Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2017, n. 39520
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Sentenza 20 luglio 2017

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 13, commi 1 e 2, Cost. nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora ritenga di non procedervi personalmente, in quanto la "ratio" della norma è fondata sull'esigenza di assicurare, nell'interesse della persona ristretta, la tempestività del predetto interrogatorio mediante l'immediato contatto con il giudice, in applicazione del principio del controllo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale consacrato nel precetto costituzionale.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora ritenga di non procedervi personalmente, non potendosi ravvisare alcuna disparità di trattamento fra soggetti ristretti nella circoscrizione del tribunale, per i quali l'interrogatorio di garanzia è assunto dal giudice medesimo che ha emesso il provvedimento cautelare, e soggetti ristretti in una circoscrizione diversa, trattandosi di fattispecie del tutto dissimili, onde la norma processuale risulta non priva di ragionevolezza ed in linea con l'esigenzqa di una pregnante e rapida tutela della libertà personale, e perciò conforme anche alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo richiamate attraverso l'art. 117, comma 1, Cost.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 111, comma 6, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, sulla base della sola motivazione di "non ritenere di procedervi personalmente", posto che l'atto di delega non appartiene alla categoria dei "provvedimenti giurisdizionali" soggetti all'obbligo di motivazione ai sensi della citata disposizione costituzionale, trattandosi di un atto non decisorio né definitivo, ma meramente organizzativo ed ordinatorio, rispetto al quale l'apprezzamento discrezionale concesso al giudice resta assorbito nella valutazione legale tipica operata a monte dal legislatore e tendente ad assicurare il contatto immediato fra il giudice e la persona ristretta nella libertà personale.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 25, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora ritenga di non procedervi personalmente, dovendosi escludere che la regiudicanda cautelare sia sottratta al giudice naturale, sia in ragione della provvisorietà dell'incombenza delegata, sia per la facoltà da parte del giudice delegante di adottare gli stessi atti che avrebbe potuto o dovuto compiere se avesse assunto direttamente l'interrogatorio di garanzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2017, n. 39520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39520
    Data del deposito : 20 luglio 2017

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