Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di c.d giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame opera allo stato degli atti, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che è superata dal successivo rinvio a giudizio con il quale sia stata precisata l'imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la legittimità del decreto del Gip di convalida del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in via d'urgenza dal PM per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. finalizzato al compimento di reati di truffa e in materia fiscale, dopo che il tribunale del riesame aveva annullato analogo provvedimento adottato nei confronti dei coimputati e con riferimento ai soli reati tributari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2016, n. 10976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10976 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
1 AND 10 9 7 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.76 -Presidente - Silvio Amoresano CC 19/01/20160- Oronzo De Masi R.G.N. 41675/2015 Enrico Manzon - Relatore - Alessio Scarcella Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA NN nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 04/09/2015 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito per l'imputato l'avv. Giuseppe Benvestito, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 4 settembre 2015 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta da RA NN avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso nei suoi confronti in data 13 luglio 2015. 1.1 Rilevava in via preliminare il Tribunale che l'emissione di decreto che dispone il giudizio nei confronti del ricorrente precludeva l'esame della eccezione di incompetenza territoriale nonché del fumus delicti.
1.2 Quanto alle questioni ritenute ammissibili, anzitutto il Tribunale riteneva infondato il motivo inerente la pretesa sussistenza di un vincolo di giudicato cautelare, asseritamente violato con il provvedimento gravato. Rilevava in tal senso che tale provvedimento era stato emesso proprio in conseguenza di un precedente annullamento di analogo provvedimento da parte dello stesso Tribunale del riesame ed in considerazione dello stesso. Osservava inoltre che non ricorreva il presupposto della assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra i precedenti provvedimenti di sequestro emessi nel procedimento con quello in esame e che ciò era evidente in ordine appunto alla rideterminazione del profitto sequestrabile/confiscabile dovuta alla pronuncia cui faceva riferimento il ricorrente, quale giudicato preclusivo.
1.3 Il Tribunale rilevava ancora che non era fondato il rilievo che il sequestro in oggetto duplicasse illegittimamente quello disposto nei confronti della società Verbatim, dovendosi ritenere che ogni concorrente nel reato sia "sequestrabile" per l'intero, in virtù della responsabilità solidale tra i correi e che comunque anche la societas sceleris possa produrre profitti sequestrabili/confiscabili, corrispondendo il profitto di essa alla somma dei profitti dei reati-fine.
1.4 Infine osservava che la misura cautelare dovesse considerarsi "proporzionata" o che almeno non vi fosse sproporzione evidente tra valore dei beni sequestrati e profitto del reato come determinato, precisando che nemmeno aveva pregio la tesi difensiva in ordine al calcolo del profitto medesimo in relazione all'ammontare dell' IVA per il 2007. 2. Contro l'ordinanza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il RA deducendo motivi plurimi.
2.1 Con un primo motivo si duole di violazione di legge in relazione all'eccezione di giudicato cautelare sollevata con l'istanza di riesame. Affermata la diversità della sua posizione da quella dei co-imputati ed in particolare sottolineato di essere attinto da un'accusa relativa esclusivamente al delitto associativo, ricordato che con provvedimento in data 17 aprile 2014 il Gip del Tribunale di Napoli non aveva convalidato il sequestro conservativo disposto dal PM in via di urgenza, in quanto per il reato associativo non è consentita la confisca per equivalente, mentre lo aveva convalidato soltanto per i reati tributari, era su tale provvedimento che doveva considerarsi formato il "giudicato cautelare". Con la conseguenza che non potevasi emettere il decreto de quo, in assenza di nuovi elementi, essendo priva di rilievo la contestazione ex novo della "transnazionalità" del reato associativo.
2.2 Con un secondo motivo lamenta vizio motivazionale sulla allegata insussistenza del fumus delicti e del periculum in mora.
2.3 Con un terzo motivo censura l'ordinanza impugnata per vizio motivazionale in ordine alla determinazione dell'oggetto del sequestro e particolarmente sul punto della individuazione del profitto confiscabile.
2.4 Con un quarto motivo si duole di violazione di legge e vizio motivazionale ancora relativamente alla determinazione del profitto confiscabile 2 K particolarmente in relazione alle contestazioni relative all'anno di imposta 2007, sottolineando l'errore del Tribunale in ordine all'individuazione della norma incriminatrice.
2.5 Con un quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle argomentazioni spese dal Tribunale in relazione alla sussistenza del profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Con il primo motivo, profilato come violazione di legge sostanziale e processuale, sostiene il ricorrente che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale del riesame, il giudicato cautelare nei suoi confronti in ordine alla misura cautelare reale in oggetto non si è formato per effetto dell'ordinanza dello stesso Tribunale che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale medesimo in data 17 aprile 2014, ritenendo non corretta la determinazione del profitto sequestrabile/confiscabile per equivalente, bensì proprio sul provvedimento dello stesso Gip in quanto reiettivo della convalida del sequestro disposto dal PM in via di urgenza, anche, nei suoi confronti, non essendo stato impugnato dal PM questo primo provvedimento . Secondo tale prospettazione difensiva quindi non poteva il Gip con successivo decreto del 13 luglio 2015 convalidare l' analogo successivo provvedimento di sequestro di urgenza emesso nei suoi confronti ancorchè per la Sem minor somma che in detta sede rescindente il Tribunale del riesame aveva indicato come legittimamente sequestrabile/confiscabile. Il motivo è infondato. Sintetizzando la ricostruzione procedimentale della narrativa dell'ordinanza impugnata, l'incidente cautelare, riguardante un numero rilevante di imputati, tra i quali il RA, si è articolato in due distinte fasi: una prima aperta con il provvedimento del Gip in data 17 aprile 2014, la seconda avviata con quello del 13 luglio 2015, che poi risulta oggetto primigenio del presente ricorso per cassazione. Con il primo provvedimento il Gip aveva limitato la cautela ai soli indagati per i reati tributari, dunque non il RA e tale provvedimento non è stato impugnato, ma è invece stato annullato dal Tribunale del riesame con riguardo alla posizione di detti altri coindagati per la ragione suindicata;
con il secondo invece la cautela è stata estesa anche al RA, quale indagato assieme ad altri del reato di cui all'art. 416, cod. pen. finalizzato al compimento di reati di truffa in danno della SIAE e di reati fiscali, ma con riduzione del limite di sequestro in adeguamento alla pronuncia del Tribunale in ordine al primo. 3 Diversamente da quanto afferma il ricorrente non può ravvisarsi il vincolo del giudicato cautelare derivante dall'omessa impugnazione del primo provvedimento da parte del PM. Il Collegio ritiene infatti di dover fare applicazione, condividendolo, del principio di diritto secondo il quale < In tema di sequestro preventivo, costituisce fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare formatosi sulla configurabilità astratta del reato, il rinvio a giudizio con il quale sia stata precisata, ai sensi dell'art. 429 lett. c) cod. proc. pen., l'imputazione. (Nella specie, è stato annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che, in sede di appello, a fronte del successivo rinvio a giudizio per lottizzazione abusiva, aveva rigettato l'istanza di revoca di un sequestro preventivo degli immobili interessati all'intervento lottizzatorio, in forza del giudicato cautelare costituito dalla sentenza della Corte di cassazione sulla configurabilità giuridica del reato di cui all'art. 20 lett. c) L. n. 47 del 1985)» (Cass., Sez. 6, n. 10662 del 04/02/2009, Iervolino, Rv. 243472) Orbene, nel caso di specie è pacifico che il rinvio a giudizio sia nelle more intervenuto il 10 luglio 2015 e ciò indubbiamente costituisce "fatto nuovo", proprio nel senso di cui a detta massima, posto che con la contestazione dell'aggravante della "transnazionalità", di cui agli artt. 3, 4, L. 146/2006, ex art. 11, stessa legge è, astrattamente, consentita la confisca anche per il, solo, reato associativo contestato al RA. Di ciò, correttamente, ha tenuto conto il Gip con l'emissione del decreto di sequestro preventivo in data 13 luglio 2015. 3. Con il secondo motivo il ricorrente afferma la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in punto fumus criminis e la sua conseguente illegittimità. In particolare rileva la non preclusività a tal fine del suo rinvio a giudizio, come di contro sostenuto dal Tribunale. Il motivo è infondato. Il Collegio ritiene infatti di doversi adeguare, condividendola, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «Non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato, attesa l'ontologica diversità delle regole relative alle misure cautelari personali rispetto a quelle riguardanti le misure cautelari reali» (tra le molte, v. Sez. 2, n. 2210 del 05/11/2013, Bognini, Rv. 259420). Avdendo fatto applicazione di tale principio di diritto, l'ordinanza impugnata anche su tale punto deve pertanto ritenersi pienamente legittima.
4. Con il terzo motivo il RA lamenta vizio motivazionale in ordine alla determinazione del profitto confiscabile operata in sede di merito cautelare. 4 Il motivo è inammissibile. Tale censura non è consentita dalla legge, poiché l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., prevede la ricorribilità per cassazione del provvedimenti quali quello in questione soltanto per "violazione di legge" e dunque non per il vizio della : motivazione, a meno che la stessa non sia talmente carente, da doversi affermare mancante ovvero meramente apparente. Il che evidentemente non è nel caso in questione, avendo il Tribunale identificato il profitto ascrivibile al RA, dunque sequestrabile, quello derivante dalla partecipazione all'associazione a delinquere e dalla potenziale distribuzione dei relativi utili.
5. Con la quarta doglianza il ricorrente insiste a censurare l'ordinanza impugnata, per violazione di legge e vizio motivazionale, in ordine alla determinazione dell'importo sequestrabile ai sensi dell'art. 11, L. 146/2006 e norme correlate. Su tale dedotto vizio motivazionale non può che ribadirsi quanto già rilevato al punto che precede, essendo ancor più evidente l'inammissibilità del motivo de quo, in quanto mira a introdurre valutazioni fattuali comunque pacificamente inibite nella presente sede di legittimità. Quanto alla violazione di legge, che il ricorrente individua in una della normativa applicazione retroattiva che prevede la sequestrabilità/confiscabilità per equivalente del profitto derivante da reati fiscali, va poi rilevato si tratta di illeciti fiscali tutti in ipotesi di accusa sicuramente commessi dal 2008 in poi e quindi ben dopo l'entrata in vigore della L. 146/2006. 6. Infine con l'ultimo motivo di ricorso il RA afferma la sussistenza di violazione di legge e vizio motivazionale sotto altri profili inerenti determinazione dell'ammontare del sequestro. In particolare sostiene che il reato-mezzo contestatogli non sia, di per sé, idoneo a generare profitto confiscabile, citando un precedente di questa Corte avvalorante questa tesi giuridica (Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015). Fermo rimanendo la ragione di inammissibilità già esposta in punto vizio - motivazionale, al contrario di quanto erroneamente afferma il ricorrente è questo precedente a rappresentare un orientamento isolato nella giurisprudenza di legittimità, che invece, in modo nettamente prevalente e condivisibile, afferma l'opposto principio secondo il quale « Il delitto di associazione per delinquere é idoneo a generare un profitto, che é sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente - nei casi previsti dalla legge - in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine, e che è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, siano essi attribuibili ad uno o più associati, anche non identificati, posto che l'istituzione della "societas 5 sceleris" è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso»> (così da ultimo, tra le altre, Sez. 3, n. 26721 del 04/03/2015, Montella, Rv. 263945; Sez. 2, n. 6507 del 20/01/2015, Scoponi, Rv. 262782).
7. Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/01/2015 Il ConsCon fe estensore Il Presidente Enrico Manzon Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 16 MAR 2016 ILA Luand 6