Sentenza 7 aprile 2015
Massime • 1
In tema di revoca di misure cautelari personali, la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., sempre attivabile dall'interessato; con la conseguenza che il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2015, n. 32707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32707 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/04/2015
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 727
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 53493/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 04-11-2014 del Tribunale della libertà di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. MA GI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 4 novembre 2014 dal tribunale della libertà di Taranto sull'appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza con la quale il gip rigettava la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari anche mediante l'utilizzo della braccialetto elettronico.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza MA GI articola, tramite il difensore, un unico complesso motivo di gravame, sviluppato sotto un duplice profilo e qui enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Assume come non sussistano i gravi indizi di colpevolezza, posto che le indagini si sono basate esclusivamente su alcune intercettazioni da ritenersi caratterizzate da un linguaggio criptico e soltanto l'erronea lettura di esse ha consentito che fosse configurato il fumus criminis a suo carico.
Per altro verso, rileva il ricorrente come, a distanza di più di tre anni dalla eventuale commissione dei reati, le esigenze cautelari dovessero ritenersi del tutto insussistenti. Si duole pertanto delle lacune motivazionali in ordine agli elementi costitutivi della restrizione della libertà personale, evincibili nella parte in cui il tribunale del riesame non ha speso alcuna motivazione sulla richiesta subordinata avanzata dalla difesa di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va precisato che il ricorrente è stato attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere in forza di precedente ordinanza cautelare (diversa da quella impugnata innanzi al tribunale della libertà) emessa dal gip presso il tribunale di Taranto in relazione ai reati di estorsione, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto.
Il tribunale cautelare ha correttamente osservato che le censure in merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza fossero del tutto inammissibili trattandosi di questione non dedotta nell'istanza originaria sulla quale si era espresso il provvedimento impugnato innanzi al tribunale della libertà.
Infatti, in materia di appello cautelare su gravame dell'imputato, il sistema delle impugnazioni de liberiate è retto interamente dal principio devolutivo, con la conseguenza che non sono consentiti i "nova" in appello e, quindi, al giudice dell'impugnazione cautelare non possono essere proposte domande nuove, domande cioè che siano estranee al petitum oggetto dell'istanza de libertate originariamente proposta, ne' possono essere prodotti nuovi elementi e fermo restando che la cognizione del giudice dell'appello cautelare è comunque circoscritta entro il limite segnato dai motivi dedotti con l'atto di gravame (Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786). Tuttavia è il caso di precisare che, nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall'indagato, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta (ex multis, Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli e altro, Rv. 227357). Nel caso di specie, però, appellante era il solo imputato il quale non aveva formulato domande al gip in ordine alla sussistenza del fumus criminis con la conseguenza che la proposizione, per la prima volta, al giudice dell'impugnazione di nuove domande rende in parte qua l'appello cautelare inammissibile.
3. Anche con riferimento alle censure in merito alla configurabilità delle esigenze cautelari ed alla loro adeguatezza, il Collegio cautelare ha ritenuto le deduzioni inammissibili trattandosi di profili già compiutamente valutati nell'ordinanza genetica e nel provvedimento confermativo del tribunale del riesame, perché se è vero che, in pendenza del ricorso per cassazione, non si era formato alcun giudicato cautelare come erroneamente aveva affermato il gip, tuttavia alcun elemento di novità era stato rappresentato dall'imputato, con la conseguenza che esattamente è stata stimata inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo era stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, non tanto per la formazione di un giudicato cautelare quanto piuttosto per la preclusione derivante da una situazione di litispendenza cautelare. Va tuttavia ricordato sul punto l'orientamento espresso da questa Corte, al quale occorre dare continuità, secondo il quale la preclusione derivante dal cosiddetto "giudicato cautelare" attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. che può essere sempre attivato dall'interessato.
Conseguentemente il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiararle inammissibili, in forza del giudicato cautelare, ne' le richieste di revoca ne' le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura (Sez. 5, n. 28437 del 10/06/2004, Artale, Rv. 228897). La ratio di ciò risiede nell'esigenza, avvertita da ogni ordinamento processuale attento alle questioni riguardanti i diritti di libertà nel processo penale, di consentire una permanente e costante verifica dei presupposti della custodia cautelare sicché le preclusioni endoprocessuali, tra cui il cosiddetto "giudicato cautelare", si giustificano esclusivamente sulla base del fatto che tendono a consentire un più agevole ricorso alla motivazione per relationem al fine di disattendere richieste ripetitive e defatiganti. In ogni caso, quantunque il tribunale cautelare avrebbe dovuto ritenere ammissibile in parte qua l'impugnazione, nondimeno ha correttamente motivato, nella sostanza, il rigetto della doglianza richiamando, in assenza di elementi nuovi sul punto, i provvedimenti reiettivi delle precedenti richieste de libertate.
4. Tuttavia il ricorrente, come si rileva dal testo del provvedimento impugnato (pag. 1), aveva prospettato al gip, nell'istanza di revoca, e riproposto con l'impugnazione cautelare al tribunale della libertà (pag. 7 dell'appello cautelare), che gli arresti domiciliari disposti con la procedura di controllo prevista dall'art. 275 bis cod. proc. pen. (applicazione del braccialetto elettronico) avrebbe consentito di salvaguardare le esigenze cautelari del caso specifico con la misura custodiale alternativa al carcere e, su tale punto del gravame, la motivazione del tribunale è graficamente assente. La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale (Sez. 3, n. 7421 del 03/12/2014, F., Rv. 262418) ma ciò non esonera il giudice del merito, soprattutto al cospetto di una specifica richiesta dell'interessato, dal motivare le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, tanto più che la L. 16 aprile 2015, n. 47 (non ancora emanata al momento dell'adozione della presente pronuncia) ha aggiunto, al fine di rendere più stringente l'obbligo della motivazione sin dal momento genetico della restrizione della libertà personale, all'art. 275 cod. proc. pen. il comma 3 bis secondo il quale "nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p., comma 1".
5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata in parte qua con rinvio sul punto dell'omesso esame della idoneità o meno degli arresti domiciliari disposti con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p., comma 1 a salvaguardare, in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, le esigenze cautelari del caso specifico.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Taranto. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015