CASS
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2025, n. 24344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24344 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA EL, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 13/12/2024 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF LO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Francesco Vergine, in sostituzione dell'avv. Ladislao Massari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, confermava l'ordinanza emessa 1'8 novembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, che aveva applicato a EL MA la misura della custodia cautelare in carcere. In particolare, l'indagato era stato ritenuto attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati descritti nella rubrica provvisoria ai capi 24) (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), 43), 55), 56) e 168) (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). Penale Sent. Sez. 6 Num. 24344 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 10/04/2025 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 270 cod. proc. pen., 6 e 14 Direttiva 2014/41/UE, 266 disp. att. cod. proc. pen., 8 d.lgs. n. 51 del 2018, 6 CEDU, 24 e 111 Cost. Il Tribunale ha affrontato e superato l'eccezione difensiva sull'utilizzabilità di chat di messaggistica istantanea ricavate da cripto telefonini, richiamando esclusivamente le due sentenze gemelle della Suprema Corte del febbraio 2024, non esaminando i profili esaminati dalla Corte di giustizia, ancorché vincolanti ed immediatamente esecutivi nella materia regolata da strumenti elaborati dall'Unione europea. Il Tribunale ha qualificato le conversazioni decriptate trasmesse con ordine di indagine europeo (di seguito o.i.e.) come intercettazioni;
quindi, come prove acquisite in diverso procedimento penale e soggette, pertanto, alla disciplina dell'art. 270 cod. proc. pen. Il Tribunale ha anche chiarito che le intercettazioni sono state attivate in relazione a reati per i quali è consentita in Italia l'attività di intercettazione. Peraltro, tale affermazione non ha tenuto conto che l'indagine francese era stata aperta anche per fatti non costituenti reato in Italia (violazione della normativa su mezzi di criptografia). Di qui l'inosservanza dell'art. 270 cod. proc. pen. e dell'art. 266 cod. proc. pen. e conseguentemente dell'art. 6 della Direttiva O.I.E. Andava inoltre esaminato il contatto informale che vi sarebbe stato tra autorità tedesche e francesi che avrebbe fatto sì che le prime avviassero le intercettazioni servendosi dell'attività già in corso in Francia, omettendo di formalizzare la procedura con un preventivo o.i.e. La difesa ha cercato di dimostrare che anche l'o.i.e. emesso dalle autorità italiane sia in realtà stato preceduto da una informale condivisione preventiva di messaggi da parte dei servizi di polizia nell'ambito del c.d. caso "Siena 168684". E' stato a tal fine depositato uno stralcio di un procedimento fiorentino che dava atto di tale scambio. Peraltro, il Tribunale ha liquidato la questione onerando la difesa della prova "diabolica" della attuazione della medesima modalità nel presente procedimento. Il Tribunale ha escluso inoltre sia la necessità di acquisizione e deposito in Italia dei provvedimenti stranieri autorizzativi, sempre facendo onere alla difesa della richiesta di documentazione o della allegazione, sia la violazione del diritto di difesa, quanto all'impossibilità di accedere all'algoritmo utilizzato per decriptare le- 2 chat, adagiandosi sul principio di reciproco affidamento europeo in mancanza di specifiche allegazioni della difesa. Le conclusioni del Tribunale sono inaccettabili in quanto in evidente contrasto con i parametri di proporzionalità e necessità imposti dall'art. 6 della Direttiva O.I.E. Tra l'altro nel fascicolo del P.M. non sono transitati gli atti relativi all'emissione dell'o.i.e. non consentendo di verificare la legittimità della fase procedimentale in cui gli o.i.e. sono stati emessi. In definitiva il ricorrente si trova esposto a provvedimenti altamente invasivi senza poter avere alcuna informazione sulle modalità di acquisizione della prova sia all'estero che in Italia. In particolare, quanto alla decodificazione di quelle conversazioni intercettate in Francia, le operazioni sono state effettuate dalla polizia olandese e poi condivise con molte altre forze di polizia europee. Si richiama il passaggio della sentenza delle Sezioni Unite sulla necessità che la difesa sia posta in condizione di conoscere le modalità di svolgimento dell'attività investigativa "a monte". Conoscenza avvalorata da principi stabiliti dal d.lgs. n. 51 del 2018 (art. 8) e dal decreto interministeriale del 6 ottobre 2022. Si richiama altresì quanto affermato dalla Grande Camera della Corte EDU con la pronuncia 26 settembre 2023 sul diritto della difesa di poter contestare le modalità di accesso e decodificazione dei dati acquisiti da un sistema criptato di comunicazioni. Nella specie, non sono state rese note alla difesa le modalità di individuazione dei codici identificativi SkyEcc e di successiva combinazione dei PIN degli username con i codici IMEI. La difesa infine fa presente che da fonti aperte è emerso che anche in Germania si è posta la medesima questione ed è stata risolta con la inutilizzabilità delle intercettazioni per la impossibilità delle autorità tedesche di esaminare la raccolta delle prove in Francia. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. La motivazione sul pericolo di recidiva ha disatteso in modo illogico il profilo sollevato dalla difesa della mancanza di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, trattandosi di soggetto incensurato. In modo presuntivo il Tribunale ha valorizzato l'episodio del maggio 2024 in ordine al collegamento tra la somma rinvenuta e lo smercio di stupefacenti. Ciò vale anche la scelta della misura carceraria, motivata con la ripresa del traffico di stupefacenti in sede domiciliare, pur in assenza di alcun elemento giustificativo, considerato viepiù che la difesa aveva rappresentato la possibilità di 3 un allontanamento del ricorrente dai luoghi dei fatti (in un domicilio a Roma o in Portogallo). Quanto alla possibilità di eseguire all'estero la misura, andava considerato l'orientamento di legittimità che lo ritiene possibile, alla luce del d.lgs. n. 36 del 2016, tra l'altro in un contesto investigativo che vede impegnati più Stati europei. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo ripropone questioni già correttamente affrontate dal Tribunale, facendo applicazione dei principi affermati da questa Corte, con le sentenze Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi. 2.1. In primo luogo, quanto all'utilizzabilità delle chat trasmesse tramite o.i.e., le Sezioni Unite hanno stabilito che l'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., nel disciplinare l'acquisizione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera, non richiede anche l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari in forza dei quali tali atti sono stati compiuti;
e che la medesima conclusione si evince anche dalla disciplina paradigmatica nel sistema processuale penale italiano per l'acquisizione di atti compiuti o formati in altro procedimento sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ossia quella relativa ai risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, dettata dall'art. 270 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 22924). 2.2. Quanto alle condizioni di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni svolte all'estero, la disciplina italiana di attuazione della Direttiva, l'art. 24 d.lgs. n. 108 del 2017 prevede un'unica ipotesi vietata, ovverosia «se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite». Deve escludersi che, nel caso in esame, le operazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché le stesse sono state disposte in ordine a reati per i quali la legge italiana prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova, e, in particolare, per reati di associazione per delinquere finalizzata • al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di acquisto, trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti. 2.3. A ciò va aggiunto, per inciso, che, mentre nella procedura nazionale, le questioni sulla utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in procedimento diverso— — si risolvono tutte nell'ambito del procedimento ad quem, nel caso di acquisizrone 4 delle medesime prove da un procedimento estero, le regole sono diverse e peculiari del sistema di cooperazione giudiziaria. La Direttiva 2014/42/UE individua, infatti, due diversi momenti di tutela offerti dal sistema all'interessato: da un lato quello davanti all'autorità straniera che deve acquisire e consegnare le prove e dall'altro quello davanti all'autorità italiana che quelle prove intende chiedere e poi utilizzare In particolare, le Sezioni Unite Giorgi hanno chiarito (cfr. § 12.4) che spetta al giudice al quale si chiede di utilizzare le «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione», ed ottenute dal pubblico ministero mediante o.e.i., il potere di valutare se vi siano i presupposti per ammetterle ed utilizzarle ai fini delle decisioni di sua spettanza "fermo restando che l'onere dell'allegazione e della prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione di tali diritti grava sulla parte interessata". Non sono invece proponibili davanti al giudice italiano le questioni riguardanti l'acquisizione della prova all'estero (§ 18.4), che sono di competenza dello Stato di esecuzione dell'o.i.e., secondo un principio tradizionale della cooperazione giudiziaria che fa salva soltanto la rilevanza di violazioni di diritti fondamentali che si ripercuotano sulla utilizzabilità della prova in Italia. Tale aspetto è stato chiarito dalla Corte di giustizia con la sentenza della Grande Sezione del 30 aprile 2024 (C-670/22, M.N.), che ha indicato come venga a declinarsi tra le due giurisdizioni interessate la tutela dei diritti della persona interessata, assicurata dall'art. 14 della Direttiva 0.I.E.: (§ 100) "qualora mediante un ordine europeo di indagine l'autorità di emissione intenda ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, tale autorità non è autorizzata a controllare la regolarità del distinto procedimento con il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove di cui essa chiede la trasmissione". Di particolare rilievo è sul punto anche la decisione della Corte EDU del 24 settembre 2024 (n. 44715/20 e 47930/21, A.L. e E.J. c. Francia). I ricorrenti, arrestati nel Regno Unito sulla base di prove trasmesse mediante o.i.e. dalla Francia, lamentavano nei confronti di quest'ultimo Stato le modalità contrarie alla CEDU con cui le autorità erano pervenute all'acquisizione di chat dalla rete criptata Encrochat. La Corte, nel ricordare il principio sopra affermato dalla Corte di giustizia, ha rilevato che era a disposizione degli imputati in Francia un sistema di garanzie "effettivo" per ottenere la tutela avverso la decisione di trasmettere le prove all'estero in base all'o.i.e. analogo a quello previsto per i procedimenti nazionali e che tuttavia i ricorrenti non avevano perseguito la possibilità di contestare la legalità e la proporzionalità della raccolta dei dati e la/oro trasmissione allo Stato estero a fini di prova. 5 In definitiva quindi anche nel caso in esame può sostenersi che la difesa aveva la possibilità di proporre un rimedio effettivo in Francia, opponendosi alla trasmissione della prova in Italia, verificando in quella sede la documentazione processuale francese (procedimento del cui esito, anche se postumo alla trasmissione delle prove, lo Stato di emissione deve necessariamente tener conto, art. 14, ult. paragrafo, direttiva 0.I.E.). Questa possibilità offerta alla difesa di accesso diretto alla prova raccolta all'estero giustifica quindi quell'onere di allegazione e di prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» che le Sezioni Unite hanno fatto gravare sulla parte interessata (§ 15.5.1) e che la difesa contesta come "probatio diabolica". Quanto sopra indicato vale anche per le operazioni di decriptazione, operazione compiuta in Francia, secondo modalità previste da quell'ordinamento. Quindi le ipotesi ricostruttive della difesa - evidentemente generiche - su ciò che sia avvenuto nel procedimento francese e sulla affidabilità delle prove trasmesse in Italia non possono trovare ingresso in questa sede. 3. Il secondo motivo sulle esigenze cautelari è parimenti inondato. A fronte della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., possono rilevare quei dati - presenti agli atti o allegati dalla difesa - che rendano non più sostenibile la regola di esperienza che giustifica il ricorso alla presunzione ex lege. Nella specie, la difesa aveva contestato la significatività dell'episodio del maggio 2024, allorquando il ricorrente era stato trovato in possesso di frammenti di sostanza stupefacente e della somma di 189.000 euro. Il Tribunale ha ritenuto che la sostanza detenuta dal ricorrente dovesse ritenersi più consistente, in presenza di elementi che facevano ritenere che si fosse disfatto, prima di aprire la porta alle forze di polizia, dello stupefacente;
ha rilevato che nell'appartamento era stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga. In questo contesto, in cui alcuna giustificazione era data dal ricorrente in ordine alla somma di danaro, il Tribunale aveva ricollegato, in modo non manifestamente illogico, il danaro alle tracce del traffico di stupefacenti sopra indicate. Né può dirsi manifestamente illogica la scelta della misura carceraria, rispetto alla gravità indiziaria per l'ipotesi associativa "ancora in permanenza" e operante anche in territorio nazionale ed estero. Ragioni che rendevano inidoneo il domicilio sia a Roma che in Portogallo (ancor prima della effettiva possibilità di attive , l'invocato meccanismo di cooperazione internazionale). 6 -7° 4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/0472925.
udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF LO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Francesco Vergine, in sostituzione dell'avv. Ladislao Massari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, confermava l'ordinanza emessa 1'8 novembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, che aveva applicato a EL MA la misura della custodia cautelare in carcere. In particolare, l'indagato era stato ritenuto attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati descritti nella rubrica provvisoria ai capi 24) (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), 43), 55), 56) e 168) (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). Penale Sent. Sez. 6 Num. 24344 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 10/04/2025 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 270 cod. proc. pen., 6 e 14 Direttiva 2014/41/UE, 266 disp. att. cod. proc. pen., 8 d.lgs. n. 51 del 2018, 6 CEDU, 24 e 111 Cost. Il Tribunale ha affrontato e superato l'eccezione difensiva sull'utilizzabilità di chat di messaggistica istantanea ricavate da cripto telefonini, richiamando esclusivamente le due sentenze gemelle della Suprema Corte del febbraio 2024, non esaminando i profili esaminati dalla Corte di giustizia, ancorché vincolanti ed immediatamente esecutivi nella materia regolata da strumenti elaborati dall'Unione europea. Il Tribunale ha qualificato le conversazioni decriptate trasmesse con ordine di indagine europeo (di seguito o.i.e.) come intercettazioni;
quindi, come prove acquisite in diverso procedimento penale e soggette, pertanto, alla disciplina dell'art. 270 cod. proc. pen. Il Tribunale ha anche chiarito che le intercettazioni sono state attivate in relazione a reati per i quali è consentita in Italia l'attività di intercettazione. Peraltro, tale affermazione non ha tenuto conto che l'indagine francese era stata aperta anche per fatti non costituenti reato in Italia (violazione della normativa su mezzi di criptografia). Di qui l'inosservanza dell'art. 270 cod. proc. pen. e dell'art. 266 cod. proc. pen. e conseguentemente dell'art. 6 della Direttiva O.I.E. Andava inoltre esaminato il contatto informale che vi sarebbe stato tra autorità tedesche e francesi che avrebbe fatto sì che le prime avviassero le intercettazioni servendosi dell'attività già in corso in Francia, omettendo di formalizzare la procedura con un preventivo o.i.e. La difesa ha cercato di dimostrare che anche l'o.i.e. emesso dalle autorità italiane sia in realtà stato preceduto da una informale condivisione preventiva di messaggi da parte dei servizi di polizia nell'ambito del c.d. caso "Siena 168684". E' stato a tal fine depositato uno stralcio di un procedimento fiorentino che dava atto di tale scambio. Peraltro, il Tribunale ha liquidato la questione onerando la difesa della prova "diabolica" della attuazione della medesima modalità nel presente procedimento. Il Tribunale ha escluso inoltre sia la necessità di acquisizione e deposito in Italia dei provvedimenti stranieri autorizzativi, sempre facendo onere alla difesa della richiesta di documentazione o della allegazione, sia la violazione del diritto di difesa, quanto all'impossibilità di accedere all'algoritmo utilizzato per decriptare le- 2 chat, adagiandosi sul principio di reciproco affidamento europeo in mancanza di specifiche allegazioni della difesa. Le conclusioni del Tribunale sono inaccettabili in quanto in evidente contrasto con i parametri di proporzionalità e necessità imposti dall'art. 6 della Direttiva O.I.E. Tra l'altro nel fascicolo del P.M. non sono transitati gli atti relativi all'emissione dell'o.i.e. non consentendo di verificare la legittimità della fase procedimentale in cui gli o.i.e. sono stati emessi. In definitiva il ricorrente si trova esposto a provvedimenti altamente invasivi senza poter avere alcuna informazione sulle modalità di acquisizione della prova sia all'estero che in Italia. In particolare, quanto alla decodificazione di quelle conversazioni intercettate in Francia, le operazioni sono state effettuate dalla polizia olandese e poi condivise con molte altre forze di polizia europee. Si richiama il passaggio della sentenza delle Sezioni Unite sulla necessità che la difesa sia posta in condizione di conoscere le modalità di svolgimento dell'attività investigativa "a monte". Conoscenza avvalorata da principi stabiliti dal d.lgs. n. 51 del 2018 (art. 8) e dal decreto interministeriale del 6 ottobre 2022. Si richiama altresì quanto affermato dalla Grande Camera della Corte EDU con la pronuncia 26 settembre 2023 sul diritto della difesa di poter contestare le modalità di accesso e decodificazione dei dati acquisiti da un sistema criptato di comunicazioni. Nella specie, non sono state rese note alla difesa le modalità di individuazione dei codici identificativi SkyEcc e di successiva combinazione dei PIN degli username con i codici IMEI. La difesa infine fa presente che da fonti aperte è emerso che anche in Germania si è posta la medesima questione ed è stata risolta con la inutilizzabilità delle intercettazioni per la impossibilità delle autorità tedesche di esaminare la raccolta delle prove in Francia. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. La motivazione sul pericolo di recidiva ha disatteso in modo illogico il profilo sollevato dalla difesa della mancanza di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, trattandosi di soggetto incensurato. In modo presuntivo il Tribunale ha valorizzato l'episodio del maggio 2024 in ordine al collegamento tra la somma rinvenuta e lo smercio di stupefacenti. Ciò vale anche la scelta della misura carceraria, motivata con la ripresa del traffico di stupefacenti in sede domiciliare, pur in assenza di alcun elemento giustificativo, considerato viepiù che la difesa aveva rappresentato la possibilità di 3 un allontanamento del ricorrente dai luoghi dei fatti (in un domicilio a Roma o in Portogallo). Quanto alla possibilità di eseguire all'estero la misura, andava considerato l'orientamento di legittimità che lo ritiene possibile, alla luce del d.lgs. n. 36 del 2016, tra l'altro in un contesto investigativo che vede impegnati più Stati europei. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo ripropone questioni già correttamente affrontate dal Tribunale, facendo applicazione dei principi affermati da questa Corte, con le sentenze Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi. 2.1. In primo luogo, quanto all'utilizzabilità delle chat trasmesse tramite o.i.e., le Sezioni Unite hanno stabilito che l'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., nel disciplinare l'acquisizione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera, non richiede anche l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari in forza dei quali tali atti sono stati compiuti;
e che la medesima conclusione si evince anche dalla disciplina paradigmatica nel sistema processuale penale italiano per l'acquisizione di atti compiuti o formati in altro procedimento sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ossia quella relativa ai risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, dettata dall'art. 270 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 22924). 2.2. Quanto alle condizioni di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni svolte all'estero, la disciplina italiana di attuazione della Direttiva, l'art. 24 d.lgs. n. 108 del 2017 prevede un'unica ipotesi vietata, ovverosia «se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite». Deve escludersi che, nel caso in esame, le operazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché le stesse sono state disposte in ordine a reati per i quali la legge italiana prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova, e, in particolare, per reati di associazione per delinquere finalizzata • al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di acquisto, trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti. 2.3. A ciò va aggiunto, per inciso, che, mentre nella procedura nazionale, le questioni sulla utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in procedimento diverso— — si risolvono tutte nell'ambito del procedimento ad quem, nel caso di acquisizrone 4 delle medesime prove da un procedimento estero, le regole sono diverse e peculiari del sistema di cooperazione giudiziaria. La Direttiva 2014/42/UE individua, infatti, due diversi momenti di tutela offerti dal sistema all'interessato: da un lato quello davanti all'autorità straniera che deve acquisire e consegnare le prove e dall'altro quello davanti all'autorità italiana che quelle prove intende chiedere e poi utilizzare In particolare, le Sezioni Unite Giorgi hanno chiarito (cfr. § 12.4) che spetta al giudice al quale si chiede di utilizzare le «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione», ed ottenute dal pubblico ministero mediante o.e.i., il potere di valutare se vi siano i presupposti per ammetterle ed utilizzarle ai fini delle decisioni di sua spettanza "fermo restando che l'onere dell'allegazione e della prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione di tali diritti grava sulla parte interessata". Non sono invece proponibili davanti al giudice italiano le questioni riguardanti l'acquisizione della prova all'estero (§ 18.4), che sono di competenza dello Stato di esecuzione dell'o.i.e., secondo un principio tradizionale della cooperazione giudiziaria che fa salva soltanto la rilevanza di violazioni di diritti fondamentali che si ripercuotano sulla utilizzabilità della prova in Italia. Tale aspetto è stato chiarito dalla Corte di giustizia con la sentenza della Grande Sezione del 30 aprile 2024 (C-670/22, M.N.), che ha indicato come venga a declinarsi tra le due giurisdizioni interessate la tutela dei diritti della persona interessata, assicurata dall'art. 14 della Direttiva 0.I.E.: (§ 100) "qualora mediante un ordine europeo di indagine l'autorità di emissione intenda ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, tale autorità non è autorizzata a controllare la regolarità del distinto procedimento con il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove di cui essa chiede la trasmissione". Di particolare rilievo è sul punto anche la decisione della Corte EDU del 24 settembre 2024 (n. 44715/20 e 47930/21, A.L. e E.J. c. Francia). I ricorrenti, arrestati nel Regno Unito sulla base di prove trasmesse mediante o.i.e. dalla Francia, lamentavano nei confronti di quest'ultimo Stato le modalità contrarie alla CEDU con cui le autorità erano pervenute all'acquisizione di chat dalla rete criptata Encrochat. La Corte, nel ricordare il principio sopra affermato dalla Corte di giustizia, ha rilevato che era a disposizione degli imputati in Francia un sistema di garanzie "effettivo" per ottenere la tutela avverso la decisione di trasmettere le prove all'estero in base all'o.i.e. analogo a quello previsto per i procedimenti nazionali e che tuttavia i ricorrenti non avevano perseguito la possibilità di contestare la legalità e la proporzionalità della raccolta dei dati e la/oro trasmissione allo Stato estero a fini di prova. 5 In definitiva quindi anche nel caso in esame può sostenersi che la difesa aveva la possibilità di proporre un rimedio effettivo in Francia, opponendosi alla trasmissione della prova in Italia, verificando in quella sede la documentazione processuale francese (procedimento del cui esito, anche se postumo alla trasmissione delle prove, lo Stato di emissione deve necessariamente tener conto, art. 14, ult. paragrafo, direttiva 0.I.E.). Questa possibilità offerta alla difesa di accesso diretto alla prova raccolta all'estero giustifica quindi quell'onere di allegazione e di prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» che le Sezioni Unite hanno fatto gravare sulla parte interessata (§ 15.5.1) e che la difesa contesta come "probatio diabolica". Quanto sopra indicato vale anche per le operazioni di decriptazione, operazione compiuta in Francia, secondo modalità previste da quell'ordinamento. Quindi le ipotesi ricostruttive della difesa - evidentemente generiche - su ciò che sia avvenuto nel procedimento francese e sulla affidabilità delle prove trasmesse in Italia non possono trovare ingresso in questa sede. 3. Il secondo motivo sulle esigenze cautelari è parimenti inondato. A fronte della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., possono rilevare quei dati - presenti agli atti o allegati dalla difesa - che rendano non più sostenibile la regola di esperienza che giustifica il ricorso alla presunzione ex lege. Nella specie, la difesa aveva contestato la significatività dell'episodio del maggio 2024, allorquando il ricorrente era stato trovato in possesso di frammenti di sostanza stupefacente e della somma di 189.000 euro. Il Tribunale ha ritenuto che la sostanza detenuta dal ricorrente dovesse ritenersi più consistente, in presenza di elementi che facevano ritenere che si fosse disfatto, prima di aprire la porta alle forze di polizia, dello stupefacente;
ha rilevato che nell'appartamento era stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga. In questo contesto, in cui alcuna giustificazione era data dal ricorrente in ordine alla somma di danaro, il Tribunale aveva ricollegato, in modo non manifestamente illogico, il danaro alle tracce del traffico di stupefacenti sopra indicate. Né può dirsi manifestamente illogica la scelta della misura carceraria, rispetto alla gravità indiziaria per l'ipotesi associativa "ancora in permanenza" e operante anche in territorio nazionale ed estero. Ragioni che rendevano inidoneo il domicilio sia a Roma che in Portogallo (ancor prima della effettiva possibilità di attive , l'invocato meccanismo di cooperazione internazionale). 6 -7° 4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/0472925.