Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice
Dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, con l'avv. N. Solivo C.F._1
CONTRO
nata a [...] [...], c.f. , con CP_1 C.F._2
l'assistenza del curatore speciale avv. PIETRO BARRASSO e con il patrocinio dell'avv. R. Biasetti;
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da verbale del 22 gennaio 2025 per il P.M.: “ ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente. Si è costituita parte resistente e all'udienza del 22 gennaio 2025 le parti hanno concluso
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi sono comparsi avanti al
Presidente in funzione della separazione personale in data 27 gennaio 2021, pronunciata con sentenza n. 248/2022 del 21/06/2022 e passata in giudicato in data1 febbraio 2023.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge e conformi al preminente interesse dei figli minori.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto superfluo, anche in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. e
[...] C.F._1 CP_1
nata a [...] [...], c.f. , celebrato in Roma l'8
[...] C.F._2
dicembre 1999, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Roma, anno 1999, atto 01558, parte 2, serie A01; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate.
Biella, 29 gennaio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Andrea CARLI