Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2015, n. 47482
CASS
Sentenza 6 ottobre 2015

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In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali. (Fattispecie nella quale la Corte riteneva non coperta dal giudicato cautelare, la questione, non dedotta nelle precedenti impugnazioni incidentali de libertate, attinente alla incidenza sui termini della durata complessiva della custodia cautelare delle aggravanti speciali, riconosciute sussistenti nei due gradi del giudizio di cognizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2015, n. 47482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47482
    Data del deposito : 6 ottobre 2015

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