TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2114/2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti dall'Avv. Antonio GALASSO c.f. , Pec: C.F._2
Email_1
Opponente
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Francesco Dell'Aversana, c.f. in virtù di mandato in atti, Pec: C.F._4
Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Atto di Citazione notificato in data 03.03.2025, l'opponente si Parte_1 opponeva dell'atto di precetto notificato in data 17 febbraio 2025 con il quale il creditore intimava il pagamento della somma di € 7.682,216 dovuta Controparte_1 in virtù del titolo esecutivo costituito da “Accordo di mediazione allegato al verbale di mediazione del 24/05/2024” raggiunto nel procedimento di mediazione n. 046/2024 svoltosi innanzi l'Organismo di mediazione e conciliazione Controparte_2
L'accordo di mediazione era intervenuto a seguito di procedimento di sfratto per morosità incardinato dal nella qualità di proprietario dell'immobile Controparte_1 concesso in locazione al , quale conduttore moroso. Parte_2
In particolare, il sig. incardinava un giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord con r.g. 6971/2024, relativo allo sfratto per morosità nei confronti del
, con contestuale citazione per la convalida, per il mancato pagamento di Parte_2 canoni di locazione relativi ad un contratto intercorso tra il creditore ed il debitore.
Il proponeva opposizione allo sfratto ed a seguito del mutamento del rito Parte_2 le parti addivenivano alla stipula dell'accordo di mediazione di cui sopra, a cui aderiva il sig. , C.F. germano del debitore, quale Parte_1 C.F._1 garante del corretto adempimento delle obbligazioni intercorse tra le parti in relazione al pagamento rateale delle morosità pregresse relative al periodo che va dal Dicembre
2022 sino all'Aprile 2024;
Con la proposta opposizione a precetto il eccepiva vizi del titolo Parte_1 esecutivo, per l'invalida dell'attestazione di conformità con l'originale, la omessa preventiva escussione del debitore principale, , nonché l'inesistenza del Parte_2 credito azionato, in quanto differente nel titolo rispetto al credito indicato nel verbale di mediazione.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti, nonché la sospensione della esecuzione in via cautelare del Titolo Esecutivo e del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'opposto il quale prendeva analiticamente posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione.
Con ordinanza del 30.10.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine
Pag. 2 di 6 concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, proponibilità e procedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, essendo stato rispettato il termine di venti giorni previsto dalla norma.
Nel merito, l'opposizione è infondata ed andrà rigettata per i motivi di seguito esposti.
Va disattesa l'eccezione di nullità del Titolo Esecutivo, per l'irregolare attestazione di conformità.
Giova evidenziare che il verbale di Mediazione, costituente titolo esecutivo, è stato sottoscritto dallo stesso opponente, per cui pienamente edotto del contenuto del titolo di formazione stragiudiziale.
Il tenore letterale del verbale di mediazione è stato testualmente ritrascritto nel corpo dell'atto di precetto.
Inoltre, la copia conforme del verbale di mediazione è stata notificata in uno all'atto di precetto, sia al debitore principale che al garante.
L'opponente non ha disconosciuto né la propria sottoscrizione e né tantomeno il contenuto del verbale di mediazione, costituente il Titolo Esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto.
Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. “Riforma Cartabia”, all'art. 3 commi da 34 a 44 del D. Lgs. n. 149/2022, ha abolito il rilascio della formula esecutiva, abrogando l'art. 479 cpc, sostituendolo con quello di più agevole utilizzazione della
“copia con attestazione conforme all'originale”, essendo oggi sufficiente notificare la copia attestata di conformità all'originale, come nel caso in esame.
La Riforma Cartabia ha introdotto l'art 196: “La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento”, attribuendo in tal modo il potere di attestazione della conformità di atti e documenti all'avvocato, escludendo l'uso di formule sacramentali.
Pag. 3 di 6 Pertanto, l'attestazione di conformità posta in essere dall'avvocato è pienamente legittima.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano, con la Sentenza n. 8267 pubblicata il 24 settembre 2024, con la quale decideva in merito ad una opposizione ad un precetto, ed in cui l'opponente contestava l'inidoneità del Titolo Esecutivo azionato perché la relativa attestazione di conformità in relata di notifica non faceva espresso riferimento agli articoli 475 c.p.c. e 196 octies d.att. c.p.c.
Il Tribunale di Milano, con la Sentenza in commento, ha ritenuto palesemente infondata la doglianza, essendo sufficiente per l'avvocato attestare la conformità all'originale dei titoli esecutivi, perché nessuna norma pretende il ricorso a formule sacramentali o il richiamo a disposizioni normative nelle predette certificazioni.
In merito all'eccezione della mancata preventiva escussione del debitore principale, la stessa è parimenti infondata ed andrà rigettata.
L'opposto, costituendosi in giudizio, ha dato prova di aver notificato il Titolo Esecutivo ed il precetto anche al debitore principale.
La fattispecie sottoposta la vaglio del giudicante rientra nel novero della figura del fideiussore.
Il fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui
(attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).
Nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ne deriva che, il fideiussore è un “vicario” del debitore e garantisce l'esatto adempimento della medesima obbligazione. (Cass. Sez. un. n. 3947 del 2010; Cass. n.
30509 del 2019).
L'opponente, per liberarsi dell'obbligazione di garanzia, avrebbe dovuto dimostrare l'adempimento del debitore principale.
Pag. 4 di 6 Secondo il disposto dell'art. 1944 c.c. il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che: “Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Scopo della solidarietà, secondo l'art. 1292 ss. c.c., è di consentire al creditore di esigere l'adempimento indifferentemente al debitore o al fideiussore, tuttavia l'obbligazione fideiussoria rimane accessoria a quella principale.
E' pur vero che il beneficio di escussione non deve essere pattuito con una forma specifica ma, comunque, deve essere inequivoca la volontà in tal senso delle parti.
In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Nel caso di specie, l'opponente, nel verbale di mediazione non ha reso alcuna espressa e specifica dichiarazione di volontà di avvalersi del beneficio di preventiva escussione del debitore principale.
Inoltre, l'opponente, nella presente opposizione, pur eccependo il beneficio di preventiva escussione, non ha indicato i beni del debitore principale sui quali il creditore poteva soddisfarsi.
Al contrario il tenore dell'art 4) del verbale di mediazione prevedeva l'escussione diretta del garante, in caso di mancato adempimento del debitore principale: “A garanzia del pagamento delle sole morosità derivanti dal mancato pagamento dei canoni di locazione arretrati di cui al punto precedente, e per l'intero importo pari ad €
7.400,00, per cui le parti hanno concordato il rateizzo sopra descritto, il sig.
si obbliga a garantire il pagamento, in favore del creditore Parte_1
, con i propri beni presenti e futuri, anche sostituendosi al Controparte_1 debitore principale , con diritto del creditore a richiedere il Parte_2
Pag. 5 di 6 pagamento diretto al garante solo in caso di mancato adempimento da parte del debitore”.
In ultima analisi, va disattesa anche l'eccezione relativa all'inesistenza del credito richiesto con l'atto di precetto.
L'opposto creditore procedente, nell'atto di precetto, ha richiesto esclusivamente la somma concordata nel verbale mediazione, relativamente alle morosità pregresse, non corrisposte dal , pari ad € 7.400,00. Parte_2
Pertanto, l'opposizione è infondata
per questi motivi
, e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.478,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Aversa, 30.10.2025
Il GOP
Dr Ferdinando Bisogni
Pag. 6 di 6
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2114/2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti dall'Avv. Antonio GALASSO c.f. , Pec: C.F._2
Email_1
Opponente
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Francesco Dell'Aversana, c.f. in virtù di mandato in atti, Pec: C.F._4
Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Atto di Citazione notificato in data 03.03.2025, l'opponente si Parte_1 opponeva dell'atto di precetto notificato in data 17 febbraio 2025 con il quale il creditore intimava il pagamento della somma di € 7.682,216 dovuta Controparte_1 in virtù del titolo esecutivo costituito da “Accordo di mediazione allegato al verbale di mediazione del 24/05/2024” raggiunto nel procedimento di mediazione n. 046/2024 svoltosi innanzi l'Organismo di mediazione e conciliazione Controparte_2
L'accordo di mediazione era intervenuto a seguito di procedimento di sfratto per morosità incardinato dal nella qualità di proprietario dell'immobile Controparte_1 concesso in locazione al , quale conduttore moroso. Parte_2
In particolare, il sig. incardinava un giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord con r.g. 6971/2024, relativo allo sfratto per morosità nei confronti del
, con contestuale citazione per la convalida, per il mancato pagamento di Parte_2 canoni di locazione relativi ad un contratto intercorso tra il creditore ed il debitore.
Il proponeva opposizione allo sfratto ed a seguito del mutamento del rito Parte_2 le parti addivenivano alla stipula dell'accordo di mediazione di cui sopra, a cui aderiva il sig. , C.F. germano del debitore, quale Parte_1 C.F._1 garante del corretto adempimento delle obbligazioni intercorse tra le parti in relazione al pagamento rateale delle morosità pregresse relative al periodo che va dal Dicembre
2022 sino all'Aprile 2024;
Con la proposta opposizione a precetto il eccepiva vizi del titolo Parte_1 esecutivo, per l'invalida dell'attestazione di conformità con l'originale, la omessa preventiva escussione del debitore principale, , nonché l'inesistenza del Parte_2 credito azionato, in quanto differente nel titolo rispetto al credito indicato nel verbale di mediazione.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti, nonché la sospensione della esecuzione in via cautelare del Titolo Esecutivo e del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'opposto il quale prendeva analiticamente posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione.
Con ordinanza del 30.10.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine
Pag. 2 di 6 concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, proponibilità e procedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, essendo stato rispettato il termine di venti giorni previsto dalla norma.
Nel merito, l'opposizione è infondata ed andrà rigettata per i motivi di seguito esposti.
Va disattesa l'eccezione di nullità del Titolo Esecutivo, per l'irregolare attestazione di conformità.
Giova evidenziare che il verbale di Mediazione, costituente titolo esecutivo, è stato sottoscritto dallo stesso opponente, per cui pienamente edotto del contenuto del titolo di formazione stragiudiziale.
Il tenore letterale del verbale di mediazione è stato testualmente ritrascritto nel corpo dell'atto di precetto.
Inoltre, la copia conforme del verbale di mediazione è stata notificata in uno all'atto di precetto, sia al debitore principale che al garante.
L'opponente non ha disconosciuto né la propria sottoscrizione e né tantomeno il contenuto del verbale di mediazione, costituente il Titolo Esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto.
Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. “Riforma Cartabia”, all'art. 3 commi da 34 a 44 del D. Lgs. n. 149/2022, ha abolito il rilascio della formula esecutiva, abrogando l'art. 479 cpc, sostituendolo con quello di più agevole utilizzazione della
“copia con attestazione conforme all'originale”, essendo oggi sufficiente notificare la copia attestata di conformità all'originale, come nel caso in esame.
La Riforma Cartabia ha introdotto l'art 196: “La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento”, attribuendo in tal modo il potere di attestazione della conformità di atti e documenti all'avvocato, escludendo l'uso di formule sacramentali.
Pag. 3 di 6 Pertanto, l'attestazione di conformità posta in essere dall'avvocato è pienamente legittima.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano, con la Sentenza n. 8267 pubblicata il 24 settembre 2024, con la quale decideva in merito ad una opposizione ad un precetto, ed in cui l'opponente contestava l'inidoneità del Titolo Esecutivo azionato perché la relativa attestazione di conformità in relata di notifica non faceva espresso riferimento agli articoli 475 c.p.c. e 196 octies d.att. c.p.c.
Il Tribunale di Milano, con la Sentenza in commento, ha ritenuto palesemente infondata la doglianza, essendo sufficiente per l'avvocato attestare la conformità all'originale dei titoli esecutivi, perché nessuna norma pretende il ricorso a formule sacramentali o il richiamo a disposizioni normative nelle predette certificazioni.
In merito all'eccezione della mancata preventiva escussione del debitore principale, la stessa è parimenti infondata ed andrà rigettata.
L'opposto, costituendosi in giudizio, ha dato prova di aver notificato il Titolo Esecutivo ed il precetto anche al debitore principale.
La fattispecie sottoposta la vaglio del giudicante rientra nel novero della figura del fideiussore.
Il fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui
(attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).
Nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ne deriva che, il fideiussore è un “vicario” del debitore e garantisce l'esatto adempimento della medesima obbligazione. (Cass. Sez. un. n. 3947 del 2010; Cass. n.
30509 del 2019).
L'opponente, per liberarsi dell'obbligazione di garanzia, avrebbe dovuto dimostrare l'adempimento del debitore principale.
Pag. 4 di 6 Secondo il disposto dell'art. 1944 c.c. il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che: “Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Scopo della solidarietà, secondo l'art. 1292 ss. c.c., è di consentire al creditore di esigere l'adempimento indifferentemente al debitore o al fideiussore, tuttavia l'obbligazione fideiussoria rimane accessoria a quella principale.
E' pur vero che il beneficio di escussione non deve essere pattuito con una forma specifica ma, comunque, deve essere inequivoca la volontà in tal senso delle parti.
In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Nel caso di specie, l'opponente, nel verbale di mediazione non ha reso alcuna espressa e specifica dichiarazione di volontà di avvalersi del beneficio di preventiva escussione del debitore principale.
Inoltre, l'opponente, nella presente opposizione, pur eccependo il beneficio di preventiva escussione, non ha indicato i beni del debitore principale sui quali il creditore poteva soddisfarsi.
Al contrario il tenore dell'art 4) del verbale di mediazione prevedeva l'escussione diretta del garante, in caso di mancato adempimento del debitore principale: “A garanzia del pagamento delle sole morosità derivanti dal mancato pagamento dei canoni di locazione arretrati di cui al punto precedente, e per l'intero importo pari ad €
7.400,00, per cui le parti hanno concordato il rateizzo sopra descritto, il sig.
si obbliga a garantire il pagamento, in favore del creditore Parte_1
, con i propri beni presenti e futuri, anche sostituendosi al Controparte_1 debitore principale , con diritto del creditore a richiedere il Parte_2
Pag. 5 di 6 pagamento diretto al garante solo in caso di mancato adempimento da parte del debitore”.
In ultima analisi, va disattesa anche l'eccezione relativa all'inesistenza del credito richiesto con l'atto di precetto.
L'opposto creditore procedente, nell'atto di precetto, ha richiesto esclusivamente la somma concordata nel verbale mediazione, relativamente alle morosità pregresse, non corrisposte dal , pari ad € 7.400,00. Parte_2
Pertanto, l'opposizione è infondata
per questi motivi
, e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.478,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Aversa, 30.10.2025
Il GOP
Dr Ferdinando Bisogni
Pag. 6 di 6