestazioni”.
Avverso la decisione, propone appello Ricorrente_1 che eccepisce quanto segue:
1- Illegittimità della motivazione della sentenza per omessa ed errata valutazione e interpretazione dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti (cartelle esattoriali e atti prodromici).
2. Illegittimità della motivazione per omessa ed errata valutazione e interpretazione dell'eccezione di nullità del provvedimento per difetto di titolo. Inesistenza delle cartelle di pagamento e atti prodromici sottesi.
3. Illegittimità della motivazione per omessa ed errata valutazione e interpretazione dell'eccezione di omessa allegazione dei documenti giustificativi e carenza degli elementi essenziali.
4. Illegittimità della motivazione per omessa ed errata valutazione e interpretazione dell'eccezione di prescrizione del diritto dell'ente creditore per IRPEF, IVA, IRAP, IVS – prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni – Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Roma.
5.Illegittimità della motivazione per omessa ed errata valutazione e interpretazione dell'eccezione sull'entità e determinabilità delle sanzioni iscritte a ruolo ed alla normativa applicabile.
L'Agenzia delle Entrate, ADER e la Camera di Commercio di Roma si sono regolarmente costituite in giudizio con memorie con cui chiedono la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
1) In relazione all'eccezione dell'omessa notifica degli atti presupposti ( cartelle esattoriali e atti prodromici), dalla disamina delle produzioni documentali emerge che le notifiche in questione sono state tutte eseguite per irreperibilità assoluta del contribuente all'indirizzo di domicilio fiscale, così come risultante dall'Anagrafe Tributaria, di Indirizzo_1, Roma. Pertanto, non risponde al vero quanto affermato dall'appellante, ossia di non aver mai eletto domicilio fiscale in Indirizzo_2, atteso che dalla certificazione rilasciata dall'Anagrafe Tributaria si evince che tale domicilio è stato eletto a far data dal 15/10/2009 fino al 13/12/2020.
Nei casi, come quello in esame, di irreperibilita' assoluta, il messo deposita l'atto presso la casa comunale e affigge avviso di deposito nell'albo comunale in busta chiusa e sigillata. Non e' dunque previsto, come sostiene l'appellante, a differenza di quanto accade nel caso di impossibilita' di consegna per irreperibilita' relativa, che il messo invii l'avviso di notifica per raccomandata ( Cass 16 marzo 2011 n. 6102). La notifica si intende perfezionata per il destinatario l'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Nel caso in esame dalla documentazione in atti si rileva che tale procedimento e' stato regolarmente eseguito.
Pertanto il procedimento seguito da ADER nella notifica delle tre cartelle in oggetto e' immune da vizi.
2) In relazione all'eccezione di nullità del provvedimento per difetto di titolo, si osserva che, trattandosi di cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis D.P.R.
n. 600/1973, non sono richiesti verbali di accertamento. Difatti, la “comunicazione” o “avviso bonario”, prevista a seguito della liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo citato, è indispensabile solo quando la liquidazione abbia prodotto un risultato diverso da quello esposto in dichiarazione;
al contrario, quando l'Ufficio si limiti a chiedere il pagamento delle imposte dichiarate dal contribuente ma non versate, la comunicazione non è essenziale, come chiarito da una recente sentenza della Cassazione: “In materia di riscossione, ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non
è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art.2, comma 2, D.lgs. 462/1997”. Nel caso in esame, dunque, trattandosi di controllo meramente documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, non sussiste alcun obbligo di invio della comunicazione di irregolarità.
3) In relazione all'eccezione di omessa allegazione dei documenti giustificativi e carenza degli elementi essenziali, si tratta di obiezione infondata atteso che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato, dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25, commi 2 e 2-bis, D.P.R. 602/1973, in base ai quali: “. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
I dati riportati nella cartella di pagamento risultano conformi a quanto richiesto dalla norma. Tra questi dati, quello principale è relativo al ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (artt. 10 e 11 D.P.R. n. 602/1973). L'art. 11, nello specifico, stabilisce che “nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che non sussiste vizio di motivazione della cartella di pagamento quando la stessa esplicita l'origine dell'iscrizione a ruolo, il dettaglio degli importi dovuti sulla base delle indicazioni fornite dall'ente che ha emesso il ruolo, le informazioni precise circa le autorità cui rivolgersi in caso di impugnazione corredate delle modalità con cui essa deve essere proposta ed, infine, i criteri in base ai quali sono stati calcolati gli interessi (Comm. trib. prov. Cremona, sez. II, 29 aprile 2020, n.18). Risultano, pertanto, del tutto prive di giustificazione e non meritevoli di accoglimento le argomentazioni esposte dalla ricorrente.
4)L'eccezione riferita alla maturazione della prescrizione con riferimento alle sanzioni ed interessi e' priva di pregio, atteso che non risultano prescritte le pretese a titolo di sanzioni e interessi dal momento che, nel periodo intercorso fra il 19.2.2017 e il 30.3.2023, il termine di prescrizione quinquennale e' stato sospeso per 542 giorni ex art. 68 Dlgs n. 18/2020 (emergenza COVID).
5) Infondata e' infine l'eccezione sull'entità e determinabilità delle sanzioni iscritte a ruolo: si chiarisce che le somme richieste a titolo di sanzioni sono disciplinate dal primo comma dell'art. 13 D.Lgs.
471/1997, che prevede una sanzione amministrativa del 30% degli importi non versati a carico di “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati”. Quindi, la disposizione citata sanziona qualunque genere di ritardo nei versamenti che sono accomunati dal fatto di risultare dalla dichiarazione, ossia di essere indicati dalla ricorrente stessa all'interno di un modello dichiarativo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese del grado, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori come per legge se dovuti in favore dell'ADER, da distrarsi al difensore antistatario, nonché in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate DP 2 Roma. Così deciso in Roma in data 21 ottobre 2025