Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali. (Fattispecie nella quale la Corte riteneva non coperta dal giudicato cautelare, la questione, non dedotta nelle precedenti impugnazioni incidentali de libertate, attinente alla incidenza sui termini della durata complessiva della custodia cautelare delle aggravanti speciali, riconosciute sussistenti nei due gradi del giudizio di cognizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2015, n. 47482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47482 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
4748 2/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEVERO CHIEFFI -Presidente- SENTENZA N. 2615/2015 - Rel. Consigliere 2610/2015- Dott. MARGHERITA CASSANO REGISTRO GENERALE Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - N. 30653/2015 Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON IO N. IL 20/03/1974 ON VI N. IL 02/01/1970 avverso l'ordinanza n. 2769/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 23/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Hette/sentite le conclusioni del PG Dott. C. A upphithin che ha chiesto che i ricor nious dichiarati insumi bli س Udit i difensor Avv.; e Ritenuto in fatto. 1.11 23 giugno 2015 il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 310 c.p.p., respingeva gli appelli proposti da TO ON e NZ ON avverso : l'ordinanza emessa il 13 maggio 2015 dalla Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare in corso nei loro confronti per intervenuto decorso dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, c.p.p.
2.Il Tribunale preliminarmente evidenziava le seguenti circostanze.
2.1.TO e NZ ON sono sottoposti alla custodia cautelare in carcere per il delitto previsto dall'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 c.p., reato per il quale sono stati condannati sia in primo che in secondo grado. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 4 marzo 2014, in parziale riforma della decisione di primo grado del 19 luglio 2012, rideterminava in tredici anni di reclusione la pena inflitta in primo grado ad TO ON, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 in relazione ai delitti di cui agli artt. 648 bis (capi d, f) e 648-ter c.p. (capo g), confermando nel resto la precedente pronuncia. Assolveva, per non avere commesso il fatto, NZ ON dal delitto di cui all'art. 648-bis c.p. (capo f), escludeva l'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 in relazione ai delitti di cui agli artt. 648 bis (capi d) e 648-ter c.p. (capo g), rideterminando per l'effetto la pena complessiva a lui irrogata in undici anni e quattro mesi di reclusione. 2.2.11 20 maggio 2014 la Corte d'appello di Napoli respingeva la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare e fissava al 19 maggio 2015 la maturazione dei termini massimi di custodia cautelare.
2.3.Analoga decisione veniva adottata, il 6 agosto 2014, dal Tribunale competente ex art. 310 c.p.p., investito dell'appello proposto dalla difesa avverso il suddetto provvedimento reiettivo delle istanze di scarcerazione.
3.Tanto premesso, il Tribunale riteneva che non fosse vietato un nuovo esame della questione per le seguenti ragioni: a) la preclusione di natura endoprocessuale conseguente alle pronunce emesse nell'ambito di pronunce incidentali de libertate ha una portata ridotta rispetto alla res iudicata;
b) opera soltanto allo stato degli atti;
c) copre soltanto le questioni dedotte e non anche quelle deducibili, afferenti al merito del procedimento de libertate. 1 سے Nel caso in esame, le statuizioni relative all'affermazione di penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui al capo a), pienamente confermate dal giudice d'appello anche per i profili attinenti alle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis c.p., afferivano a profili di merito che, pur preesistendo alle valutazioni contenute nell'ordinanza del 19 maggio 2014 della Corte d'appello, successivamente recepite dal Tribunale del riesame in data 6 agosto 2014, non erano state oggetto di specifico apprezzamento. L'intervenuta conferma in appello della condanna inflitta in primo grado in ordine al medesimo reato oggetto del provvedimento restrittivo consentiva di ritenere operante la presunzione di trasformazione della custodia cautelare in esecuzione della pena detentiva per effetto del doppio accertamento di responsabilità, idoneo a giustificare il passaggio alla più severa disciplina di durata della custodia cautelare prevista dall'art. 303, comma 1, lett. d) c.p.p. che fa espresso rinvio all'art. 303, comma 4, c.p.p. La corretta conformazione del fatto-reato oggetto di doppia conforme incidente sul calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare è una questione che il giudice ha il potere-dovere di verificare, in funzione del giudizio di legittimità e delle doverose verifiche in ordine all'efficacia della misura, in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dalle sollecitazioni di parte. Ai fini dell'individuazione del termine massimo di fase della custodia cautelare si deve tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p. che implicano un aumento di pena superiore ad un terzo sia attraverso la previsione edittale autonoma (comma 4) sia attraverso una previsione edittale autonoma proporzionale (comma 6).
4. Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto redatto dal comune difensore di fiducia, NZ e TO ON i quali denunciano violazione dei principi in tema di preclusione, atteso che la problematica relativa alla scadenza dei termini di custodia cautelare era già stata affrontata con le due ordinanze del 20 maggio 2014 e del 19 maggio 2015, riguardanti i medesimi profili di fatto e di diritto e, in particolare, la questione della m doppia sentenza conforme di condanna che comporta il riferimento non più ai termini di fase della custodia cautelare, bensì a quelli di durata complessiva. سر 2 Osserva in diritto. Il ricorso proposto dai due ricorrenti non è fondato.
1. La preclusione costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, non concepibile se non come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra toro, ciascuno dei quali all'interno dell'unitaria fattispecie -complessa a formazione successiva è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali. L'istituto della preclusione, attinente all'ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dal fatto di manifestarsi in forme differenti, accomunate dal risultato di costituire un impedimento all'esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere. In quest'ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere.
2.Ciò posto, la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di Cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente nei pregressi procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U., n. 11 dell'8 luglio 1994; Sez. U., n. 14535 del 19 dicembre 2006). Nel caso di specie, l'intervenuto riconoscimento delle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p. in entrambi i gradi del giudizio di cognizione non aveva formato oggetto di apposite deduzioni di parte o di specifico esame da parte del giudice nell'ambito delle precedenti procedure incidentali de libertate, pur trattandosi di un aspetto di immediato rilievo ed incidenza rispetto alla durata dei termini di durata complessiva della custodia, attesa la peculiare natura delle predette circostanze. سي Д 3 Del resto, come esattamente rilevato dal Tribunale, la compiuta valutazione del fatto-reato oggetto di doppia sentenza di condanna sia in primo che in secondo grado, in tutti i suoi profili, compresi quelli attinenti alla sussistenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, immediatamente incidenti sulla durata dei termini massimi di custodia cautelare, è una questione che il giudice ha il potere-dovere di verificare anche ex officio in ogni stato e grado del processo.
3.Esaminata alla luce di questi principi l'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati, laddove ha correttamente argomentato che le questioni riguardanti l'incidenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis c.p., ritenute sussistenti sia in primo che in secondo grado, pur preesistendo alle ordinanze emesse, rispettivamente, il 19 maggio 2014 dalla Corte d'appello e il 6 agosto 2014 dal Tribunale competente ex art. 310 c.p.p., non avevano formato oggetto di pregresso specifico apprezzamento. Tale profilo ha un'immediata incidenza sulla durata complessiva dei termini di durata massima della custodia cautelare. Infatti, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis c.p.p., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, c.p., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma dell'art. 416 bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata (Sez. 1, n. 29770 del 24 marzo 2009; Sez. 6, n. 7916 del 13 dicembre 2011; Sez. 5, n. 52094 del 30 settembre 2014) Sotto tutti questi profili, dunque, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. Così deciso, in Roma, il 6 ottobre 2015.. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Severo Chieffi 1 Chrefti Margherita Сеноло 4