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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/11/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1346 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Corso Marconi n. 24, nello Parte_1 studio dell'Avv. PULIATTI MARCO e dell'Avv. PULIATTI MICAELA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal Funzionario
IE LL ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.06.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire i ratei relativi all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980, i cui requisiti sanitari sono stati riconosciuti con decreto di omologa emesso nel procedimento n. R.G. 2141/2022 del 15.02.2024 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 3.08.2021, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati, oltre CP_1 interessi legali e spese di lite, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione CP_1 con comunicazione di liquidazione del 19.07.2024, deducendo di avere iniziato ad erogare regolarmente la prestazione a partire dal mese di agosto 2024, aggiungendo di aver altresì provveduto ad accreditare gli arretrati in data 02.11.2024.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di CP_1 successivamente alla notifica del ricorso, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, il processo è stato deciso.
Non residuando, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere CP_1 risposta;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che l' ha cominciato ad erogare la prestazione CP_1 CP_1 soltanto a partire dal mese di agosto 2024, mentre gli arretrati sono stati accreditati soltanto in data 02.11.2024 e, dunque, in un momento successivo alla notifica del ricorso (avvenuta in data 9.07.2024). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Con la precisazione che non può applicarsi in favore di parte ricorrente l'aumento delle spese di lite richiesto ex art. 4, comma 1-bis, D.M. cit., stante il non corretto funzionamento dei collegamenti ipertestuali contenuti nel ricorso, inidonei pertanto a consentire la corretta navigazione all'interno dell'atto.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tali spese devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A. da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1346 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Corso Marconi n. 24, nello Parte_1 studio dell'Avv. PULIATTI MARCO e dell'Avv. PULIATTI MICAELA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal Funzionario
IE LL ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.06.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire i ratei relativi all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980, i cui requisiti sanitari sono stati riconosciuti con decreto di omologa emesso nel procedimento n. R.G. 2141/2022 del 15.02.2024 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 3.08.2021, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati, oltre CP_1 interessi legali e spese di lite, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione CP_1 con comunicazione di liquidazione del 19.07.2024, deducendo di avere iniziato ad erogare regolarmente la prestazione a partire dal mese di agosto 2024, aggiungendo di aver altresì provveduto ad accreditare gli arretrati in data 02.11.2024.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di CP_1 successivamente alla notifica del ricorso, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, il processo è stato deciso.
Non residuando, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere CP_1 risposta;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che l' ha cominciato ad erogare la prestazione CP_1 CP_1 soltanto a partire dal mese di agosto 2024, mentre gli arretrati sono stati accreditati soltanto in data 02.11.2024 e, dunque, in un momento successivo alla notifica del ricorso (avvenuta in data 9.07.2024). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Con la precisazione che non può applicarsi in favore di parte ricorrente l'aumento delle spese di lite richiesto ex art. 4, comma 1-bis, D.M. cit., stante il non corretto funzionamento dei collegamenti ipertestuali contenuti nel ricorso, inidonei pertanto a consentire la corretta navigazione all'interno dell'atto.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tali spese devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A. da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3