Sentenza 10 giugno 2004
Massime • 1
In tema di revoca di misure cautelari personali, la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. che può essere sempre attivato dall'interessato. Conseguentemente il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, ne' le richieste di revoca ne' le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2004, n. 28437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28437 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10/06/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1006
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 9470/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IU, n. a S. Margherita Belice il 9 ottobre 1933;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo depositata il 23 gennaio 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi. Udite le conclusioni del P.M. Dr. Santi Consolo che ha chiesto l'inammissibilità.
udito il difensore Avv. Giovanni Filippo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'appello de libertate, ha confermato il rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere applicata all'ultrasettantenne IU AR.
Premesso che la richiesta di IU AR è preclusa per quanto attiene alle questioni già dedotte in un analogo procedimento incidentale pendente in sede di Cassazione, il tribunale ha escluso che dalla cartella clinica acquisita risulti un'incompatibilità con lo stato di detenzione delle condizioni di salute del ricorrente e ha, per converso, ritenuto che le circostanze del suo arresto in flagranza sono indicative di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostative all'accoglimento della richiesta, perché egli accompagnava uno dei capi del clan mafioso agrigentino nel corso di una riunione di vertice. Sicché risulta comprovata la sua lucidità e autorità criminale.
Ricorre per Cassazione IU AR e propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 310 c.p.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto precluse le questioni dedotte con l'appello de libertate. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano ritenuto esistenti sia esigenze di cautela processuale, benché gli indizi acquisiti mediante intercettazioni e osservazioni di polizia giudiziaria non siano alterabili, sia esigenze di prevenzione speciale, benché non gli sia stato contestato alcun ruolo dirigenziale nell'associazione e la sua posizione non si distingua da quella del coetaneo coindagato ultrasettantenne La LA, cui sono stati applicati gli arresti domiciliari in ragione dell'età.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato. In realtà, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., 31 maggio 2000, Piscopo, m. 216261), la preclusione che deriva dal cosiddetto giudicato cautelare attiene alle singole questioni, non al procedimento previsto dall'art. 299 c.p.p, che può essere sempre attivato dall'interessato con la richiesta di revoca ed eventualmente con le successive impugnazioni. Sicché il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca, quando rileva che vengono riproposte questioni già discusse e valutate nel corso di precedenti incidenti de libertate, può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di quei procedimenti incidentali, ma non può dichiarare inammissibili in nome del giudicato cautelare ne' la richiesta di revoca ne' le impugnazioni. Il giudice della revoca infatti è sempre tenuto ad accertare d'ufficio se vi siano ragioni, anche diverse da quelle prospettategli dall'interessato, che dimostrino l'insussistenza dei presupposti della misura;
e quindi la decisione che disattende la richiesta di revoca è sempre di rigetto, non d'inammissibilità. Cionondimeno il giudice della revoca può ritenere superate, in ragione di un diverso contesto valutativo, le decisioni già assunte a seguito delle impugnazioni de libertate, ma non può contraddirle, perché quelle decisioni, in quanto accertamenti interni al procedimento de libertate, hanno un'efficacia preclusiva, che vincola il giudice e le parti ad assumere per definite le questioni effettivamente esaminate.
Quella che deriva dal cosiddetto giudicato cautelare pertanto non opera come una preclusione in senso proprio rispetto al procedimento di revoca, perché non esime il giudice dal decidere nel merito, sia pure limitandosi a richiamare le precedenti decisioni. E per di più il cosiddetto giudicato cautelare non esclude neppure che il giudice possa rivalutare i medesimi fatti e pervenire a una diversa decisione sulla base di nuove ragioni in precedenza non prospettate, come si desume sia dall'art. 299 comma 1 c.p.p., che consente di revocare la misura anche per vizi originari, sia dall'art. 299 comma 3 ter c.p.p., che, come s'è detto, implicitamente riconosce all'interessato il diritto di richiedere la revoca anche sulla base di fatti già valutati. La ratio di queste disposizioni invero è evidentemente quella di consentire una permanente e costante verifica dei presupposti della custodia cautelare. E la teoria del cosiddetto giudicato cautelare si giustifica perché tende a consentire un più agevole ricorso alla motivazione per relationem al fine di disattendere richieste ripetitive e defatiganti;
non si giustificherebbe se venisse utilizzata per eludere i doveri che dall'art. 299 c.p.p. derivano al giudice del merito. Nel caso in esame i giudici del merito hanno appunto richiamato per relationem la motivazione del precedente provvedimento di rigetto di analoga richiesta del ricorrente, ma ne hanno esaminato comunque le ragioni addotte a sostegno della nuova richiesta.
3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una valutazione del ruolo preminente di AR nell'associazione mafiosa Cosa nostra, plausibilmente argomentata in ragione della sua peculiare vicinanza a uno dei capi dell'organizzazione. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842;
Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2004