Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1365/2023 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel./est.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1365/2023 C.C. promosso da:
( ), nata a [...], il [...] ivi residente in [...]
Via Delle Ginestre n.17 rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Buonavolontà del foro di
Avezzano presso il cui Studio Legale in Avezzano (AQ) in Via Veneto n.17 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
E
(CF: ) nato in [...], in data [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi resi dente in Via Delle Ginestre, 17, elettivamente domiciliato in Trasacco in Via N.
Tommaseo n. 44, presso lo studio dell'avv. Ilaria Paletti del foro di Avezzano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nell'ambito del procedimento civile incardinato con ricorso cumulativo ai sensi degli artt.
473 bis.49-.51 c.p.c., le parti hanno chiesto, concordemente, dichiararsi la separazione personale tra coniugi, alle condizioni di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2.La SI.ra trasferisce la piena proprietà, senza corrispettivo (in virtù dell'accollo del Parte_1 mutuo), con ogni garanzia di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, dipendenze e pertinenze ed accessori inerenti, e con i porzionali diritti di comproprietà e condominio sulle parti indivise del fabbricato, comuni per legge ed in forza del regolamento di condominio (che il SI. Parte_2 dichiara di ben conoscere) come fino ad ora praticati, con tutto quanto ivi contenuto (a titolo esemplificativo mobili, elettrodomestici) al marito , che accetta, la propria quota pari al Parte_2
50% del seguente bene immobile, sito nel comune di Avezzano:
IDENTIFICAZIONE
A) porzione immobiliare per civile abitazione composta da cinque vani catastali al piano primo, in confine con gli immobili di cui ai sub 75 e 72 e vano scala condominiale, censita in catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 34, p.lla 227, sub 76, cat. A/2 cl. 4 vani 5 R.C. Euro 387,34;
B) autorimessa al piano sottostrada di circa mq 31 (pertinenza della porzione immobiliare di cui alla lettera A) in confine con gli immobili di cui ai subb. 46 e 44 e spazio di manovra, censita in catasto fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 34, p.lla 227 sub. 45, cat. C/6 cl.12 mq. 31 R.C. Euro
84,85.
I predetti dati di identificazione catastale sono quelli in catasto riferiti alle planimetrie raffiguranti i beni in oggetto, che si allegano al presente atto (all. n. 7).
Entrambi i coniugi dichiarano che i predetti dati di identificazione catastale le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e di diritto ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Entrambi i coniugi dichiarano che il fabbricato in oggetto è stato edificato in virtù di licenza edilizia rilasciata dal Comune di Avezzano in data 9 maggio 1977 prot. n. 8529; per i lavori di ristrutturazione è stata rilasciata dallo stesso comune concessione edilizia in sanatoria in data 19 giugno 1996, prot. n. 12724 e successivamente è stata presentata al Comune di Avezzano dichiarazione di inizio attività in data 28.06.2006, prot. n. 26927.
Per ulteriori lavori è stato rilasciato dal Comune di Avezzano permesso di costruire in data 16 aprile
2008 prot. n. 13806 seguito da dichiarazione di inizio attività presentata in data 22 aprile 2009, prot.
n. 14230 e che successivamente a tale data non sono intervenute modificazioni o interventi.
Il fabbricato, altresì, è stato dichiarato abitabile con certificato rilasciato dal Comune di Avezzano in data 28 novembre 2011, prot. n. 0049465/11;
-detta pattuizione risulta essere necessaria per la risoluzione definitiva del conflitto familiare e della definizione di ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi;
-la SI.ra dichiara, altresì, di versare al momento del deposito del presente riscorso al Parte_1 signor la somma di euro 102,00 relativa alle spese condominiali ordinarie per l'anno Parte_2
2023 e dichiara che con il versamento di detta somma (oltre euro 200,00 di competenza del SI.
la stessa risulta essere in regola con i versamenti delle spese anzidette, liberando il SI. Pt_2 Pt_2 da qualsiasi responsabilità a riguardo;
-la SI.ra dichiara di voler restituire, altresì, al SI. , la percentuale della Parte_1 Parte_2
Tari relativa a detta abitazione per l'anno 2023 (escluso il mese di dicembre).
PROVENIENZA DELL'IMMOBILE
Quanto trasferito è pervenuto ai SInori e in forza del seguente atto: Pt_1 Pt_2
-atto notarile di acquisto del 29.11.2022, Notaio Dott. rep. n. 43908, racc. n. 32181. Persona_1
-Il SI. , a fronte del trasferimento del 50% della quota di proprietà, si impegna ad Parte_2 accollarsi per intero il mutuo per atto di notar Rep. N. 43909, Raccolta 32182 Persona_1 stipuilato in avezzano il 24 novembre 2022, in essere con la banca erogante Controparte_1 sede di Avezzano, liberando la SI.ra ai sensi dell'art. 1275 c.c. con estinzione
[...] Parte_1 di ogni garanzia;
-il SI. , altresì, versa alla moglie , al momento del deposito del presente Parte_2 Parte_1 ricorso, l'importo pari al 50% delle rate di mutuo corrisposte all'istituto bancario dai coniugi dal momento dell'erogazione del mutuo (30.11.2022) al mese di ottobre 2023 per un ammontare di euro
2.428,24 (duemilaquattrocentoventotto,24); Sarà onere esclusivo della signora restituire Pt_1 all' l'importo dei benefici goduti per l'acquisto della prima casa entro l'anno Controparte_2
2025 per l'importo dovuto.
- La signora ha già trasferito il proprio domicilio, con il consenso del sig. in Avezzano, Pt_1 Pt_2 via Garibaldi n.390. ù
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI -dato atto della indipendenza economica dei coniugi gli stessi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente agli assegni di mantenimento.
A seguito di sentenza di separazione, pubblicata da questo Tribunale in data 13.04.2024, passata in giudicato in data 13.5.2024, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., le parti hanno altresì richiesto di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Avezzano.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti E , in data 20.12.2023, hanno Parte_1 Parte_2
depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato in Avezzano (AQ) il giorno 03.06.2021, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
All'udienza dell'8 maggio 2025, dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Il Giudice ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
13.04.2024, passata in giudicato in data 13.5.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra E Parte_1
, celebrato in Avezzano (AQ) il 03.06.2021 con atto numero 15, parte I, Parte_2
anno 2021.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, 13 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo