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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/09/2024, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1067 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
SA DE AP (VI), Via Gramsci n. 2, c.f. C.F._1
e da nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
DE AP (VI), Via Cimabue n. 31, c.f. , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dalI'Avv. Enrico VITACCHIO,
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in OS (VI) in data 29/09/2007 tra i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] C.F:
[...] C.F._1
residente in [...] e Parte_2
nata a [...] il [...] C.F:
[...] C.F._2
residente in [...], autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS (VI) la trascrizione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) L'abitazione coniugale, sita in SA del AP (VI) Via Cimabue n. 31,
resterà a disposizione della moglie , la quale continuerà a Parte_2
viverci con il figlio;
Persona_1
4) Il figlio , divenuto maggiorenne in data 03/04/2024, Persona_1
potrà vedere e stare con il padre quando lui stesso vorrà, compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi del IG. Parte_1
5) Il IG. verserà alla IG.ra , la somma di € Parte_1 Parte_2
300,00= (eurotrecento/00) mensili per il mantenimento del figlio Per_1
2 fintantochè quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente, Per_1
da eseguirsi mediante bonifico bancario alle coordinate intestate alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da " Protocollo" in uso presso il Tribunale di Vicenza;
6) Nessun altro provvedimento di carattere economico, essendo ambedue i coniugi autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in OS (VI) in data 29/09/2007.
All'esito dell'udienza del 18/06/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
3 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 13/03/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo
[...] Parte_2
per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Persona_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50%
le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese
4 economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da da in OS (VI) il 29/09/2007 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OS (VI) al n. 30, parte
II, serie A, anno 2007;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 3.9.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1067 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
SA DE AP (VI), Via Gramsci n. 2, c.f. C.F._1
e da nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
DE AP (VI), Via Cimabue n. 31, c.f. , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dalI'Avv. Enrico VITACCHIO,
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in OS (VI) in data 29/09/2007 tra i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] C.F:
[...] C.F._1
residente in [...] e Parte_2
nata a [...] il [...] C.F:
[...] C.F._2
residente in [...], autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS (VI) la trascrizione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) L'abitazione coniugale, sita in SA del AP (VI) Via Cimabue n. 31,
resterà a disposizione della moglie , la quale continuerà a Parte_2
viverci con il figlio;
Persona_1
4) Il figlio , divenuto maggiorenne in data 03/04/2024, Persona_1
potrà vedere e stare con il padre quando lui stesso vorrà, compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi del IG. Parte_1
5) Il IG. verserà alla IG.ra , la somma di € Parte_1 Parte_2
300,00= (eurotrecento/00) mensili per il mantenimento del figlio Per_1
2 fintantochè quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente, Per_1
da eseguirsi mediante bonifico bancario alle coordinate intestate alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da " Protocollo" in uso presso il Tribunale di Vicenza;
6) Nessun altro provvedimento di carattere economico, essendo ambedue i coniugi autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in OS (VI) in data 29/09/2007.
All'esito dell'udienza del 18/06/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
3 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 13/03/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo
[...] Parte_2
per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Persona_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50%
le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese
4 economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da da in OS (VI) il 29/09/2007 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OS (VI) al n. 30, parte
II, serie A, anno 2007;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 3.9.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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