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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio LA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 30174 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Milano, Via Washington n. 27, presso lo studio dell'Avv. Costelli Parte_1
RI , rappresentante e difensore per procura alle liti allegata al ricorso.
-attrice –
E
, in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma, Viale Europa 190, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Anna Bonsera e dell'Avv. Claudia D'Alessio, procuratrici e difensori per procura in calce all'atto di costituzione.
- convenuta –
OGGETTO: Deposito.
Conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice deve essere solo parzialmente accolta.
Si osserva, preliminarmente, che parte convenuta, in corso di giudizio, ha provveduto a versare la somma di
€ 19.011,11 corrispondente alla differenza tra la serie “Q” già percepita da parte attrice e la serie “P” per la durata trentennale del buono.
Nel merito, va premesso che con D.M. del 16.6.1984, pubblicato sulla G.U. n.174 del 28.6.1984, è intervenuta una variazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi estensibili anche ai titoli appartenenti alle serie precedenti.
Al riguardo va innanzitutto precisato come il predetto D.M. all'art. 5 prevedeva che:” Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "P", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "O" emessi dal 1° luglio 1984. Per questi ultimi vi era da apporre, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie O/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”
Si rileva, quindi, che il buono di cui l'attrice erano titolari, rientrava nella disciplina dell'art.5 del D.M in esame.
Pertanto, legittimamente le su detti titoli ha applicato il timbro con la dicitura “Serie P/O” e CP_1 sul retro il timbro recante la misura dei nuovi tassi. Tale apposizione non era frutto di un errore materiale, ma era conforme alla disciplina introdotta da D.M.; difatti la dicitura «Serie P/O», in buona sostanza, indicava che i buoni della nuova serie “P”, istituita con il decreto ministeriale del 16 giugno 1984, erano stati emessi anche utilizzando i vecchi moduli della serie “O”, le cui condizioni economiche erano quelle della serie “P” riportate nella tabella allegata al decreto ministeriale e riprodotte sul timbro apposto sul retro dei buoni.
Circa la legittimità del contenuto di detto decreto e della sua opponibilità ai titolari dei buoni fruttiferi emessi dalla , va considerato, preliminarmente, che, condivisibilmente a quanto ritenuto dalle Sezioni CP_2
Unite della Corte di Cassazione (sent.13979/2007), i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. n.156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art.173 del suddetto d.p.r. (e successive modifiche) e, pertanto, non sono ad essi applicabili i principi propri dei titoli di credito quali quelli dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità.
Va evidenziato, poi, che la disciplina di cui al predetto art.173 prevedeva la possibilità di variazione del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi tramite decreti ministeriali da pubblicarsi sulla G.U., nonché che dette variazioni potevano essere estese anche ai buoni precedentemente emessi, considerando questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.
In quest'ultimo caso, la norma prevedeva che, ai fini della corresponsione degli interessi, l'originaria tabella riportata a tergo del buono era da intendersi integrata dalla nuova tabella messa a disposizione negli uffici postali.
Ne deriva che il buono in esame risulta essere appartenente alla serie “P” ed i relativi rendimenti non sono più quelli indicati dal titolo stesso ma sono desumibili dal DM 16.6.1984 e dalla relativa tabella riprodotta sul timbro apposto sul retro dei buoni con la conseguenza che non è previsto alcun rendimento ulteriore maturato tra il 21° ed il 30° anno, contrariamente a quanto precedentemente previsto dall'originaria tabella poi sostituita ed integrata.
Ne consegue che il rendimento netto totale del buono in esame, sulla base degli interessi indicati nella tabella sul timbro apposto è di euro 46.741,56, di cui euro 27.730,45 già versati al momento del ritiro del buono ed euro 19.011,11 versati in corso di causa, applicando, poi, all'importo lordo una ritenuta fiscale del
12.50% come da D.M istitutivo limite entro il quale la domanda va accolta e sulla quale la convenuta ha in corso di causa spontaneamente adempiuto.
Si respinge altresì la domanda ex art. 96 cpc proposta sia da parte attrice che da parte convenuta in assenza di elementi che possano provare l'esistenza di un danno effettivo patito da entrambe le parti procesuali.
La domanda pertanto deve essere solo limitatamente a quanto indicato accolta e respinta per il resto. Le spese di lite, considerato che ha versato la differenza non versata solo in corso di causa e CP_1 che pertanto in parte qua deve ritenersi soccombente vanno interamente compensate tra le parti.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1.- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice come in parte motiva chiarito, respingendola per il resto;
2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 19/03/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio LA
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio LA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 30174 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Milano, Via Washington n. 27, presso lo studio dell'Avv. Costelli Parte_1
RI , rappresentante e difensore per procura alle liti allegata al ricorso.
-attrice –
E
, in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma, Viale Europa 190, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Anna Bonsera e dell'Avv. Claudia D'Alessio, procuratrici e difensori per procura in calce all'atto di costituzione.
- convenuta –
OGGETTO: Deposito.
Conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice deve essere solo parzialmente accolta.
Si osserva, preliminarmente, che parte convenuta, in corso di giudizio, ha provveduto a versare la somma di
€ 19.011,11 corrispondente alla differenza tra la serie “Q” già percepita da parte attrice e la serie “P” per la durata trentennale del buono.
Nel merito, va premesso che con D.M. del 16.6.1984, pubblicato sulla G.U. n.174 del 28.6.1984, è intervenuta una variazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi estensibili anche ai titoli appartenenti alle serie precedenti.
Al riguardo va innanzitutto precisato come il predetto D.M. all'art. 5 prevedeva che:” Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "P", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "O" emessi dal 1° luglio 1984. Per questi ultimi vi era da apporre, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie O/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”
Si rileva, quindi, che il buono di cui l'attrice erano titolari, rientrava nella disciplina dell'art.5 del D.M in esame.
Pertanto, legittimamente le su detti titoli ha applicato il timbro con la dicitura “Serie P/O” e CP_1 sul retro il timbro recante la misura dei nuovi tassi. Tale apposizione non era frutto di un errore materiale, ma era conforme alla disciplina introdotta da D.M.; difatti la dicitura «Serie P/O», in buona sostanza, indicava che i buoni della nuova serie “P”, istituita con il decreto ministeriale del 16 giugno 1984, erano stati emessi anche utilizzando i vecchi moduli della serie “O”, le cui condizioni economiche erano quelle della serie “P” riportate nella tabella allegata al decreto ministeriale e riprodotte sul timbro apposto sul retro dei buoni.
Circa la legittimità del contenuto di detto decreto e della sua opponibilità ai titolari dei buoni fruttiferi emessi dalla , va considerato, preliminarmente, che, condivisibilmente a quanto ritenuto dalle Sezioni CP_2
Unite della Corte di Cassazione (sent.13979/2007), i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. n.156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art.173 del suddetto d.p.r. (e successive modifiche) e, pertanto, non sono ad essi applicabili i principi propri dei titoli di credito quali quelli dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità.
Va evidenziato, poi, che la disciplina di cui al predetto art.173 prevedeva la possibilità di variazione del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi tramite decreti ministeriali da pubblicarsi sulla G.U., nonché che dette variazioni potevano essere estese anche ai buoni precedentemente emessi, considerando questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.
In quest'ultimo caso, la norma prevedeva che, ai fini della corresponsione degli interessi, l'originaria tabella riportata a tergo del buono era da intendersi integrata dalla nuova tabella messa a disposizione negli uffici postali.
Ne deriva che il buono in esame risulta essere appartenente alla serie “P” ed i relativi rendimenti non sono più quelli indicati dal titolo stesso ma sono desumibili dal DM 16.6.1984 e dalla relativa tabella riprodotta sul timbro apposto sul retro dei buoni con la conseguenza che non è previsto alcun rendimento ulteriore maturato tra il 21° ed il 30° anno, contrariamente a quanto precedentemente previsto dall'originaria tabella poi sostituita ed integrata.
Ne consegue che il rendimento netto totale del buono in esame, sulla base degli interessi indicati nella tabella sul timbro apposto è di euro 46.741,56, di cui euro 27.730,45 già versati al momento del ritiro del buono ed euro 19.011,11 versati in corso di causa, applicando, poi, all'importo lordo una ritenuta fiscale del
12.50% come da D.M istitutivo limite entro il quale la domanda va accolta e sulla quale la convenuta ha in corso di causa spontaneamente adempiuto.
Si respinge altresì la domanda ex art. 96 cpc proposta sia da parte attrice che da parte convenuta in assenza di elementi che possano provare l'esistenza di un danno effettivo patito da entrambe le parti procesuali.
La domanda pertanto deve essere solo limitatamente a quanto indicato accolta e respinta per il resto. Le spese di lite, considerato che ha versato la differenza non versata solo in corso di causa e CP_1 che pertanto in parte qua deve ritenersi soccombente vanno interamente compensate tra le parti.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1.- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice come in parte motiva chiarito, respingendola per il resto;
2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 19/03/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio LA