Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2015, n. 32707
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Sentenza 7 aprile 2015

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In tema di revoca di misure cautelari personali, la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., sempre attivabile dall'interessato; con la conseguenza che il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2015, n. 32707
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32707
    Data del deposito : 7 aprile 2015

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