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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/12/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 950/2023
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Roberto Rivello Presidente
Angela Giunta Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: proprietà nella causa iscritta al n. 950/2023 promossa da:
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore e
[...]
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. PEC: P.IVA_3
, presso la quale sono domiciliate in Via Arsenale n. Email_1
21 appellante contro
(C.F. ), nato ad Alessandria (AL) in [...] Controparte_2 C.F._1
01/01/1957, residente in [...], e CP_3
(C.F. ), con sede legale in Alessandria, piazza Carducci n. 14, in
[...] P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, , come sopra Controparte_2 generalizzato, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Taverna Matteo (C.F.
[...]
- PEC del Foro di Alessandria, con C.F._2 Email_2
studio in Alessandria, Via Verdi n. 40, presso il quale eleggono domicilio, in forza di procure speciali in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 3/7/2025 e di rimessione al collegio del 6/11/2025 nelle forme della trattazione scritta. * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante e Parte_1 Parte_1
Controparte_1
hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“In riforma dell'ordinanza impugnata, accogliersi l'originario ricorso, e per l'effetto, dichiararsi la nullità dell'atto di abbandono della proprietà immobiliare a rogito Notaio
rep.n. 101868 racc. 38082 e accertare e dichiararsi che lo Stato non è Persona_1
proprietario degli immobili oggetto di detto atto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata e hanno rassegnato le Controparte_2 CP_3
seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis,
-rigettare integralmente, per i motivi dedotti ai paragrafi 1) e 2) della comparsa di costituzione in appello, l'appello proposto dal Parte_1
e dall' Controparte_1 avverso l'ordinanza appellata emessa dall'Ill.mo Tribunale di Torino n. 6388/2023 (R.G.
2438/2023 dep. in data 16.06.2023) e, per l'effetto, confermare l'ordinanza appellata;
-in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata ordinanza emessa dall'Ill.mo Tribunale di Torino n. 6388/2023 (R.G. 2438/2023 dep. in data 16.06.2023), rigettare in ogni caso la domanda volta a far dichiarare la nullità della rinuncia abdicativa a rogito Notaio rep. n. 101868 racc. 38082, accertando Persona_1
e dichiarando che lo Stato è proprietario degli immobili oggetto di detto atto.
Con vittoria delle spese di giudizio tutte di primo e secondo grado oltre a C.P.A., I.V.A. ed accessori come per legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Torino con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa nel giudizio avente
R.G. 2438/2023, Repertorio n. 6388/2023, pubblicata il 16/06/2023 così decideva: “1.
pag. 2/11 rigetta la domanda di parte ricorrente;
2. condanna il Parte_1
e l'
[...] Controparte_1 Controparte_1
, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti e le
[...] Controparte_2 CP_3 spese di lite, liquidate in € 4.358,00, per compensi, oltre spese generali, Iva, se dovuta, e
Cpa, come per legge”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti versati in causa che il
[...]
(da ora )e l' Parte_1 Parte_1 [...]
Controparte_1
(da ora ) ricorrevano al Tribunale di Torino
[...] Controparte_1
evocando in giudizio , sia in proprio sia in qualità di amministratore Controparte_2 unico della società unipersonale per “ottenere l'accertamento della CP_3 nullità dell'atto di rinuncia alla proprietà immobiliare posto in essere dai convenuti e
l'accertamento negativo della proprietà in capo allo Stato” (cfr. pag. 1 ordinanza impugnata) di alcuni immobili siti in Vignole ER (AL), Via Cavour 23, censiti al
NCEU del Comune di Vignole ER, al Foglio 6, Particella 94, Subalterni 4, 17, 18 e
19, nonché della quota di terreno pari a 36/2016 censito al Catasto Terreni al Foglio 6,
Particella 476.
Invero, sia in proprio sia in qualità di amministratore unico Controparte_2
della società unipersonale con atto Notaio dottor di CP_3 Persona_1
Alessandria del 21/12/2017 numero di Repertorio 101868 e Raccolta 38082, aveva rinunciato alla proprietà dei suddetti immobili a favore dello Stato.
L lamentava: i) che gli immobili fossero in stato di Controparte_1 abbandono;
ii) che “l'atto di rinuncia era stato motivato esclusivamente dal fatto che parte avversa voleva liberarsi dei costi di manutenzione e conservazione degli immobili stessi” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
Si costituiva sia in proprio sia in qualità di amministratore Controparte_2
unico della società unipersonale e contestava la fondatezza delle CP_3
domande di controparte perché: i) per quanto gli immobili fossero in cattivo stato di manutenzione, l' li aveva valutati 58.476,00 euro, Controparte_1
impiegando gli indici OMI;
ii) quando il 9/4/2021 il giacché Controparte_4 il fabbricato rientrava all'interno di un progetto di riqualificazione residenziale, aveva pag. 3/11 chiesto di poter acquisire l'immobile facendosi carico di ogni costo (già pendente la questione della possibile nullità dell'atto di rinuncia abdicativa), l' CP_1
aveva chiesto all'Ente Locale per il trasferimento il versamento di 58.476,00
[...] euro, e il Comune aveva rinunciato;
iii) “il valore dell'immobile, come quantificato dallo stesso era superiore alle somme necessarie per la messa in sicurezza pari ad € CP_1
37.000,00 deliberati dal nel luglio 2022, dopo un evento atmosferico del CP_4
04.07.2022” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
* * *
Il Tribunale di Torino, dopo aver ricostruito l'istituto della rinuncia abdicativa, ritenendolo esistente e lecito, evidenziava che, trattandosi di un negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 1324 c.c. “è applicabile il secondo comma dell'art. 1322 c.c., per cui occorre indagare caso per caso la causa concreta dell'atto dismissivo della proprietà immobiliare al fine di valutarne la meritevolezza secondo l'ordinamento giuridico” (cfr. pag. 5 ordinanza impugnata ). Il Giudice di prime cure, in particolare, affermava che si dovrebbe concludere per “la nullità ex art. 1343 c.c. di quegli atti di rinuncia attuati solo al fine egoistico di trasferire allo Stato, vale a dire alla collettività intera, i costi del bene necessari per il consolidamento, la manutenzione
o la demolizione dell'immobile, senza che il ne abbia alcun vantaggio” poiché CP_1 in tal caso la rinuncia sul piano causale “si paleserebbe in contrasto con le istanze solidaristiche immanenti alla funzione sociale della proprietà ex art. 42 Cost. e comunque con gli obblighi di solidarietà economica e sociale desumibili dall'art. 2 Cost. nonché con il limite del rispetto della sicurezza dei consociati di cui all'art. 41, comma 2, Cost., tutti costituenti limiti inderogabili delle prerogative dominicali dell'art. 832 c.c.” (cfr. pag. 6 ordinanza impugnata).
Il Tribunale di Torino, quindi, rilevava: i) che la stessa Controparte_1
aveva dato un valore ai beni;
ii) che l' avrebbe voluto Controparte_1
trasferire i vari cespiti al Comune di Vignole ER solo a titolo oneroso;
iii) che, anche a fronte dei costi necessari per la messa in sicurezza e la ristrutturazione, i beni avevano un proprio valore intrinseco;
iv) che, quindi, l'atto di rinuncia abdicativa aveva una causa lecita, perché, nonostante quanto dichiarato nell'atto di compravendita, residuava comunque un vantaggio nel trasferimento dei beni;
v) che, di conseguenza, non si poteva pag. 4/11 affermare la immeritevolezza secondo l'ordinamento giuridico della causa concreta dell'atto dismissivo della proprietà immobiliare.
Il Tribunale di Torino rigettava, quindi, la domanda della Controparte_1
e del che condannava alle spese. Parte_1
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
e il proponevano appello e lamentavano: Controparte_1 Parte_1
i) la mancata valutazione da parte del Tribunale di Torino delle difese contenute nelle repliche alla costituzione del resistente con conseguente omessa motivazione circa l'onere ex lege della di valorizzare qualsiasi cespite pervenutole;
ii) Controparte_1
la errata valutazione del compendio probatorio perché il Tribunale di Torino avrebbe valutato solo alcuni documenti relativi ai costi necessari per gli interventi in somma urgenza e per il ripristino dell'involucro esterno e non quelli relativi ai complessivi oneri diristrutturazione;
iii) l'erronea motivazione e la violazione o errata applicazione dell'art. 1, comma 433 della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2004) perché l' CP_1
, ai sensi di tale norma, non avrebbe potuto comunque trasferire l'immobile a
[...]
titolo gratuito al Comune di Vignole ER, scelta che avrebbero potuto, invece, fare i primi proprietari.
L'appellante chiedeva, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento delle proprie domande formulate in primo grado.
* * *
Si costituiva sia in proprio sia in qualità di amministratore Controparte_2
unico della società unipersonale che contestava la fondatezza del CP_3
gravame perché: i) il Tribunale di Torino aveva esaminato tutti i documenti in atti e aveva rilevato che la villa aveva un valore residuo nonostante i diversi interventi da eseguire;
ii) che la documentazione relativa alla ristrutturazione non comprendeva la sola messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria dei cespiti, ma costi di radicale riqualificazione e trasformazione della villa;
iii) che il valore dei cespiti era stato dato dalla CP_1
quotandoli circa la metà dei valori minimi OMI, potendo valorizzare ancor
[...]
meno gli immobili, ove avesse voluto;
iv) che la circostanza che il Comune di Vignole
ER non avesse comprato al prezzo richiesto dalla non Controparte_1
pag. 5/11 era indice della carenza di valore dei cespiti perché la scelta dell'Amministrazione poteva essere stata dettata da una disparata pluralità di ragioni.
* * *
Il Consigliere Istruttore attesa l'impossibilità di definire la vertenza con conciliazione fissava udienza di rimessione della causa al Collegio previa concessione dei termini per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
3. Sulle censure di appello.
Le diverse doglianze avanzate dall'appellante possono essere trattate congiuntamente perché tutte relative al valore degli immobili, ai documenti impiegati per la loro stima e alla necessità della di dar loro una quotazione. Controparte_1
Parte appellante con la prima censura lamenta che il Tribunale di Torino non avrebbe considerato che deve dare ex lege un valore a qualsiasi Controparte_1
cespite, anche se infimo, motivo per cui ha dovuto stimare anche gli immobili lasciati dai convenuti. L'appellante evidenzia di aver impiegato gli indici OMI, ribassati al minimo, ma che, attesa l'estensione della proprietà (un fabbricato composto da 4 unità residenziali di 314,00 mq di superficie coperta lorda e di 296 mq di superficie commerciale), il valore finale era stato di 58.476,00 euro. L rileva poi che il Controparte_1 non aveva voluto acquistare l'immobile a quel valore per le Controparte_4
pessime condizioni di manutenzione, motivo per cui si doveva dedurre che il bene era privo di valore perché “delle due l'una: o i beni avevano un valore ed era quindi possibile rimetterli sul mercato (seppur ad un prezzo infimo); o, come è poi successo, nessuna utilità economica era ritraibile da tali beni (infatti il non ha voluto procedere CP_4 all'acquisto) in quanto fonte di soli costi per il proprietario, ed allora non è possibile per lo Stato cederli senza corrispettivo in quanto (a prescindere dalla responsabilità erariale connessa) si sarebbe negata la tesi della nullità dell'atto che in questa sede si sta facendo valere” (cfr. pag. 7 atto di appello).
Parte appellante con la seconda censura lamenta che il Tribunale di Torino non avrebbe valutato tutto il compendio probatorio ed in particolare il documento n. 9 relativo pag. 6/11 ai costi necessari per gli interventi in somma urgenza e per il ripristino dell'involucro esterno, motivo per cui i costi sarebbero stati di 37.000,00 euro a cui però sommare
157.166,68 euro, a fronte di un valore del fabbricato nello stato attuale di 58.476,00 euro, con una evidente sproporzione tra valore del bene e costi di ripristino, peraltro relativi solo alla parte esterna dell'edificio, senza considerare tutti gli ulteriori interventi da eseguire all'interno.
Parte appellante con la terza censura lamenta che il Tribunale di Torino sarebbe incorso in un vizio di difetto di motivazione e nella violazione o errata applicazione dell'art. 1, comma 433 della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2004) perché la non avrebbe potuto comunque trasferire l'immobile a titolo Controparte_1
gratuito al risultando vincolato alla specifica normativa di Controparte_4
settore, a differenza dei privati, in origine proprietari, che avrebbero potuto anche donarlo.
Le censure sono infondate.
È, invero, irrilevante la ragione per cui la ha dato un Controparte_1
valore agli immobili, cioè l'esistenza di un suo dovere di attribuire ad ogni cespite una quotazione. È invece rilevante che i beni immobili di cui si discute siano stati valorizzati a quel prezzo e con quel metodo. avrebbe anche potuto Controparte_1
ritenere che i beni fossero del tutto privi di valore e sostenere che non valessero alcunché, mentre ha valutato la loro consistenza, ha considerato che si trattava di quattro unità immobiliari, site in un determinato Comune e in un preciso stato manutentivo, e le ha conseguentemente stimate. La valutazione è stata, poi, eseguita prima dell'evento atmosferico del 04/07/2022 che ha reso necessari ulteriori interventi manutentivi, motivo per cui, da un lato l'appellante non può lamentarsi della quotazione che ha dato al bene e, dall'altro, non risulta sul punto viziata la sentenza impugnata.
Quanto alla seconda doglianza, se vero che i documenti in atti indicano i costi di messa in sicurezza e ristrutturazione esterna, e che la gestione dei cespiti comporta esborsi economici, ciò non toglie che le condizioni generali del bene erano note alla
[...]
che, nonostante tutto, ha dato agli immobili un valore di circa 60 mila CP_1
euro. Deve, poi, essere considerato che la quotazione dei beni va effettuata con una valutazione complessiva che non considera semplicemente lo stato manutentivo e i costi pag. 7/11 di ristrutturazione, ma impiega una pluralità di diversi e ulteriori parametri, non da ultimo la collocazione del bene nell'ambito di progetti di riqualificazione del territorio.
Quanto alla terza doglianza, risulta irrilevante che la Controparte_1
debba vendere i propri beni secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 433 della Legge
311/2004 (Legge Finanziaria 2004), cioè secondo il valore di mercato perché, nel caso di specie, è stata la stessa a stabilire quella quotazione. Invero, Controparte_1
vista la natura complessiva dei cespiti, da un alto, l'appellante non può lamentarsi di averli dovuti valorizzare in un certo modo, giacché avrebbe potuto impiegare anche parametri diversi e, dall'altro, avrebbe forse potuto trasferirli al a trattativa privata ai sensi CP_4
del successivo comma 436 sempre dell'articolo 1 della Legge 311/2004 (Legge
Finanziaria 2004).
Quanto, poi, alla rinuncia all'acquisto da parte del va Controparte_4 rilevato che l'Ente Locale era interessato alla acquisizione nell'ambito di un più articolato progetto di riqualificazione dell'area di cui si discute da destinare a scopi di natura socioassistenziale. È evidente che la scelta di non acquistare la porzione di immobile al valore indicato dalla può essere stata dettata da una pluralità Controparte_1
di ragioni non necessariamente legate al prezzo indicato per la cessione anche alla luce del complessivo ammontare dell'importo dei lavori riguardanti l'intera area, rispetto al quale il costo di acquisizione della porzione di cui si discute doveva essere evidentemente marginale.
Va, da ultimo, osservato che il Supremo Collegio in una recente pronuncia a Sezioni
Unite ha affermato, seguendo solo in parte il percorso motivazionale del Tribunale di
Torino, che “la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso e non nell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene” (Cass.
SS.UU. n. 23093/2025).
pag. 8/11 La Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata ha poi aggiunto che “la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita del diritto, non incorre
- ove animata da un "fine egoistico" - nella nullità per contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceità della causa o del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost., non può ricavarsi un dovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, non essendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato” (Cass. SS.UU. n. 23093/2025).
Risulta, in relazione ai principi di diritto ora esposti, priva di pregio la difesa degli appellanti che sostengono che la qualificazione giuridica del negozio di cui si discute, come effettuata dal Tribunale di Torino, sarebbe passata in giudicato non avendo le parti formulato alcuna censura al riguardo. Invero, la questione posta dal Supremo Collegio riguarda l'esame dei presupposti utili per verificare le ipotesi nelle quali la rinuncia abdicativa possa essere affetta da nullità, alla luce dell'intrinseca natura dell'istituto, il cui esame è esattamente l'oggetto della domanda che i ricorrenti oggi appellanti hanno formulato in primo grado e reiterato in appello.
Va, quindi, rigettato l'appello avanzato dalla e dal Controparte_1
sia per l'infondatezza delle tre censure sopra esaminate, sia alla luce dei Parte_1
principi di diritto enunciati dal Supremo Collegio nella pronuncia ora richiamata.
* * *
4. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese di lite va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate le domande delle appellanti.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (indeterminato basso) nei valori medi (valore della causa nello scaglione fino a 52.000,00 euro) ridotti per la non eccesiva pag. 9/11 complessità, come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 1.029,00 euro, fase introduttiva 709,00 euro, fase trattazione 1.522,50 euro, fase decisoria 1.735,00 euro
(totale 4.995,50 euro).
* * *
5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.
SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
Parte_2
nei confronti di e
[...] Controparte_2 CP_3
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Torino nel giudizio avente R.G. 2438/2023, Repertorio n. 6388/2023, pubblicata il 16/06/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente l'ordinanza impugnata;
3. CO
Le parti appellanti, in solido tra loro, a rifondere a favore delle parti appellate le spese legali del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in 4.995,50 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
pag. 10/11 Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 18/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Rossi Dott. Roberto Rivello
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 950/2023
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Roberto Rivello Presidente
Angela Giunta Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: proprietà nella causa iscritta al n. 950/2023 promossa da:
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore e
[...]
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. PEC: P.IVA_3
, presso la quale sono domiciliate in Via Arsenale n. Email_1
21 appellante contro
(C.F. ), nato ad Alessandria (AL) in [...] Controparte_2 C.F._1
01/01/1957, residente in [...], e CP_3
(C.F. ), con sede legale in Alessandria, piazza Carducci n. 14, in
[...] P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, , come sopra Controparte_2 generalizzato, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Taverna Matteo (C.F.
[...]
- PEC del Foro di Alessandria, con C.F._2 Email_2
studio in Alessandria, Via Verdi n. 40, presso il quale eleggono domicilio, in forza di procure speciali in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato
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Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 3/7/2025 e di rimessione al collegio del 6/11/2025 nelle forme della trattazione scritta. * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante e Parte_1 Parte_1
Controparte_1
hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“In riforma dell'ordinanza impugnata, accogliersi l'originario ricorso, e per l'effetto, dichiararsi la nullità dell'atto di abbandono della proprietà immobiliare a rogito Notaio
rep.n. 101868 racc. 38082 e accertare e dichiararsi che lo Stato non è Persona_1
proprietario degli immobili oggetto di detto atto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
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-parte appellata e hanno rassegnato le Controparte_2 CP_3
seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis,
-rigettare integralmente, per i motivi dedotti ai paragrafi 1) e 2) della comparsa di costituzione in appello, l'appello proposto dal Parte_1
e dall' Controparte_1 avverso l'ordinanza appellata emessa dall'Ill.mo Tribunale di Torino n. 6388/2023 (R.G.
2438/2023 dep. in data 16.06.2023) e, per l'effetto, confermare l'ordinanza appellata;
-in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata ordinanza emessa dall'Ill.mo Tribunale di Torino n. 6388/2023 (R.G. 2438/2023 dep. in data 16.06.2023), rigettare in ogni caso la domanda volta a far dichiarare la nullità della rinuncia abdicativa a rogito Notaio rep. n. 101868 racc. 38082, accertando Persona_1
e dichiarando che lo Stato è proprietario degli immobili oggetto di detto atto.
Con vittoria delle spese di giudizio tutte di primo e secondo grado oltre a C.P.A., I.V.A. ed accessori come per legge”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Torino con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa nel giudizio avente
R.G. 2438/2023, Repertorio n. 6388/2023, pubblicata il 16/06/2023 così decideva: “1.
pag. 2/11 rigetta la domanda di parte ricorrente;
2. condanna il Parte_1
e l'
[...] Controparte_1 Controparte_1
, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti e le
[...] Controparte_2 CP_3 spese di lite, liquidate in € 4.358,00, per compensi, oltre spese generali, Iva, se dovuta, e
Cpa, come per legge”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti versati in causa che il
[...]
(da ora )e l' Parte_1 Parte_1 [...]
Controparte_1
(da ora ) ricorrevano al Tribunale di Torino
[...] Controparte_1
evocando in giudizio , sia in proprio sia in qualità di amministratore Controparte_2 unico della società unipersonale per “ottenere l'accertamento della CP_3 nullità dell'atto di rinuncia alla proprietà immobiliare posto in essere dai convenuti e
l'accertamento negativo della proprietà in capo allo Stato” (cfr. pag. 1 ordinanza impugnata) di alcuni immobili siti in Vignole ER (AL), Via Cavour 23, censiti al
NCEU del Comune di Vignole ER, al Foglio 6, Particella 94, Subalterni 4, 17, 18 e
19, nonché della quota di terreno pari a 36/2016 censito al Catasto Terreni al Foglio 6,
Particella 476.
Invero, sia in proprio sia in qualità di amministratore unico Controparte_2
della società unipersonale con atto Notaio dottor di CP_3 Persona_1
Alessandria del 21/12/2017 numero di Repertorio 101868 e Raccolta 38082, aveva rinunciato alla proprietà dei suddetti immobili a favore dello Stato.
L lamentava: i) che gli immobili fossero in stato di Controparte_1 abbandono;
ii) che “l'atto di rinuncia era stato motivato esclusivamente dal fatto che parte avversa voleva liberarsi dei costi di manutenzione e conservazione degli immobili stessi” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
Si costituiva sia in proprio sia in qualità di amministratore Controparte_2
unico della società unipersonale e contestava la fondatezza delle CP_3
domande di controparte perché: i) per quanto gli immobili fossero in cattivo stato di manutenzione, l' li aveva valutati 58.476,00 euro, Controparte_1
impiegando gli indici OMI;
ii) quando il 9/4/2021 il giacché Controparte_4 il fabbricato rientrava all'interno di un progetto di riqualificazione residenziale, aveva pag. 3/11 chiesto di poter acquisire l'immobile facendosi carico di ogni costo (già pendente la questione della possibile nullità dell'atto di rinuncia abdicativa), l' CP_1
aveva chiesto all'Ente Locale per il trasferimento il versamento di 58.476,00
[...] euro, e il Comune aveva rinunciato;
iii) “il valore dell'immobile, come quantificato dallo stesso era superiore alle somme necessarie per la messa in sicurezza pari ad € CP_1
37.000,00 deliberati dal nel luglio 2022, dopo un evento atmosferico del CP_4
04.07.2022” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
* * *
Il Tribunale di Torino, dopo aver ricostruito l'istituto della rinuncia abdicativa, ritenendolo esistente e lecito, evidenziava che, trattandosi di un negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 1324 c.c. “è applicabile il secondo comma dell'art. 1322 c.c., per cui occorre indagare caso per caso la causa concreta dell'atto dismissivo della proprietà immobiliare al fine di valutarne la meritevolezza secondo l'ordinamento giuridico” (cfr. pag. 5 ordinanza impugnata ). Il Giudice di prime cure, in particolare, affermava che si dovrebbe concludere per “la nullità ex art. 1343 c.c. di quegli atti di rinuncia attuati solo al fine egoistico di trasferire allo Stato, vale a dire alla collettività intera, i costi del bene necessari per il consolidamento, la manutenzione
o la demolizione dell'immobile, senza che il ne abbia alcun vantaggio” poiché CP_1 in tal caso la rinuncia sul piano causale “si paleserebbe in contrasto con le istanze solidaristiche immanenti alla funzione sociale della proprietà ex art. 42 Cost. e comunque con gli obblighi di solidarietà economica e sociale desumibili dall'art. 2 Cost. nonché con il limite del rispetto della sicurezza dei consociati di cui all'art. 41, comma 2, Cost., tutti costituenti limiti inderogabili delle prerogative dominicali dell'art. 832 c.c.” (cfr. pag. 6 ordinanza impugnata).
Il Tribunale di Torino, quindi, rilevava: i) che la stessa Controparte_1
aveva dato un valore ai beni;
ii) che l' avrebbe voluto Controparte_1
trasferire i vari cespiti al Comune di Vignole ER solo a titolo oneroso;
iii) che, anche a fronte dei costi necessari per la messa in sicurezza e la ristrutturazione, i beni avevano un proprio valore intrinseco;
iv) che, quindi, l'atto di rinuncia abdicativa aveva una causa lecita, perché, nonostante quanto dichiarato nell'atto di compravendita, residuava comunque un vantaggio nel trasferimento dei beni;
v) che, di conseguenza, non si poteva pag. 4/11 affermare la immeritevolezza secondo l'ordinamento giuridico della causa concreta dell'atto dismissivo della proprietà immobiliare.
Il Tribunale di Torino rigettava, quindi, la domanda della Controparte_1
e del che condannava alle spese. Parte_1
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
e il proponevano appello e lamentavano: Controparte_1 Parte_1
i) la mancata valutazione da parte del Tribunale di Torino delle difese contenute nelle repliche alla costituzione del resistente con conseguente omessa motivazione circa l'onere ex lege della di valorizzare qualsiasi cespite pervenutole;
ii) Controparte_1
la errata valutazione del compendio probatorio perché il Tribunale di Torino avrebbe valutato solo alcuni documenti relativi ai costi necessari per gli interventi in somma urgenza e per il ripristino dell'involucro esterno e non quelli relativi ai complessivi oneri diristrutturazione;
iii) l'erronea motivazione e la violazione o errata applicazione dell'art. 1, comma 433 della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2004) perché l' CP_1
, ai sensi di tale norma, non avrebbe potuto comunque trasferire l'immobile a
[...]
titolo gratuito al Comune di Vignole ER, scelta che avrebbero potuto, invece, fare i primi proprietari.
L'appellante chiedeva, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento delle proprie domande formulate in primo grado.
* * *
Si costituiva sia in proprio sia in qualità di amministratore Controparte_2
unico della società unipersonale che contestava la fondatezza del CP_3
gravame perché: i) il Tribunale di Torino aveva esaminato tutti i documenti in atti e aveva rilevato che la villa aveva un valore residuo nonostante i diversi interventi da eseguire;
ii) che la documentazione relativa alla ristrutturazione non comprendeva la sola messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria dei cespiti, ma costi di radicale riqualificazione e trasformazione della villa;
iii) che il valore dei cespiti era stato dato dalla CP_1
quotandoli circa la metà dei valori minimi OMI, potendo valorizzare ancor
[...]
meno gli immobili, ove avesse voluto;
iv) che la circostanza che il Comune di Vignole
ER non avesse comprato al prezzo richiesto dalla non Controparte_1
pag. 5/11 era indice della carenza di valore dei cespiti perché la scelta dell'Amministrazione poteva essere stata dettata da una disparata pluralità di ragioni.
* * *
Il Consigliere Istruttore attesa l'impossibilità di definire la vertenza con conciliazione fissava udienza di rimessione della causa al Collegio previa concessione dei termini per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Sulle censure di appello.
Le diverse doglianze avanzate dall'appellante possono essere trattate congiuntamente perché tutte relative al valore degli immobili, ai documenti impiegati per la loro stima e alla necessità della di dar loro una quotazione. Controparte_1
Parte appellante con la prima censura lamenta che il Tribunale di Torino non avrebbe considerato che deve dare ex lege un valore a qualsiasi Controparte_1
cespite, anche se infimo, motivo per cui ha dovuto stimare anche gli immobili lasciati dai convenuti. L'appellante evidenzia di aver impiegato gli indici OMI, ribassati al minimo, ma che, attesa l'estensione della proprietà (un fabbricato composto da 4 unità residenziali di 314,00 mq di superficie coperta lorda e di 296 mq di superficie commerciale), il valore finale era stato di 58.476,00 euro. L rileva poi che il Controparte_1 non aveva voluto acquistare l'immobile a quel valore per le Controparte_4
pessime condizioni di manutenzione, motivo per cui si doveva dedurre che il bene era privo di valore perché “delle due l'una: o i beni avevano un valore ed era quindi possibile rimetterli sul mercato (seppur ad un prezzo infimo); o, come è poi successo, nessuna utilità economica era ritraibile da tali beni (infatti il non ha voluto procedere CP_4 all'acquisto) in quanto fonte di soli costi per il proprietario, ed allora non è possibile per lo Stato cederli senza corrispettivo in quanto (a prescindere dalla responsabilità erariale connessa) si sarebbe negata la tesi della nullità dell'atto che in questa sede si sta facendo valere” (cfr. pag. 7 atto di appello).
Parte appellante con la seconda censura lamenta che il Tribunale di Torino non avrebbe valutato tutto il compendio probatorio ed in particolare il documento n. 9 relativo pag. 6/11 ai costi necessari per gli interventi in somma urgenza e per il ripristino dell'involucro esterno, motivo per cui i costi sarebbero stati di 37.000,00 euro a cui però sommare
157.166,68 euro, a fronte di un valore del fabbricato nello stato attuale di 58.476,00 euro, con una evidente sproporzione tra valore del bene e costi di ripristino, peraltro relativi solo alla parte esterna dell'edificio, senza considerare tutti gli ulteriori interventi da eseguire all'interno.
Parte appellante con la terza censura lamenta che il Tribunale di Torino sarebbe incorso in un vizio di difetto di motivazione e nella violazione o errata applicazione dell'art. 1, comma 433 della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2004) perché la non avrebbe potuto comunque trasferire l'immobile a titolo Controparte_1
gratuito al risultando vincolato alla specifica normativa di Controparte_4
settore, a differenza dei privati, in origine proprietari, che avrebbero potuto anche donarlo.
Le censure sono infondate.
È, invero, irrilevante la ragione per cui la ha dato un Controparte_1
valore agli immobili, cioè l'esistenza di un suo dovere di attribuire ad ogni cespite una quotazione. È invece rilevante che i beni immobili di cui si discute siano stati valorizzati a quel prezzo e con quel metodo. avrebbe anche potuto Controparte_1
ritenere che i beni fossero del tutto privi di valore e sostenere che non valessero alcunché, mentre ha valutato la loro consistenza, ha considerato che si trattava di quattro unità immobiliari, site in un determinato Comune e in un preciso stato manutentivo, e le ha conseguentemente stimate. La valutazione è stata, poi, eseguita prima dell'evento atmosferico del 04/07/2022 che ha reso necessari ulteriori interventi manutentivi, motivo per cui, da un lato l'appellante non può lamentarsi della quotazione che ha dato al bene e, dall'altro, non risulta sul punto viziata la sentenza impugnata.
Quanto alla seconda doglianza, se vero che i documenti in atti indicano i costi di messa in sicurezza e ristrutturazione esterna, e che la gestione dei cespiti comporta esborsi economici, ciò non toglie che le condizioni generali del bene erano note alla
[...]
che, nonostante tutto, ha dato agli immobili un valore di circa 60 mila CP_1
euro. Deve, poi, essere considerato che la quotazione dei beni va effettuata con una valutazione complessiva che non considera semplicemente lo stato manutentivo e i costi pag. 7/11 di ristrutturazione, ma impiega una pluralità di diversi e ulteriori parametri, non da ultimo la collocazione del bene nell'ambito di progetti di riqualificazione del territorio.
Quanto alla terza doglianza, risulta irrilevante che la Controparte_1
debba vendere i propri beni secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 433 della Legge
311/2004 (Legge Finanziaria 2004), cioè secondo il valore di mercato perché, nel caso di specie, è stata la stessa a stabilire quella quotazione. Invero, Controparte_1
vista la natura complessiva dei cespiti, da un alto, l'appellante non può lamentarsi di averli dovuti valorizzare in un certo modo, giacché avrebbe potuto impiegare anche parametri diversi e, dall'altro, avrebbe forse potuto trasferirli al a trattativa privata ai sensi CP_4
del successivo comma 436 sempre dell'articolo 1 della Legge 311/2004 (Legge
Finanziaria 2004).
Quanto, poi, alla rinuncia all'acquisto da parte del va Controparte_4 rilevato che l'Ente Locale era interessato alla acquisizione nell'ambito di un più articolato progetto di riqualificazione dell'area di cui si discute da destinare a scopi di natura socioassistenziale. È evidente che la scelta di non acquistare la porzione di immobile al valore indicato dalla può essere stata dettata da una pluralità Controparte_1
di ragioni non necessariamente legate al prezzo indicato per la cessione anche alla luce del complessivo ammontare dell'importo dei lavori riguardanti l'intera area, rispetto al quale il costo di acquisizione della porzione di cui si discute doveva essere evidentemente marginale.
Va, da ultimo, osservato che il Supremo Collegio in una recente pronuncia a Sezioni
Unite ha affermato, seguendo solo in parte il percorso motivazionale del Tribunale di
Torino, che “la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso e non nell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene” (Cass.
SS.UU. n. 23093/2025).
pag. 8/11 La Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata ha poi aggiunto che “la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita del diritto, non incorre
- ove animata da un "fine egoistico" - nella nullità per contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceità della causa o del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost., non può ricavarsi un dovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, non essendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato” (Cass. SS.UU. n. 23093/2025).
Risulta, in relazione ai principi di diritto ora esposti, priva di pregio la difesa degli appellanti che sostengono che la qualificazione giuridica del negozio di cui si discute, come effettuata dal Tribunale di Torino, sarebbe passata in giudicato non avendo le parti formulato alcuna censura al riguardo. Invero, la questione posta dal Supremo Collegio riguarda l'esame dei presupposti utili per verificare le ipotesi nelle quali la rinuncia abdicativa possa essere affetta da nullità, alla luce dell'intrinseca natura dell'istituto, il cui esame è esattamente l'oggetto della domanda che i ricorrenti oggi appellanti hanno formulato in primo grado e reiterato in appello.
Va, quindi, rigettato l'appello avanzato dalla e dal Controparte_1
sia per l'infondatezza delle tre censure sopra esaminate, sia alla luce dei Parte_1
principi di diritto enunciati dal Supremo Collegio nella pronuncia ora richiamata.
* * *
4. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese di lite va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate le domande delle appellanti.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (indeterminato basso) nei valori medi (valore della causa nello scaglione fino a 52.000,00 euro) ridotti per la non eccesiva pag. 9/11 complessità, come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 1.029,00 euro, fase introduttiva 709,00 euro, fase trattazione 1.522,50 euro, fase decisoria 1.735,00 euro
(totale 4.995,50 euro).
* * *
5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.
SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
Parte_2
nei confronti di e
[...] Controparte_2 CP_3
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Torino nel giudizio avente R.G. 2438/2023, Repertorio n. 6388/2023, pubblicata il 16/06/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente l'ordinanza impugnata;
3. CO
Le parti appellanti, in solido tra loro, a rifondere a favore delle parti appellate le spese legali del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in 4.995,50 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
pag. 10/11 Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 18/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Rossi Dott. Roberto Rivello
pag. 11/11