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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/09/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 18.9.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3261/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Itri, e l'avv. Loredana Gombia Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Guido CP_1
Eudizi
Resistente
Le domande delle parti
1 Parte ricorrente ha chiesto “1) accertare e dichiarare che la patologia da cui è affetta la Sig.ra Parte_1
come descritta nelle premesse e denunciata all' in data 25.01.2021 è stata contratta in occasione ed a
[...] CP_1 causa dell'attività lavorativa da quest'ultima svolta ed ha comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12%, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comunque superiore al 6%;- per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante dell'indennizzo in capitale per CP_1 danno biologico, calcolato in base alla percentuale che verrà riconosciuta, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto altro di competenza con decorrenza dalla data della domanda, o da quell'altra, anche successiva, che verrà accertata in corso di causa;
- condannare l' al rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore CP_1 dei sottoscritti avvocati antistatari.”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2 L' chiede l'integrale rigetto del ricorso. CP_1 Le ragioni della decisione
La ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità a fronte CP_1 di una patologia (polispondilopatia lombo-sacrale, con discopatia L4-L5 ed ernia espulsa L5-S1 bilaterale;
instabilità per anterolistesi di L5 su L4 e di S1 su L5”) di cui afferma la patogenesi lavorativa, con una menomazione del 12% o comunque non inferiore al 6%.
A sostegno della propria tesi allega di svolgere la propria attività lavorativa da febbraio 2003 alle dipendenze dell' come operatore tecnico sanitario e barelliere – soccorritore, con orario CP_2 articolato (da circa 4 anni) su due turni di 12 ore ciascuno, per sei giorni a settimana, effettuando una media di 7/8 soccorsi per ogni turno di lavoro, sul territorio di Roma e Provincia;
che la patogenesi professionale sussista, trattandosi di patologia tabellata, e che comunque possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, essendo la ricorrente esposta non solo a vibrazioni trasmesse al corpo intero provocate dal movimento degli automezzi sui quali viaggia e svolge le proprie mansioni ma anche alle sollecitudini ed all'impego di forza sia del rachide lombo- sacrale che degli arti superiori e delle spalle, derivanti dalla movimentazione manuale dei pazienti da mobilizzare, sollevare e trasportare in barella;
di assumere spesso posture incongrue dovute sia al mantenimento della posizione seduta durante il tragitto per recarsi sul luogo della chiamata sia alle operazioni di soccorso condizioni ed ambienti diversificati e spesso disagiati.
Parte resistente ritiene che la patologia sia non tabellata e sostiene non provata l'eziologia professionale.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei mezzi istruttori e la CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico-legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso positivo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate. Mentre per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, per le patologie non tabellate, così come per le patologie ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti al contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n.
11353 del 17/6/2004).
Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
La prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
Nel caso di specie, dalle risultanze della prova testimoniale espletata emerge con chiarezza che l'attività quotidianamente svolta dalla ricorrente consisteva nello svolgere la mansione di barelliere per tutto il turno di lavoro, sebbene non sia emersa con certezza la frequenza di sforzi di tale entità (teste
“La signora è barelliere, operatore sanitario. Il barelliere tira la barella fuori dall'ambulanza, Tes_1 Parte_1 la abbassa, la alza, con e senza paziente, esegue con noi i massaggi cardiaci, in quanto nell'equipaggio siamo due o tre persone, perciò se io sto facendo altre cose loro massaggiano, caricano il paziente sul telo, che viene portato da tre persone, scendiamo le scale qualsiasi sia il piano, non prendiamo l'ascensore. Idem negli incidenti stradali, la movimentazione della barella spinale è effettuata da due o tre persone, qualsiasi attività inerente il soccorso. L'orario di lavoro, ormai da molti anni, è 7:00-19:00, se si fa la notte 19:00-7:00, su turni articolati giorno – notte – smonto – riposo – riposo, quindi due giorni lavorati su cinque. […] La barella è pesante, ha le ruote, ma il paziente viene posizionato con la barella abbassata a terra, e pesa da sola circa 50 kg per alcuni modelli, altre sono più leggere. Abbiamo poi le bombole di ossigeno, il monitor. Quando il paziente è portato col telo a volte ha la bombola di ossigeno tra le gambe se lo necessita.
C'è il monitor se serve per la patologia che sia monitorizzato, e anche quello si aggiunge al peso del paziente mentre lo trasportiamo col telo. C'è poi la tavola spinale per movimentare i pazienti che hanno subito traumi, che ha un suo peso di circa 6 o 7 kg penso, oppure col materasso a depressione, che ha una pompa e diventa rigido per immobilizzare il paziente, ed ha a sua volta un peso che no saprei quantificare.”; teste “Gli interventi possono arrivare anche a Tes_2 dieci al giorno, ma non solo a Roma, solo ieri ho fatto oltre 400 km. ADR: Prima c'erano le zone, ma adesso puoi andare da tutte le parti, anche a 50, 60, 80 km. Non c'è pausa tra un soccorso e l'altro, appena fatto il triage si deve dare il ibero, che risulta subito alla centrale e quindi viene subito assegnato un altro servizio, perché ci sono pochi mezzi.
Gli orari di lavoro sono, all'origine, 7:00 – 19:00 e 19:00 – 7:00, su base settimanale i turni sono giorno, notte, smonto, riposo, riposo, ma in mezzo a questi riposi capita un rientro, per mancanza di personale o coprire qualcuno.[…] Questo è l'orario ma facciamo anche straordinari, perché qualsiasi servizio che entri prima dell'orario di chiusura dobbiamo prenderlo, quindi a volte il servizio inizia praticamente alla fine del turno. I mezzi sono quelli che sono, fanno tanti km e fanno molta usura, non ci sono mezzi nuovi e usiamo i vecchi, che sono eccessivamente usurati da tutti i punti di vista”).
Raggiunta quindi nei termini suesposti la prova dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche allegate, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
La CTU svolta ha consentito di accertare la natura professionale della patologia denunciata ritenendo che il complesso patologico di cui la ricorrente soffre può essere messo, almeno in parte e specificamente in relazione alla patologia lombare, in relazione di concausalità con il lavoro svolto.
Infatti, il CTU ha affermato che “sulla base delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della peculiare attività lavorativa svolta dell'assicurata, dell'indagine anamnestica, della documentazione sanitaria in atti e delle affermazioni dei testi escussi, non sussistono soverchie difficoltà ad affermare che la patologia protrusiva ed erniaria discale lombare denunciata risulti concausalmente correlata all'attività lavorativa svolta dall'assicurata, in ragione di una lunga esposizione (oltre 17 anni) a riconosciuti fattori di rischio per patologie erniarie discali insiti nell'attività lavorativa di barelliere espletata […] Per quanto, invece, concerne le protrusioni/ernie discali cervicali denunciate, non vi sono evidenze certe che la movimentazione manuale dei carichi e le vibrazioni trasmesse al corpo intero da macchine abbiano un ruolo di rilievo nelle patologie protrusive o erniarie discali del tratto cervicale. Dello stesso avviso è il consulente di parte della Sig.ra
Dott. , che nella sua relazione medico-legale attribuisce all'attività espletata dall'assicurata solo la Parte_1 Per_1 discopatia protrusiva/erniaria lombo-sacrale”. Ha quindi concluso ritenendo che la “tecnopatia lombo-sacrale determina un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile ai sensi del D.lgs. 38/2000 in misura del 10%
(dieci per cento)” con decorrenza dal mese di luglio 2020.
L'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi può essere esclusa in ragione del fatto che l'attività lavorativa era svolta, con le descritte modalità, a tempo pieno ossia per un numero di ore al giorno tali da rendere estremamente improbabile che la ricorrente potesse, al di fuori di tale attività, essere sottoposta in modo altrettanto sistematico, prolungato e continuativo ad analoghe sollecitazioni.
La consistenza in termini di tempo dell'attività morbigena consente di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di escludere il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata.
Quanto al grado della menomazione permanente, come già osservato la consulenza ha indicato una misura percentuale del 10%, con decorrenza dal mese di luglio 2020.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3261/2022 r.g.:
- Accerta che la patologia da cui la ricorrente è affetta ha origine professionale e comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 10% con decorrenza dal mese di luglio 2020;
- condanna per l'effetto l al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze alla stessa CP_1 dovute per legge in conseguenza della patologia professionale come sopra accertata;
- condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
2.697,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 18.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 18.9.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3261/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Itri, e l'avv. Loredana Gombia Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Guido CP_1
Eudizi
Resistente
Le domande delle parti
1 Parte ricorrente ha chiesto “1) accertare e dichiarare che la patologia da cui è affetta la Sig.ra Parte_1
come descritta nelle premesse e denunciata all' in data 25.01.2021 è stata contratta in occasione ed a
[...] CP_1 causa dell'attività lavorativa da quest'ultima svolta ed ha comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12%, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comunque superiore al 6%;- per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante dell'indennizzo in capitale per CP_1 danno biologico, calcolato in base alla percentuale che verrà riconosciuta, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto altro di competenza con decorrenza dalla data della domanda, o da quell'altra, anche successiva, che verrà accertata in corso di causa;
- condannare l' al rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore CP_1 dei sottoscritti avvocati antistatari.”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2 L' chiede l'integrale rigetto del ricorso. CP_1 Le ragioni della decisione
La ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità a fronte CP_1 di una patologia (polispondilopatia lombo-sacrale, con discopatia L4-L5 ed ernia espulsa L5-S1 bilaterale;
instabilità per anterolistesi di L5 su L4 e di S1 su L5”) di cui afferma la patogenesi lavorativa, con una menomazione del 12% o comunque non inferiore al 6%.
A sostegno della propria tesi allega di svolgere la propria attività lavorativa da febbraio 2003 alle dipendenze dell' come operatore tecnico sanitario e barelliere – soccorritore, con orario CP_2 articolato (da circa 4 anni) su due turni di 12 ore ciascuno, per sei giorni a settimana, effettuando una media di 7/8 soccorsi per ogni turno di lavoro, sul territorio di Roma e Provincia;
che la patogenesi professionale sussista, trattandosi di patologia tabellata, e che comunque possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, essendo la ricorrente esposta non solo a vibrazioni trasmesse al corpo intero provocate dal movimento degli automezzi sui quali viaggia e svolge le proprie mansioni ma anche alle sollecitudini ed all'impego di forza sia del rachide lombo- sacrale che degli arti superiori e delle spalle, derivanti dalla movimentazione manuale dei pazienti da mobilizzare, sollevare e trasportare in barella;
di assumere spesso posture incongrue dovute sia al mantenimento della posizione seduta durante il tragitto per recarsi sul luogo della chiamata sia alle operazioni di soccorso condizioni ed ambienti diversificati e spesso disagiati.
Parte resistente ritiene che la patologia sia non tabellata e sostiene non provata l'eziologia professionale.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei mezzi istruttori e la CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico-legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso positivo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate. Mentre per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, per le patologie non tabellate, così come per le patologie ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti al contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n.
11353 del 17/6/2004).
Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
La prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
Nel caso di specie, dalle risultanze della prova testimoniale espletata emerge con chiarezza che l'attività quotidianamente svolta dalla ricorrente consisteva nello svolgere la mansione di barelliere per tutto il turno di lavoro, sebbene non sia emersa con certezza la frequenza di sforzi di tale entità (teste
“La signora è barelliere, operatore sanitario. Il barelliere tira la barella fuori dall'ambulanza, Tes_1 Parte_1 la abbassa, la alza, con e senza paziente, esegue con noi i massaggi cardiaci, in quanto nell'equipaggio siamo due o tre persone, perciò se io sto facendo altre cose loro massaggiano, caricano il paziente sul telo, che viene portato da tre persone, scendiamo le scale qualsiasi sia il piano, non prendiamo l'ascensore. Idem negli incidenti stradali, la movimentazione della barella spinale è effettuata da due o tre persone, qualsiasi attività inerente il soccorso. L'orario di lavoro, ormai da molti anni, è 7:00-19:00, se si fa la notte 19:00-7:00, su turni articolati giorno – notte – smonto – riposo – riposo, quindi due giorni lavorati su cinque. […] La barella è pesante, ha le ruote, ma il paziente viene posizionato con la barella abbassata a terra, e pesa da sola circa 50 kg per alcuni modelli, altre sono più leggere. Abbiamo poi le bombole di ossigeno, il monitor. Quando il paziente è portato col telo a volte ha la bombola di ossigeno tra le gambe se lo necessita.
C'è il monitor se serve per la patologia che sia monitorizzato, e anche quello si aggiunge al peso del paziente mentre lo trasportiamo col telo. C'è poi la tavola spinale per movimentare i pazienti che hanno subito traumi, che ha un suo peso di circa 6 o 7 kg penso, oppure col materasso a depressione, che ha una pompa e diventa rigido per immobilizzare il paziente, ed ha a sua volta un peso che no saprei quantificare.”; teste “Gli interventi possono arrivare anche a Tes_2 dieci al giorno, ma non solo a Roma, solo ieri ho fatto oltre 400 km. ADR: Prima c'erano le zone, ma adesso puoi andare da tutte le parti, anche a 50, 60, 80 km. Non c'è pausa tra un soccorso e l'altro, appena fatto il triage si deve dare il ibero, che risulta subito alla centrale e quindi viene subito assegnato un altro servizio, perché ci sono pochi mezzi.
Gli orari di lavoro sono, all'origine, 7:00 – 19:00 e 19:00 – 7:00, su base settimanale i turni sono giorno, notte, smonto, riposo, riposo, ma in mezzo a questi riposi capita un rientro, per mancanza di personale o coprire qualcuno.[…] Questo è l'orario ma facciamo anche straordinari, perché qualsiasi servizio che entri prima dell'orario di chiusura dobbiamo prenderlo, quindi a volte il servizio inizia praticamente alla fine del turno. I mezzi sono quelli che sono, fanno tanti km e fanno molta usura, non ci sono mezzi nuovi e usiamo i vecchi, che sono eccessivamente usurati da tutti i punti di vista”).
Raggiunta quindi nei termini suesposti la prova dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche allegate, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
La CTU svolta ha consentito di accertare la natura professionale della patologia denunciata ritenendo che il complesso patologico di cui la ricorrente soffre può essere messo, almeno in parte e specificamente in relazione alla patologia lombare, in relazione di concausalità con il lavoro svolto.
Infatti, il CTU ha affermato che “sulla base delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della peculiare attività lavorativa svolta dell'assicurata, dell'indagine anamnestica, della documentazione sanitaria in atti e delle affermazioni dei testi escussi, non sussistono soverchie difficoltà ad affermare che la patologia protrusiva ed erniaria discale lombare denunciata risulti concausalmente correlata all'attività lavorativa svolta dall'assicurata, in ragione di una lunga esposizione (oltre 17 anni) a riconosciuti fattori di rischio per patologie erniarie discali insiti nell'attività lavorativa di barelliere espletata […] Per quanto, invece, concerne le protrusioni/ernie discali cervicali denunciate, non vi sono evidenze certe che la movimentazione manuale dei carichi e le vibrazioni trasmesse al corpo intero da macchine abbiano un ruolo di rilievo nelle patologie protrusive o erniarie discali del tratto cervicale. Dello stesso avviso è il consulente di parte della Sig.ra
Dott. , che nella sua relazione medico-legale attribuisce all'attività espletata dall'assicurata solo la Parte_1 Per_1 discopatia protrusiva/erniaria lombo-sacrale”. Ha quindi concluso ritenendo che la “tecnopatia lombo-sacrale determina un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile ai sensi del D.lgs. 38/2000 in misura del 10%
(dieci per cento)” con decorrenza dal mese di luglio 2020.
L'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi può essere esclusa in ragione del fatto che l'attività lavorativa era svolta, con le descritte modalità, a tempo pieno ossia per un numero di ore al giorno tali da rendere estremamente improbabile che la ricorrente potesse, al di fuori di tale attività, essere sottoposta in modo altrettanto sistematico, prolungato e continuativo ad analoghe sollecitazioni.
La consistenza in termini di tempo dell'attività morbigena consente di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di escludere il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata.
Quanto al grado della menomazione permanente, come già osservato la consulenza ha indicato una misura percentuale del 10%, con decorrenza dal mese di luglio 2020.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3261/2022 r.g.:
- Accerta che la patologia da cui la ricorrente è affetta ha origine professionale e comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 10% con decorrenza dal mese di luglio 2020;
- condanna per l'effetto l al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze alla stessa CP_1 dovute per legge in conseguenza della patologia professionale come sopra accertata;
- condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
2.697,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 18.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni