Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 4
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 13, commi 1 e 2, Cost. nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora ritenga di non procedervi personalmente, in quanto la "ratio" della norma è fondata sull'esigenza di assicurare, nell'interesse della persona ristretta, la tempestività del predetto interrogatorio mediante l'immediato contatto con il giudice, in applicazione del principio del controllo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale consacrato nel precetto costituzionale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora ritenga di non procedervi personalmente, non potendosi ravvisare alcuna disparità di trattamento fra soggetti ristretti nella circoscrizione del tribunale, per i quali l'interrogatorio di garanzia è assunto dal giudice medesimo che ha emesso il provvedimento cautelare, e soggetti ristretti in una circoscrizione diversa, trattandosi di fattispecie del tutto dissimili, onde la norma processuale risulta non priva di ragionevolezza ed in linea con l'esigenzqa di una pregnante e rapida tutela della libertà personale, e perciò conforme anche alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo richiamate attraverso l'art. 117, comma 1, Cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 111, comma 6, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, sulla base della sola motivazione di "non ritenere di procedervi personalmente", posto che l'atto di delega non appartiene alla categoria dei "provvedimenti giurisdizionali" soggetti all'obbligo di motivazione ai sensi della citata disposizione costituzionale, trattandosi di un atto non decisorio né definitivo, ma meramente organizzativo ed ordinatorio, rispetto al quale l'apprezzamento discrezionale concesso al giudice resta assorbito nella valutazione legale tipica operata a monte dal legislatore e tendente ad assicurare il contatto immediato fra il giudice e la persona ristretta nella libertà personale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 25, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora ritenga di non procedervi personalmente, dovendosi escludere che la regiudicanda cautelare sia sottratta al giudice naturale, sia in ragione della provvisorietà dell'incombenza delegata, sia per la facoltà da parte del giudice delegante di adottare gli stessi atti che avrebbe potuto o dovuto compiere se avesse assunto direttamente l'interrogatorio di garanzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2017, n. 39520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39520 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
39520-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 84 Composta da Sent. n. 1023. Piero Savani Presidente - sez. Vito Di Nicola - Relatore - CC - 20/07/2017 R.G.N. 19069/2017 Antonella Di Stasi Enrico Mengoni Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FR IM, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 27-02-2017 del tribunale della libertà di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha respinto l'appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento che aveva rigettato l'istanza volta alla revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente per il reato di associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'accise sui prodotti alcolici, con le aggravanti di aver assunto il ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione, trattandosi di un sodalizio costituito da più di dieci persone nonché per i reati-fine di falso aggravato, provvisoriamente contestati ai capi b1) e d1).
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, articola due motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. ven 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione del diritto di difesa in relazione al disposto di cui all'articolo 178, lettera c) del codice di procedura penale e il difetto di motivazione su punti decisivi della questione cautelare (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che il Tribunale di Palermo ha rigettato l'eccezione di estinzione automatica della misura cautelare coercitiva per nullità dell'interrogatorio di garanzia condotto nei confronti del ricorrente in data 22 novembre 2016 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta, delegato ex articolo 294, comma 5, del codice di procedura penale dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, senza un'adeguata "cognizione di causa", perché non preceduto dalla trasmissione del fascicolo processuale, nonostante la complessità della vicenda. Né il Collegio cautelare avrebbe motivato sulla questione decisiva, sottesa alla sollevata doglianza, secondo cui, come da plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità, è necessario distinguere tra due situazioni tra loro nettamente differenti, ossia il caso in cui il provvedimento dispositivo della misura cautelare sia analitico, dal caso in cui il provvedimento restrittivo sia sintetico, occorrendo in tale ultimo caso anche la trasmissione degli atti affinché il giudice delegato possa concretamente adempiere alla assunzione di un interrogatorio il regime di piena effettività dell'atto. Che la vicenda in analisi fosse "complessa" tanto da richiedere, per la "conduzione" dell'interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari delegato, almeno il conforto "visivo" del fascicolo processuale, 2 emergerebbe in modo lampante, ad avviso del ricorrente, oltre che dalla consistenza "fisica" del fascicolo stesso, soprattutto dalle seguenti circostanze processuali: 1) amplissima estensione (ben 391 pagine) della motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento dell'11 novembre 2016; 2) cospicue intercettazioni telefoniche richiamate, invero solo parzialmente, dalla predetta ordinanza;
3) spinosa natura sia giuridica, sia tecnico-contabile ed amministrativa delle questioni oggetto della vicenda;
4) a posteriori, la durata dell'interrogatorio di garanzia stesso, "condotto" dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Aosta il 24 novembre 2016 in pochi minuti, come attestato dal relativo verbale. Qualora si ritenesse di dover rigettare il motivo di ricorso in punto "estinzione automatica" della misura applicata per nullità dell'interrogatorio di garanzia del ricorrente, diventerebbe rilevante la questione pregiudiziale di incostituzionalità dell'articolo 294, comma 5, del codice di procedura penale rispetto ai parametri ex artt. 3, comma 1, 117, comma 1, 13, commi 1 e 2, 25, comma 1 e 111, comma 6, della Costituzione erroneamente rigettata dal ven Tribunale del riesame. La non manifesta infondatezza ex artt. 23 e 53 L. 11 marzo 1953, n. 87 e la rilevanza della questione medesima si evincerebbe dal chiaro contrasto della censurata disposizione nella parte in cui prevede che il Giudice emittente possa delegare l'importantissimo incombente de quo senza alcuna motivazione diversa da quella, che nella fattispecie non pare oltretutto sia stata neppure espressa, di "non ritenere di procedere personalmente": "motivazione" che, quand'anche esplicitata, tale non sarebbe in senso logico-giuridico, per cui concreterebbe una motivazione apparente e sostanzialmente mancante, risolvendosi in una forma di discrezionalità talmente estesa da sconfinare nell'arbitrio più totale. Nella fattispecie, peraltro, non sarebbe dato neppure conoscere la ragione per cui la delega sia stata disposta.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articoli 292, comma 2, lettera c) e c-bis), 292, comma 2-bis, nonché per mancanza totale di motivazione nelle parti dell'ordinanza nelle quali, benché si trattasse di questioni rilevabili "anche d'ufficio", il Tribunale di Palermo ha (a) erroneamente rilevato l'esistenza del “giudicato cautelare" (cfr. pagina 7) invece del tutto inesistente, vista la pendenza del ricorso presso la Corte Suprema di cassazione contro l'ordinanza resa in sede di riesame;
(b) omesso di esaminare "elementi favorevoli" idonei ad elidere il ravvisato pericolo di fuga;
(c) violato i principi di proporzionalità e di adeguatezza, i cui parametri impongono di calibrare le misure cautelari sulle specifiche esigenze del caso concreto sia al momento della 3 scelta ed adozione delle prime, sia per tutta la loro durata, prescrivendo un monitoraggio costante della perdurante idoneità della misura applicata a soddisfare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale;
(d) mancato di esporre ex art. 293, comma 2-bis, ultima parte, del codice di procedura penale le "concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure" (coercitive o interdittive), "anche se applicate cumulativamente"; (e) pretermesso l'aspetto rilevantissimo per cui, al momento della decisione (27 febbraio 2017) lo stesso ricorrente aveva già patito più di tre mesi di custodia cautelare, circostanza monitoria idonea a favorire l'emenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. ven 2. Quanto al primo motivo, come si è mostrato avvertito lo stesso ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato ex art. 294, comma 5, cod. proc. pen. ad assumere l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, abbia proceduto all'incombente privo del fascicolo procedimentale perché non trasmesso dal delegante, l'omissione in oggetto non comporta l'univoca ed ineludibile conseguenza della nullità dell'interrogatorio e relativa caducazione della misura in quanto è necessario distinguere tra due situazioni differenti: il provvedimento dispositivo della misura cautelare può essere analitico, con la puntuale indicazione della fattispecie concreta, degli elementi rilevanti in fatto, dei risultati delle investigazioni espletate, delle fonti probatorie dell'accusa e in tale ipotesi la mancanza del fascicolo procedimentale non comporta nocumento alcuno per una corretta conduzione dell'interrogatorio, poiché il giudice delegato è in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito con la specificazione degli elementi di fatto su cui si fonda l'accusa, compresa l'indicazione degli elementi di prova acquisiti, come richiesto dagli artt.64 e 65 cod. proc. pen.; di contro, la sintesi dell'ordinanza in oggetto può impedire al giudice delegato, privo della cognizione dei necessari elementi fattuali, di seguire le regole generali dell'interrogatorio e, pertanto, il suo espletamento si risolve in una mera formalità e non raggiunge le finalità di garanzia cui deve essere diretto (ex multis, Sez. 3, n. 1923 del 30/04/1997, Mesic Senad, ) Rv. 208048). Nel caso in esame, si verte certamente nella prima ipotesi posto che lo stesso ricorrente ammette come la motivazione dell'ordinanza cautelare fosse di amplissima estensione (ben 391 pagine) e pertanto tale da consentire al giudice delegato di effettuare una chiara contestazione dell'addebito con la specificazione 4 degli elementi di fatto fondanti l'accusa, compresa l'indicazione degli elementi di prova acquisiti, come richiesto dagli artt.64 e 65 cod. proc. pen.
3. Manifestamente infondata è poi l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 294, comma 5, del codice di procedura penale, questione di costituzionalità che il ricorrente chiede alla Corte di sollevare. La norma processuale non contrasta con alcuno dei precetti costituzionali ritenuti violati (ex artt. 3, comma 1, 117, comma 1, 13, commi 1 e 2, 25, comma 1 e 111, comma 6, della Costituzione) per la fondamentale ragione che la ratio della "rogatoria" fonda sull'esigenza di assicurare, nell'interesse della persona ristretta nella libertà personale, l'immediato contatto con il giudice in una lettura del sistema normativo del tutto coerente con le garanzie costituzionali di habeas corpus dell'imputato, alla luce delle quali deve essere osservato l'obbligo della tempestività dell'interrogatorio di garanzia della persona in vinculis in maniera che, in un ristretto arco temporale, il giudice della cautela possa stabilire, dopo aver assunto le discolpe dell'indagato, se la restrizione della libertà personale sia stata bene o male operata, la qualcosa - nell'ipotesi in cui il van giudice che ha adottato il provvedimento restrittivo si trovi in un luogo, che il legislatore ha identificato nella circoscrizione del tribunale, diverso da quello nel quale la persona si trova ristretta può essere soddisfatta, con l'immediatezza - che il caso richiede, solo delegando l'atto all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'indagato si trovi, qualora il giudice competente non ritenga di procedervi personalmente, e tutto ciò esclude qualsiasi violazione del precetti costituzionali consacrati nell'articolo 13 della Costituzione, venendo piuttosto esaltato il principio del controllo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale. In questa ottica, la norma processuale censurata neppure contrasta con il principio di eguaglianza (articolo 3 della costituzione) non potendosi ravvisare alcuna disparità di trattamento tra imputati ristretti nella circoscrizione del tribunale, per i quali l'interrogatorio di garanzia è assunto dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, e imputati ristretti in una circoscrizione diversa, per i quali l'espletamento dell'atto può essere delegato, trattandosi di fattispecie niente affatto similari e non essendo perciò priva di ragionevolezza la soluzione adottata dalla norma processuale, in linea peraltro con una pregnante e rapida tutela della libertà personale e perciò conforme anche ai canoni convenzionali, che escludono tanto la violazione delle norme sulla Convenzione europea per il tramite dell'art. 117 cost., quanto la violazione del principio del giudice naturale (articolo 25, comma 1, della Costituzione) non essendo la regiudicanda cautelare sottratta al giudice competente sia per la provvisorietà dell'incombenza delegata e sia per la facoltà da parte del giudice competente di 5 adottare gli stessi atti che avrebbe potuto o dovuto compiere se egli stesso avesse assunto l'interrogatorio di garanzia. Né l'atto di delega, ex articolo 294, comma 5, del codice di procedura penale, può essere fatto rientrare nella categoria dei "provvedimenti giurisdizionali", coperti dalla riserva di motivazione ex articolo 111, comma 6, della Costituzione, trattandosi di un atto non decisorio né definitivo, quanto piuttosto meramente organizzativo ed ordinatorio, che non ha natura di provvedimento giurisdizionale per il fine cui tende, con la conseguenza che, al caso in esame, non è applicabile la norma dell'articolo 111, sesto comma, della Costituzione, che stabilisce l'obbligo della motivazione per i provvedimenti giurisdizionali, restando peraltro l'apprezzamento discrezionale concesso al giudice, nel delegare l'atto, assorbito nella valutazione legale tipica operata, a monte, dal legislatore e tendente ad assicurare, come si è visto, il contatto immediato tra persona ristretta nella libertà personale e il giudice, obiettivo che l'atto di delega oggettivamente e prontamente assicura. ven 4. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità.
4.1. Quanto al quadro indiziario e cautelare, con riferimento alle doglianze relative alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen. posti a fondamento dell'ordinanza genetica, e all'omessa motivazione in ordine alla scelta della misura da applicare in concreto, il giudice dell'appello cautelare ha osservato come la difesa non avesse addotto alcun elemento di novità sul punto, avendo articolato solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, già esaminati in sede di riesame del provvedimento impositivo della misura e, dunque, privi del necessario "quid novi", con la conseguenza che il ricorrente si sarebbe imbattuto nella preclusione derivante dal cd. "giudicato cautelare", essendosi limitato, da un lato, a prospettare, da un diverso punto di vista, gli elementi già valutati dal tribunale del Riesame al momento della conferma dell'ordinanza cautelare impugnata ed avendo, dall'altro, introdotto, con l'appello cautelare, motivi nuovi, non oggetto dell'originaria istanza di revoca e, come tali, inammissibili anche sotto tale profilo. Sulla base di ciò, il Collegio cautelare è pervenuto alla conclusione di ritenere che, in assenza di elementi nuovi, fosse precluso l'esame della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari ravvisate ab origine, così come della scelta della misura da applicare in concreto, trattandosi di circostanze già coperte dal giudicato cautelare. 6 Sebbene improprio il riferimento al cd. "giudicato cautelare", essendo peraltro pacifica, come lo stesso ricorrente ammette, la pendenza del ricorso per cassazione e perciò potendosi, al più, parlare di "giudicando cautelare", la decisione impugnata deve ritenersi, nella sostanza, del tutto corretta. La Corte di cassazione ha affermato che, in materia di appello cautelare su gravame dell'imputato, il sistema delle impugnazioni de libertate è retto interamente dal principio devolutivo (con le precisazioni, che qui non rilevano, conseguenti ai principi di diritto affermati dalle decisioni delle Sezioni Unite Donelli e Testini), con la conseguenza che, di regola, non sono consentiti i "nova" in appello e, quindi, al giudice dell'impugnazione cautelare non possono essere proposte domande nuove, domande cioè che siano estranee al petitum oggetto dell'istanza de libertate originariamente proposta, né possono essere prodotti nuovi elementi, fermo restando che la cognizione del giudice dell'appello cautelare è comunque circoscritta entro il limite segnato dai motivi dedotti con l'atto di gravame (Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786). Il Collegio cautelare ha comunque ritenuto le deduzioni del ricorrente ven inammissibili trattandosi di profili già compiutamente valutati nell'ordinanza genetica e nel provvedimento confermativo del tribunale del riesame, perché se è vero che, in pendenza del ricorso per cassazione, non si era formato alcun giudicato cautelare come erroneamente affermato dallo stesso tribunale, tuttavia alcun elemento di novità era stato rappresentato dall'imputato, con la conseguenza che esattamente è stata stimata infondata, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale (il cui provvedimento applicativo era stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame) e ciò non tanto per la formazione di un giudicato cautelare quanto piuttosto per la preclusione derivante da una situazione di litispendenza cautelare. Va a questo proposito ricordato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la preclusione derivante dal cosiddetto "giudicato cautelare" attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. che può essere sempre attivato dall'interessato. Conseguentemente il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura (Sez. 5, n. 3838 del 20/10/2016, 7 dep. 2017, Gambini, Rv. 269086 Sez. 3, n. 32707 del 07/04/2015, Mandrillo, Rv. 264730; Sez. 5, n. 28437 del 10/06/2004, Artale, Rv. 228897). La ratio di ciò risiede nell'esigenza, avvertita da ogni ordinamento processuale attento alle questioni riguardanti i diritti di libertà nel processo penale, di consentire una permanente e costante verifica dei presupposti della custodia cautelare sicché le preclusioni endoprocessuali, tra cui il cosiddetto "giudicato cautelare o il giudicando cautelare", coprono il dedotto e non anche il deducibile (Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, in motiv.) e si giustificano esclusivamente sulla base del fatto che tendono a consentire un più agevole ricorso alla motivazione per relationem al fine di disattendere richieste ripetitive e defatiganti. Nel caso in esame, il tribunale ha correttamente motivato, nella sostanza, il rigetto delle doglianze richiamando, in assenza di elementi nuovi sul punto, che neppure il ricorrente specificamente prospetta, i provvedimenti reiettivi delle precedenti richieste de libertate espressamente rifacendosi al principio di diritto secondo il quale la preclusione derivante da una precedente pronuncia del ven tribunale del riesame opera allo stato degli atti, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento (Sez. 3, n. 10976 del 19/01/2016, Grasso, Rv. 266712).
4.2. Quanto, infatti, all'unico elemento di novità introdotto, facente leva sul tempo trascorso dal momento della restrizione a quello dell'istanza di revoca, il tribunale del riesame ha affermato come tale periodo, ossia il mero decorso del tempo (pari, al momento della presentazione dell'istanza, a tredici giorni), dovesse ritenersi del tutto inidoneo ad incidere sul pericolo di reiterazione del reato, avuto riguardo alla detenzione sofferta dal ricorrente, non sussistendo alcun elemento di riscontro alla circostanza, assertivamente dedotta, secondo cui la carcerazione sofferta avrebbe avuto sull'indagato "sicura valenza deterrente e rieducativa", né alcun elemento dal quale desumere che il ricorrente avesse interrotto i legami con l'associazione criminale di appartenenza, non essendo ancora stati individuati i soggetti che avevano beneficiato delle evasioni fiscali rese possibili dalle condotte delittuose poste in essere dal ricorrente stesso. Nel pervenire a tale conclusione il tribunale cautelare, oltre ad avere svolto un accertamento di fatto che, in quanto logicamente ed adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, si è attenuto ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di sostituzione di misure cautelari personali per colui che è già detenuto da tempo (nel caso in esame, il ricorrente, come si desume dal testo del provvedimento impugnato, era ristretto da tredici giorni), la prognosi va posta in relazione ai fatti dei quali è chiamato a rispondere ed agli eventuali precedenti penali, in quanto il tempo trascorso nello stato di custodia in carcere ha certamente una sua incidenza, che 8 si accresce in senso favorevole con il suo trascorrere, allontanandosi lo stimolo alla commissione di altri illeciti, ma da solo non determina l'obbligo della sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, avendo il giudice il dovere di prevedere le probabili conseguenze della sostituzione e di spiegare in modo convincente i motivi della scelta operata (Sez. 3, n. 744 del 23/02/1998, Massaro, Rv. 210515). Infatti, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, occorrendo un quid pluris e cioè l'esistenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica, che devono essere oggetto di allegazione e di prudente valutazione, in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652).
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente, a norma dell'articolo 94, comma 1-ter, disposizione di attuazione al codice di procedura penale. Così deciso il 20/07/2017 Il Consigliere estensore Presidente Piero Savani Vito Di Nicola Into C'Warce DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 AGO 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani