Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 11.11.2024 da:
(C.F. ) nato a [...], in data [...], residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luigi Di Lucia che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
E
(C.F. nata a [...], il [...], residente a [...] C.F._2
Lombardia, 134, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. NC Malgaroli che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Desio in data 12/04/2008 tra e Parte_1 Parte_2
Per_ 2) Affidare i figli minori , NC e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
3) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e saranno assunte di comune accordo.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante la settimana in giorni ed orari da concordare con il maggior preavviso possibile in considerazione dei propri impegni lavorativi. Il padre potrà, inoltre, vedere i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera. L'indicata regolamentazione dei periodi di visita padre / figli potrà subire delle variazioni previo accordo tra i genitori e tenendo conto delle esigenze lavorative del padre e della madre e degli impegni scolastici e ricreativi dei minori.
Le vacanze pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori. I giorni festivi e gli eventuali ponti verranno equamente divisi tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza.
Per_ Durante le vacanze estive, , NC e trascorreranno con la madre un periodo di 2 settimane Per_2 anche non consecutive.
I signori e i accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno.Resta inteso che ogni genitore Parte_1 Pt_2 comunicherà all'altro la località di soggiorno vacanziera prescelta.
Ulteriori periodi di vacanza e/o di incontro padre - figli potranno essere concordati.
5) Il sig. corrisponderà alla signora , anticipatamente ed entro il giorno 10 Parte_1 Parte_2 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di Per_ Euro 600,00 (Euro 200,00 per , Euro 200,00 per NC ed Euro 200,00 per ) rivalutabile Per_2 annualmente secondo gli indici Istat con bonifico bancario sul c/c intestato alla signora Pt_2
6) L'Assegno Unico verrà percepito direttamente e per intero dalla signora che utilizzerà l'importo Pt_2 per far fronte all'acquisto del vestiario per i figli.
7) Il sig. verserà, inoltre, alla moglie, , il 50% delle spese extra come da Protocollo Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Monza.
8) I genitori si sono già accordati affinché i figli possano frequentare almeno un corso sportivo dividendo al
50% il costo del corso e del pertinente abbigliamento.
9) Le statuizioni economiche inerenti ai figli avranno effetto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
10) Nulla da dichiarare in punto assegni alimentari o di mantenimento dei coniugi per loro espressa rinuncia e dichiarazione di autosufficienza.
11) Dare atto che i signori e anno separatamente definito ogni loro rapporto di carattere Parte_1 Pt_2 economico nascente dal matrimonio e che null'altro hanno reciprocamente a pretendere.
12) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Manfredonia al n. 197 Parte II Serie A anno 2000.”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza Tribunale di Monza con decreto n. 7110/2023 del 13.4.2023.
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
Con atto trasmesso in data 3.12.2024 l'avv. Malgaroli comunicava che aveva superato i limiti Parte_2 di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e chiedeva la revoca del beneficio. Il Collegio provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2 [...]
in Desio il 12 aprile 2008 (Atto trascritto al n. 18 Parte II, Serie A, anno 2008 del registro atti di Parte_1 matrimonio del predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
III. revoca l'ammissione di al gratuito patrocinio. Parte_2
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi