Sentenza 2 luglio 2012
Massime • 1
In tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, nè al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice " a quo".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2012, n. 43913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43913 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 02/07/2012
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 2042
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 4306/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XU IN FU, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 4 gennaio 2012 del Tribunale del riesame di Firenze nel proc. n. 1646/2011;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il Pubblico Ministero presso questa Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., con ordinanza emessa il 4 gennaio 2012, ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità della richiesta declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Xu IN Fu per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., osservando che l'eccezione di nullità dell'interrogatorio di garanzia per non essere stato l'indagato, ignaro della lingua italiana, assistito da un interprete, non era stata sollevata nella domanda presentata dallo stesso, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari;
quindi, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Xu IN Fu avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, in data 15 novembre 2011, di rigetto della suddetta domanda, ha sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo dell'indagato di presentarsi ai carabinieri del luogo di residenza nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana.
2. Avverso la predetta ordinanza Xu IN Fu ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore di fiducia, il quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 143 c.p.p.., come interpretato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 10 del 1993 e n. 64 del 1994, in relazione agli artt. 294 e 302 c.p.p., e artt. 131 e 182 c.p.p., perché l'interrogatorio di garanzia sarebbe avvenuto senza la nomina dell'interprete, pur non essendo Xu IN Fu in grado di comprendere la lingua italiana, con la conseguente nullità del medesimo atto e la necessità di dichiarare l'estinzione della misura cautelare tuttora applicata, seppure attenuata, ai sensi dell'art. 302, comma 1, in riferimento all'art. 294 c.p.p., comma 1 bis, per omesso interrogatorio dell'indagato.
Nello stesso motivo è denunciato anche il difetto di motivazione del Tribunale dell'appello cautelare sulla predetta eccezione di nullità, tempestivamente sollevata dal difensore prima del compimento dell'interrogatorio senza l'assistenza dell'interprete, in data 31 ottobre 2011. Tale eccezione sarebbe stata illegittimamente respinta dal Giudice per le indagini preliminari, mentre lo stesso Tribunale distrettuale nell'udienza del 4 gennaio 2012, all'esito della quale era stato emesso il provvedimento qui impugnato, aveva riconosciuto la necessità di sentire l'indagato con l'assistenza dell'interprete e aveva proceduto in conformità.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione e l'errata valutazione delle risultanze investigative con riguardo ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, che si risolverebbero nel contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e nella chiamata in correità del coindagato, TT PA, il quale aveva riferito di pratiche di agevolazione dell'immigrazione clandestina di cittadini cinesi, attraverso la falsa rappresentazione di situazioni di emersione del lavoro irregolare, cui avrebbe partecipato Xu IN Fu, nell'ambito del programma dell'ipotizzata associazione per delinquere. Secondo il ricorrente, la chiamata in correità del TT sarebbe imprecisa e, comunque, non determinante per configurare a carico di Xu IN Fu gli indizi di partecipazione al reato associativo. Il TT, infatti, avrebbe escluso la consapevolezza nell'indagato, soprannominato CO, delle modalità illecite di gestione delle pratiche di emersione del lavoro di cittadini stranieri, illegalmente presenti sul territorio italiano, da parte della società per cui operava lo stesso TT;
in ogni caso Xu IN Fu;
quale cliente storico dello studio C.E.E.D. (Centro elettronico elaborazione dati) s.r.l., avrebbe chiesto, nel marzo 2010, la gestione di sole due pratiche, ignorandone le modalità di trattazione;
vi sarebbe una sola telefonata, in data 31 marzo 2010, che registra l'indagato tra i suoi interlocutori, e non plurime conversazioni come erroneamente ritenuto dal giudice della misura cautelare;
Xu IN Fu avrebbe avuto rapporti solo con il TT;
inesistenti sarebbero, pertanto, gli elementi del preteso reato associativo in capo all'indagato sia nel profilo oggettivo, per mancanza di un suo stabile inserimento nel sodalizio, sia nel profilo soggettivo per difetto di consapevolezza e volontà di appartenere all'ipotizzata associazione. Non sussisterebbero, inoltre, le esigenze cautelari, considerata la posizione del tutto marginale dell'indagato, coinvolto nella gestione di sole due pratiche irregolari;
la collocazione temporale dei fatti che risalgono a quasi due anni fa;
e l'inesistenza, pertanto, di alcun concreto pericolo di reiterazione criminosa che renderebbe del tutto ingiustificata l'applicazione di qualsivoglia misura coercitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Il ricorso non merita accoglimento.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Va premesso che la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosca la lingua italiana, in violazione dell'art. 143 c.p.p., da luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta, rientrando essa tra quelle a regime intermedio: ne consegue che deve essere eccepita dalla parte, se presente, prima del compimento dell'atto, o, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Sez. 4, n. 2635 del 04/12/2006, dep. 25/01/2007, Rodi, Rv. 235893;
conformi: Sez. 1, n. 21669 del 11/03/2009, dep. 26/05/2009, Ciucan, Rv. 243794; v., anche, Sez. 5, n. 6697 del 12/12/2001, dep. 18/02/2002, Kislitsyn, Rv. 221901, che annovera la violazione dell'art. 143 c.p.p. tra le nullità relative). Nel caso in esame, dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta che l'omessa nomina dell'interprete fu tempestivamente eccepita dal difensore prima dell'interrogatorio di Xu IN Fu ai sensi dell'art. 294 c.p.p., comma 1 bis, tenutosi il 31 ottobre 2011, e fu respinta dal Giudice per le indagini preliminari perché dalle conversazioni captate, di cui era interlocutore l'indagato, sarebbe emersa la sua conoscenza della lingua italiana.
La suddetta eccezione, tuttavia, non è stata riproposta da Xu IN Fu nella sua domanda di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., la quale è stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 15 novembre 2011, oggetto di appello al Tribunale distrettuale ex art.310 c.p.p.. Tale dato, non confutato dal ricorrente, circoscrive dunque il "thema decidendum" proposto al primo giudice alla sola revoca o sostituzione della misura coercitiva, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e insussistenza delle esigenze cautelari, e rende pertanto legittima la decisione del Tribunale dell'appello cautelare, nell'ordinanza del 4 gennaio 2012, qui impugnata, di ritenere inammissibile la richiesta di dichiarare l'inefficacia dell'interrogatorio di Xu IN Fu, per violazione dell'art. 143 c.p.p., trattandosi di questione estranea all'oggetto dell'originaria domanda avanzata dallo stesso indagato ai sensi dell'art. 299 c.p.p.. E, invero, in tema di procedimento di appello "de libertate", in ragione della natura pienamente devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dalla parte impugnante, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, cosicché il "thema decidendum" proposto nell'atto di impugnazione deve coincidere con quello sottoposto al giudice "a quo"; non possono pertanto con l'appello proporsi motivi del tutto nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, ne' al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni neppure prese in esame dal giudice "a quo". (Sez. 2, n. 3418 del 02/07/1999, dep. 21/07/1999, Moledda, Rv. 214261; conformi: n. 1596 del 1996, Rv. 204409; n. 25595 del 2006, Rv. 234417).
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Con motivazione adeguata e coerente, immune da vizi logici e giuridici, il Tribunale ha apprezzato la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo, già ritenuti nell'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, non fatta oggetto di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; e ha stimato sussistenti, seppure affievolite, le esigenze cautelari, sostituendo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a quella degli arresti domiciliari. Le censure, come sopra proposte dal ricorrente (v. paragrafo 2.2.), con riguardo sia ai gravi indizi, sia alle esigenze cautelari, non rappresentano pertanto vizi motivazionali rilevanti in questa sede.
2. Segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2012