Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 06/03/2026, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13634/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13634 del 2025, proposto da
FI UH AA, rappresentato e difeso dall'avvocato Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 28/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio);
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze;
E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. CE LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto:
1. Parte ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
2. Risulta agli atti che, in seguito alla presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha provveduto a fissare un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
3. All’udienza camerale del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ed invero, l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a.
5. Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, in considerazione del lasso temporale non particolarmente esteso intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione, che si è adoperata per far fronte alla richiesta in tempi ragionevoli. Si dispone tuttavia, a carico dell’amministrazione resistente, la restituzione alla parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dispone la compensazione delle spese di lite e condanna l’Amministrazione resistente alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LO, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE LO |
IL SEGRETARIO