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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 796/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3985/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220003091602501 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta nonchè contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avvreso una cartella di pagamento avente ad oggetto IRPEF per l'anno d'imposta 2012 invocandone l'annullamento per decadenza della stessa cartella, per omessa notifica dell'avviso bonario, per difetto di motivazione e per omessa notifica dell'avviso bonario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che conferma la bontà del proprio operato specificando di aver già provveduto in qutotutela allo sgravio parziale della cartella in considerazione previo azzeramento della sanzioni iscritte a ruolo in applicazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Entrambi concludono per il riconoscimento delle proprie ragioni con vttoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione relativa alla mancata notifica della comunicazione di liquidazione appare priva di fondamento in quanto, dalla lettura della documentazione depositata agli atti risulta che il contribuente de–cuius CF_1, stava procedendo alla regolare rateazione della cartella sino al versamento della diciottesima rata di venti (avvenuta in data 31.03.2020), rateazione evidentemente interrotta per morte del
Contribuente medesimo, intervenuta in data 02.04.2020;
del pari priva di fondamento appare l'eccezione relativa alla decadenza in quanto, per il caso in esame, trattandosi di rateizzo della prodromica comunicazione di liquidazione, il termine per l'effettuazione dell'iscrizione a ruolo in conseguenza della decadenza dal rateizzo è stabilito al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata (come previsto dall'art. 3–bis del D. Lgs. nr. 462/1997) ulteriormente prorogato in base alla normativa covid al 31 dicembre dl secondo anno successivo a quello previsto per il termine di notifica ordinaria. Il termine di prescrizione in base a tali riferimenti normativi è spostato al 31/12/2025.
Il ricorso, considerando lo sgravio parziale operato in autotutela dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Caserta non può essere accolto ed appare congrua la condanna alle spese quantificate complessivamente in € 200,00, oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che si quantificano in euro 200,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3985/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220003091602501 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta nonchè contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avvreso una cartella di pagamento avente ad oggetto IRPEF per l'anno d'imposta 2012 invocandone l'annullamento per decadenza della stessa cartella, per omessa notifica dell'avviso bonario, per difetto di motivazione e per omessa notifica dell'avviso bonario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che conferma la bontà del proprio operato specificando di aver già provveduto in qutotutela allo sgravio parziale della cartella in considerazione previo azzeramento della sanzioni iscritte a ruolo in applicazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Entrambi concludono per il riconoscimento delle proprie ragioni con vttoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione relativa alla mancata notifica della comunicazione di liquidazione appare priva di fondamento in quanto, dalla lettura della documentazione depositata agli atti risulta che il contribuente de–cuius CF_1, stava procedendo alla regolare rateazione della cartella sino al versamento della diciottesima rata di venti (avvenuta in data 31.03.2020), rateazione evidentemente interrotta per morte del
Contribuente medesimo, intervenuta in data 02.04.2020;
del pari priva di fondamento appare l'eccezione relativa alla decadenza in quanto, per il caso in esame, trattandosi di rateizzo della prodromica comunicazione di liquidazione, il termine per l'effettuazione dell'iscrizione a ruolo in conseguenza della decadenza dal rateizzo è stabilito al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata (come previsto dall'art. 3–bis del D. Lgs. nr. 462/1997) ulteriormente prorogato in base alla normativa covid al 31 dicembre dl secondo anno successivo a quello previsto per il termine di notifica ordinaria. Il termine di prescrizione in base a tali riferimenti normativi è spostato al 31/12/2025.
Il ricorso, considerando lo sgravio parziale operato in autotutela dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Caserta non può essere accolto ed appare congrua la condanna alle spese quantificate complessivamente in € 200,00, oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che si quantificano in euro 200,00 oltre oneri accessori, se dovuti.