Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2004, n. 28437
CASS
Sentenza 10 giugno 2004

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In tema di revoca di misure cautelari personali, la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. che può essere sempre attivato dall'interessato. Conseguentemente il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, ne' le richieste di revoca ne' le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2004, n. 28437
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28437
    Data del deposito : 10 giugno 2004

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