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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 2 1 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E CP_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avvocato VALENTINA
MILAZZO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di TR
e depositato in data 13/01/2025, i coniugi esposero che in data 12/08/2005 avevano contratto matrimonio concordatario in Valderice dal quale erano nati due figli: , maggiorenne ma Pt_3
economicamente non autonoma, e Per_1 minorenne, e chiedevano contes tualmente la separazione e la cessazione degli effetti civili.
Con sentenza n. 99/2025 del 20/3/2025 il Tribunale
di TR omologava la loro separazione consensuale e con contestuale ordinanza fissava l'udienza a trattazione scritta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Indi le parti depositavano in data 6/10/2025 note scritte in luogo della comparizione all'udienza del
11/12/2025, insistendo nella domanda di divorzio.
Tuttavia, prima di tale ultima data le parti depositavano in data 12/11/2025 note di trattazione scritta ad integrazione e modifica del ricorso introduttivo e delle note depositate in data
6/10/2025.
Poiché da tale integrazione emergeva una situazione di particolare gravità rispetto al minore Per_2
con decreto del 14/11/2025 veniva disposta
[...]
la comparizione delle parti per l'udienza del
27/11/2025 e contestualmente si incaricava con urgenza la Comunità ospitante il minore Per_2
per il tramite della Direzione del Centro di
[...]
Giustizia Minorile di Palermo, di fornire entro la data di udienza sopra indicata una relazione sulle condizioni generali del minore, con aggiornata valutazione socio ambientale e socio personale delle condizioni di vita personali, e l'USSM competente di fornire entro la stessa data una relazione sulle condizioni generali del minore con Persona_2
aggiornata valutazione socio ambientale e socio personale delle condizioni di vita personali, anche raccordandosi con la comunità.
A tale udienza, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano sentite la p arti che,
prendendo atto del contenuto delle relazioni depositate dalla Comunità e dall , concordavano Pt_4
per l'affidamento del minore ai servizi sociali Per_1
del comune di Menfi.
Nello stesso verbale il Presidente nominav a il curatore speciale nella persona dell'avv. Antonella Cangemi e rinviava per il prosieguo all'udienza del 17/12/2025.
Il successivo 28/11/2025 il curatore speciale prestava giuramento, poi costituendosi in data
4/12/2025.
In data 9/12/2025 le parti depositavano un accordo integrativo della precedente regolamentazione ove si prevedeva: l'affidamento del figlio minore ai Per_1
servizi sociali del comune di Menfi con parziale limitazione delle prerogative genitoriali e specificazione dei poteri;
la conferma del curatore speciale;
il collocamento del minore presso la
Comunità di Menfi;
il diritto di visita dei genitori secondo le indicazioni della Comunità e del servizio sociale affidatario;
il mantenimento del figlio minore e della figli a maggiore non autonoma Per_1
economicamente.
Infine, all'udienza del 17/12/2025, alla presenza delle parti e del curatore sp eciale, le parti modificavano ancora l'accordo come riformulato in data 9/12/2025, concordando: l'immediata presa in carico del minore da parte del servizio di Per_1
Neuropsichiatria infantile competente in base alla dislocazione territoriale della Comunità dove si trova collocato lo stesso;
l'affidamento del minore ai servizi sociali del comune di Valderice con facoltà di tali servizi di rapportarsi con la Comunità sita in Menfi;
l'immediata presa in carico del servizio di psicologia giuridica con incarico di coordinamento di tutti i servizi coinvolti e di effettuare un monitoraggio in ordine alle dinamiche familiari con relazione da depositare al Giudice tutelare ogni tre mesi;
l'intervento del Serd competente per territorio per la verifica delle condizioni fisiche del sig. Pt_2
, nel rispetto della sua libertà di
[...]
autodeterminazione.
Alla medesima udienza, il curatore speciale concordava con quanto stabilito nell'accordo e si riservava di depositare relazione in ordine all'andamento delle condizioni del minore con le medesime scadenze previste per il servizio di psicologia giuridica, con cui si impegnava a rapportarsi.
Le parti si riportavano quindi all'accordo come modificato ed integrato e, acquisite le conclusioni del
PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa nove mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate dalle parti, come formulate nella nota del 9/12/2025 ed integrate e modificate all'udienza del 17/12/2025, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative all'affido e mantenimento del figlio minorenne e al mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autonoma in conformità ai principi generali dell'ordinamento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dell'intervento del curatore speciale, al fine di evitare, anche in considerazione del contestuale procedimento penale, un eccessivo stress del minore.
perde il cognome del marito che Parte_3
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_2
e con ricorso
[...] Parte_3
depositato in data 13/01/2025, come integrato e modificato con la nota congiunta del 9/12/2025 e nel verbale del 17/12/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in Valderice il 12/08/2005, Parte_3
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Valderice al n. 38, parte II, serie A, anno 2005,
alle condizioni specificate in ricorso , come integrato e modificato con la nota congiunta del 9/12/2025 e nel verbale del 17/12/2025;
dichiara che perde il Parte_3
cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile;
nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di TR in data 18/12/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E CP_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avvocato VALENTINA
MILAZZO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di TR
e depositato in data 13/01/2025, i coniugi esposero che in data 12/08/2005 avevano contratto matrimonio concordatario in Valderice dal quale erano nati due figli: , maggiorenne ma Pt_3
economicamente non autonoma, e Per_1 minorenne, e chiedevano contes tualmente la separazione e la cessazione degli effetti civili.
Con sentenza n. 99/2025 del 20/3/2025 il Tribunale
di TR omologava la loro separazione consensuale e con contestuale ordinanza fissava l'udienza a trattazione scritta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Indi le parti depositavano in data 6/10/2025 note scritte in luogo della comparizione all'udienza del
11/12/2025, insistendo nella domanda di divorzio.
Tuttavia, prima di tale ultima data le parti depositavano in data 12/11/2025 note di trattazione scritta ad integrazione e modifica del ricorso introduttivo e delle note depositate in data
6/10/2025.
Poiché da tale integrazione emergeva una situazione di particolare gravità rispetto al minore Per_2
con decreto del 14/11/2025 veniva disposta
[...]
la comparizione delle parti per l'udienza del
27/11/2025 e contestualmente si incaricava con urgenza la Comunità ospitante il minore Per_2
per il tramite della Direzione del Centro di
[...]
Giustizia Minorile di Palermo, di fornire entro la data di udienza sopra indicata una relazione sulle condizioni generali del minore, con aggiornata valutazione socio ambientale e socio personale delle condizioni di vita personali, e l'USSM competente di fornire entro la stessa data una relazione sulle condizioni generali del minore con Persona_2
aggiornata valutazione socio ambientale e socio personale delle condizioni di vita personali, anche raccordandosi con la comunità.
A tale udienza, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano sentite la p arti che,
prendendo atto del contenuto delle relazioni depositate dalla Comunità e dall , concordavano Pt_4
per l'affidamento del minore ai servizi sociali Per_1
del comune di Menfi.
Nello stesso verbale il Presidente nominav a il curatore speciale nella persona dell'avv. Antonella Cangemi e rinviava per il prosieguo all'udienza del 17/12/2025.
Il successivo 28/11/2025 il curatore speciale prestava giuramento, poi costituendosi in data
4/12/2025.
In data 9/12/2025 le parti depositavano un accordo integrativo della precedente regolamentazione ove si prevedeva: l'affidamento del figlio minore ai Per_1
servizi sociali del comune di Menfi con parziale limitazione delle prerogative genitoriali e specificazione dei poteri;
la conferma del curatore speciale;
il collocamento del minore presso la
Comunità di Menfi;
il diritto di visita dei genitori secondo le indicazioni della Comunità e del servizio sociale affidatario;
il mantenimento del figlio minore e della figli a maggiore non autonoma Per_1
economicamente.
Infine, all'udienza del 17/12/2025, alla presenza delle parti e del curatore sp eciale, le parti modificavano ancora l'accordo come riformulato in data 9/12/2025, concordando: l'immediata presa in carico del minore da parte del servizio di Per_1
Neuropsichiatria infantile competente in base alla dislocazione territoriale della Comunità dove si trova collocato lo stesso;
l'affidamento del minore ai servizi sociali del comune di Valderice con facoltà di tali servizi di rapportarsi con la Comunità sita in Menfi;
l'immediata presa in carico del servizio di psicologia giuridica con incarico di coordinamento di tutti i servizi coinvolti e di effettuare un monitoraggio in ordine alle dinamiche familiari con relazione da depositare al Giudice tutelare ogni tre mesi;
l'intervento del Serd competente per territorio per la verifica delle condizioni fisiche del sig. Pt_2
, nel rispetto della sua libertà di
[...]
autodeterminazione.
Alla medesima udienza, il curatore speciale concordava con quanto stabilito nell'accordo e si riservava di depositare relazione in ordine all'andamento delle condizioni del minore con le medesime scadenze previste per il servizio di psicologia giuridica, con cui si impegnava a rapportarsi.
Le parti si riportavano quindi all'accordo come modificato ed integrato e, acquisite le conclusioni del
PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa nove mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate dalle parti, come formulate nella nota del 9/12/2025 ed integrate e modificate all'udienza del 17/12/2025, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative all'affido e mantenimento del figlio minorenne e al mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autonoma in conformità ai principi generali dell'ordinamento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dell'intervento del curatore speciale, al fine di evitare, anche in considerazione del contestuale procedimento penale, un eccessivo stress del minore.
perde il cognome del marito che Parte_3
con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_2
e con ricorso
[...] Parte_3
depositato in data 13/01/2025, come integrato e modificato con la nota congiunta del 9/12/2025 e nel verbale del 17/12/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in Valderice il 12/08/2005, Parte_3
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Valderice al n. 38, parte II, serie A, anno 2005,
alle condizioni specificate in ricorso , come integrato e modificato con la nota congiunta del 9/12/2025 e nel verbale del 17/12/2025;
dichiara che perde il Parte_3
cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile;
nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di TR in data 18/12/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa