Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
La mancata proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non preclude all'interessato la possibilità di richiedere, anche in assenza di fatti sopravvenuti, la revoca della misura cautelare, eccependo l'originaria insussistenza dei presupposti del sequestro. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il giudice non può dichiarare inammissibile la richiesta di revoca, potendo, tuttavia, rigettarla limitandosi a richiamare i provvedimenti conclusivi di precedenti procedure "de libertate", qualora rilevi la riproposizione di questioni già in precedenza valutate).
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La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: Cod. proc. pen. artt. 299, c. 1; 321, c. 3) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico di M. D. e M. F., quali amministratori della società E. N. G., per i delitti di cui agli art. 4, 10-ter e 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, era stata accolta dal Giudice dell'udienza preliminare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2016, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
03838-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. sez. 1889 Dott. Paolo Antonio BRUNO Dott. Sergio GORJAN - Consigliere - CC -20/10/2016 Dott. Francesca MORELLI - Consigliere - R.G.N. 20861/2016 Dott. Antonio SETTEMBRE - Consigliere - Consigliere Relatore- Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: IN RI, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 23/3/2016 del Tribunale di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele Mazzotta, il quale ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art.322-bis c.p.p. da IN RI avverso il provvedimento con quale il G.i.p. aveva a sua volta dichiarato inammissibile l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto su di un immobile di proprietà della IN RI s.r.l. per il cui acquisto dall'impresa Maluzzani, sottoposta a procedura concorsuale, è stato ipotizzato il reato di bancarotta preferenziale.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il IN a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito alla ritenuta inammissibilità dell'appello. Rileva in proposito il ricorrente come il Tribunale - rifacendosi ad un orientamento in realtà minoritario nella giurisprudenza di legittimità abbia - erroneamente ritenuto non attivabile l'incidente di revoca della misura cautelare reale sulla base della mera contestazione dei presupposti che ne legittimavano l'adozione. Non di meno i giudici del merito avrebbero altrettanto erroneamente escluso che l'istanza di revoca fosse stata proposta in difetto di elementi nuovi, avendo in tal senso omesso di considerare e nemmeno esaminato l'inedita documentazione prodotta - dalla difesa a supporto della stessa. Con il secondo motivo il ricorrete lamenta errata applicazione della legge penale e violazione di legge in merito alla configurabilità del delitto di bancarotta preferenziale contestato ed all'identificazione dell'immobile sequestrato quale corpo del reato. Con memoria depositata il 4 ottobre 2016 il difensore dell'indagato ha proposto motivi aggiunti con i quali ha ribadito l'inconfigurabilità della presunta preclusione da giudicato cautelare prospettata nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente assorbimento del secondo.
2. Come sottolineato dal ricorrente e dal PG nelle sue conclusioni, infatti, nella giurisprudenza di legittimità è decisamente maggioritario e qui condiviso l'orientamento (che ha ottenuto altresì l'autorevole avvallo delle Sezioni Unite) per cui la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti (Sez. Un., n. 29952 del 24 maggio 2004, C. fall. in proc. Romagnoli, Rv. 228117). In altri termini la preclusione conseguente al giudicato cautelare riguarda il dedotto e non il deducibile, con la conseguenza che il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le eventuali decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura (Sez. 3, n. 32707 del 7 aprile 2015, Mandrillo, Rv. 264730). Pertanto, laddove l'interessato come avvenuto nel caso di specie non abbia attivato la procedura di riesame, non può essere dichiarata inammissibile l'istanza di revoca solo perché con essa viene eccepita l'originaria insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare reale, come invece ritenuto dal provvedimento impugnato. Peraltro nel caso di specie, a sostegno della propria richiesta, l'indagato aveva allegato documentazione inedita, che il Tribunale non ha preso in considerazione (anche solo per escluderne la rilevanza), così contraddicendo lo stesso principio che si ribadisce non può essere - condiviso - cui si è ispirato per dichiarare inammissibile l'appello. Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per 3. nuovo giudizio al Tribunale di Rimini, il quale si atterrà al principio affermato.
P.Q.M.
Annulla i provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo giudizio. Così deciso il 20/10/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Luca Pistorelli Paolo Antonio Bruno B B DECORITATA IN CANCELLERIA ada! 25 GEN 2017 IL FUNZIONARIO BIUDIZIARIO Cenote Lazuisa ujum