Sentenza 23 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di sostituzione di misure cautelari personali per colui che è già detenuto da tempo la prognosi va posta in relazione ai fatti dei quali è chiamato a rispondere ed agli eventuali precedenti penali.Il tempo trascorso nello stato di custodia in carcere ha certamente una sua incidenza , che si accresce in senso favorevole con il suo trascorrere, allontanandosi lo stimolo alla commissione di altri illeciti, ma da solo non determina l'obbligo della sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva. Il giudice ha il dovere di prevedere le probabili conseguenze della sostituzione e di spiegare in modo convincente i motivi della scelta operata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/1998, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
1. Dott. Giammanco Pietro Presidente del 23/1998
2. Dott. Savignano Giuseppe Consigliere SENTENZA
3. Dott. Postiglione Amedeo Consigliere N. 744
4. Dott. Grassi Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Morgigni AN Consigliere N. 47398/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AS NI, n. 18.10.55 Brindisi
avverso l'ordinanza 28 ottobre 1997 del tribunale di Lecce Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. AN Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, d. Albano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 28 ottobre 1997 il tribunale di Lecce ha respinto l'appello proposto da AN AR, indagato per avverso l'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Brindisi, che il 12 settembre 1996 aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelane in carcere, inflitta in relazione al reato di contrabbando di t.l.e. Ricorre l'imputato, deducendo violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. Lamenta che il tribunale avrebbe soltanto evidenziato una possibilità di reiterazione della condotta criminosa, senza svolgere alcuna "analitica dimostrazione dell'inadeguatezza di ogni altra misura", non essendo la discrezionalità del giudice ma ancorata ad una puntuale motivazione, nella specie carente. Assume che l'opportunità d'impedire la menzionata reiterazione può essere conseguita anche attraverso l'applicazione di altre misure cautelari. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
In tema di motivazione dei provvedimenti de libertate non vige una disciplina diversa dalla regola generale della loro impugnabilità nel caso indicato dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., che menziona la "mancanza" della medesima. Questo vizio è riscontrabile non soltanto quando vi sia una carenza in senso grafico ma anche quando non siano rispettati i requisiti minimi di una disamina degli elementi prospettati dall'interessato e dell'individuazione dei criteri d'apprezzamento, fissati dall'art. 274 cod. proc. pen. Tra questi ultimi v'è il "concreto pericolo che questi (N.d.R.:
l'indagato) commetta delitti della stessa specie di quello per cui si procede". L'indicazione della "concretezza" del pericolo non va riferito a quest'ultimo che, in quanto tale, comporta una valutazione pur sempre attinente al futuro e, quindi, non all'accaduto ma all'"accadibile", ma ai fatti dai quali trarre gli elementi d'apprezzamento. Questi ultimi, proprio perché volti ad esprimere un giudizio prognostico, non possono mai fornire certezze assolute, ma un mero calcolo di probabilità. L'art. 274 - nella formula novellata dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 nell'intento di rendere meno ipotetico l'apprezzamento citato - individua le "specifiche modalità e le circostanze del fatto" e la "personalità" del soggetto, "desunta da comportamento atti concreti" o "dai precedenti penali". È chiaro che per colui che già è detenuto da tempo - tranne casi eccezionali (es. reperimento di un piano di commissione di altri identici reati) - la prognosi va posta in relazione ai fatti dei quali è chiamato a rispondere ed agli eventuali precedenti penali. Il tempo trascorso nello stato di custodia in carcere ha certamente una sua incidenza, che si accresce in senso favorevole con il suo trascorrere allontanandosi lo stimolo alla commissione di altri illeciti, ma da solo non determina l'obbligo della sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva. Questa valutazione va espletata in relazione alla diversa indole dei reati commessi, la cui reiterazione può essere variamente contrastata in modo efficace. In taluni casi, però, il rimedio unico è quello della detenzione carceraria. Il giudice ha il dovere di prevedere le probabili conseguenze della sostituzione e di spiegare in modo convincente il motivo per il quale questa sia sconsigliata in concreto. Nella specie in modo molto sintetico ma con espressioni chiare, congrue e convincenti i giudici del territorio hanno motivato sia sulla gravità dei fatti ascritti desunti dalle modalità di compimento, sia sulla personalità dell'indagato con considerazione dei precedenti penali, sia sul pericolo derivante dalla sua rimessione in libertà, sia di quello derivante da un'assegnazione agli arresti domiciliari.
La valutazione esiste ed è stata correttamente formulata. La corte di cassazione non può modificare il convincimento espresso dai giudici del territorio, che consapevolmente hanno evidenziato in punto di fatto un'analisi della realtà, nella quale si inseriscono le specifiche vicende. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria 22 aprile 1998