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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2943 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
NA LA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA (UFFICIO CP_1
LEGALE ) 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. AIME ROBERTO CP_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.09.2018, ha Parte_1 chiesto l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 per 102 giornate svolte alle dipendenze del Co Ass. Capo d'Orlando, allegando DMAG, buste paga e Controparte_2 dichiarazioni, nonché l'indicazione di regolare iscrizione negli elenchi comunali per il medesimo anno. Nel ricorso è stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. per l'eventuale esonero spese in caso di soccombenza.
Si è costituito l' eccependo, tra l'altro, la decadenza ex art. 22 d.l. CP_1
7/1970 sul rilievo che la terza variazione trimestrale 2014 sarebbe stata pubblicata dal 15.12.2014 al 10.01.2015, con valore di notifica telematica ai sensi dell'art. 12-bis r.d. 1949/1940 e dell'art. 38 d.l. 98/2011 conv. l. 111/2011; ha richiamato verbale unico ispettivo n. 4800000418561 del 19.06.2014, assumendo il disconoscimento generalizzato dei rapporti 2011 del , compresa la CP_2 posizione della ricorrente.
La difesa della ricorrente, con note ex art. 127-ter c.p.c. (ud. 06.11.2025), ha contestato la decadenza dedotta dall' , evidenziando che nel “Terzo Elenco CP_1 nominativo trimestrale 2014” la posizione della sig.ra per l'anno Parte_1
2011 risulta con “Totale gg dopo var.: 102”; ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso.
Il fascicolo contiene il frontespizio dell'“Elenco nominativo trimestrale
2014” (Provincia e Comune di Messina) che specifica natura e valore notificatorio telematico dell'elenco per 15 giorni, nonché la tabella nominativa dove, alla riga n. 5, è riportata – anno 2011 – Parte_1
“Totale GG dopo var.”: 102; per l'anno 2012 risulta invece “Totale GG dopo var.”:
L' ha articolato un'eccezione di decadenza, sostenendo che – una CP_1 volta spirati i 30 giorni per il ricorso amministrativo ex art. 11 d.lgs. 375/1993 avverso la variazione 2014 e i successivi 120 giorni ex art. 22 d.l. 7/1970 – il ricorso giudiziale del 19.09.2018 sarebbe tardivo.
Il quadro normativo sul valore di notifica della pubblicazione telematica
(art. 12-bis r.d. 1949/1940, come introdotto dall'art. 38 d.l. 98/2011) è pacifico ed
è confermato anche dalla Corte cost. n. 45/2021; la disciplina è stata di recente ribadita dal legislatore (v. art.
7-bis, l. 111/2011 come risultante da interventi successivi).
Tuttavia, l'operatività della decadenza presuppone l'esistenza di un provvedimento lesivo conoscibile (cancellazione o mancata iscrizione) riferibile alla posizione individuale. La Corte cost. n. 192/2005 ha già valorizzato l'esigenza di certezza e definitività, ma nel contempo richiede un quadro procedimentale coerente con la tutela effettiva del diritto all'iscrizione; la Cass.
29070/2011 e la successiva giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che il dies a quo decorre dalla definizione del procedimento amministrativo (espresso o per silenzio) relativo al provvedimento concretamente lesivo e che la scansione dei rimedi amministrativi ex art. 11 d.lgs. 375/1993 incide sul computo del termine giudiziale (120 gg).
Nel caso concreto, l' afferma che la ricorrente sia stata cancellata con CP_1 la terza variazione 2014 pubblicata 15.12.2014–10.01.2015, ma il documento prodotto – lo stesso “Terzo elenco 2014” in atti – riporta per l'anno 2011 “Totale gg dopo var.: 102” in corrispondenza del nominativo Parte_1
. Ciò è inconciliabile con l'assunto di una cancellazione per l'anno 2011
[...]
e, quindi, con la pretesa decorrenza dei termini decadenziali da tale pubblicazione per il 2011. La tabella, invece, evidenzia azzeramento per l'anno 2012, non per il
2011.
Ne deriva che l'eccezione di decadenza va respinta con riferimento all'anno 2011: manca la prova di un provvedimento “lesivo” pubblicato nel 2014 contro la ricorrente per il 2011, poiché il documento su cui l'ente fonda la notifica telematica attesta – per quell'anno – un totale dopo variazione pari a 102 e dunque non una cancellazione. La diversa ricostruzione dell' (disconoscimento CP_1 generalizzato dal verbale ispettivo 2014) non supera l'evidenza testuale dell'elenco nominativo depositato.
In tema di iscrizione negli elenchi agricoli, la Cassazione afferma che l'iscrizione (o la risultanza dell'elenco) ha funzione di “agevolazione probatoria” ma non fa piena prova dell'effettività del rapporto, gravando sul lavoratore l'onere di dimostrare la subordinazione e la effettiva prestazione;
l'ente, per contro, può vincere tale presunzione con elementi contrari specifici e individualizzati (tra le molte: Cass. 13877/2012; v. anche orientamenti 2017 e 2024).
Nel caso di specie:
• la ricorrente ha allegato e documentato 102 giornate 2011 alle dipendenze del (DMAG/buste paga) e invocato la risultanza CP_2 dell'Elenco 2014 che, per il 2011, la riporta con “Totale gg dopo var.:
102”;
• l' ha richiamato un verbale ispettivo di accertamento del 19.06.2014 CP_1 riferito a fenomeni di irregolarità “di compendio” presso il datore, assumendo un disconoscimento “omnibus” dei rapporti 2011, ma non ha prodotto un atto nominativo di cancellazione 2011 riferito alla ricorrente né ha spiegato perché l'Elenco 2014 riporti – per lei – 102 giornate dopo variazione.
Alla luce di tali emergenze, gli elementi risultano generici e non CP_1 individualizzati sulla posizione della ricorrente per l'anno 2011; in applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova, l'ente non ha superato l'efficacia indiziaria rafforzata che, in questo caso concreto, deriva non già dalla mera iscrizione storica, ma dalla specifica risultanza del Terzo Elenco 2014 con “Totale gg dopo var.: 102” per il 2011.
L'eccezione di decadenza è infondata per l'anno 2011; nel merito, il ricorso è fondato: va dichiarato il diritto di al Parte_1 riconoscimento di 102 giornate per l'anno 2011 e la reiscrizione per tale anno negli elenchi anagrafici di residenza, con ogni consequenziale effetto previdenziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della ricorrente, secondo i parametri DM 55/2014 (scaglione previdenza – valore indeterminabile), con distrazione in favore del procuratore antistatario come richiesto. Resta ferma la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa dalla parte, rilevante solo in ipotesi di soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1 agricoli per l'anno 2011 con 102 giornate e ordina all' la reiscrizione CP_1 della ricorrente per l'anno 2011, con ogni consequenziale effetto previdenziale;
2. Rigetta l'eccezione di decadenza sollevata dall' in relazione all'anno CP_1
2011;
3. Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in euro 890,00 con distrazione in
[...] favore del procuratore antistatario;
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo