Sentenza 5 febbraio 2018
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- 1. Ruba le offerte dei fedeli in chiesa, è furto aggravatoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 9 febbraio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2018, n. 5348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5348 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2018 |
Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel procedimento nei confronti di: AU OM, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 7/1/2016 del Tribunale di Asti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Olga Mignolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AU OM per il reato di furto a causa dell'intervenuta remissione della querela e previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. originariamente contestata.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti deducendo errata applicazione della legge penale. In particolare il pubblico ministero ricorrente eccepisce l'illegittima esclusione della contestata aggravante, ostativa al proscioglimento per remissione della querela, rilevando come per la giurisprudenza di legittimità la stessa ricorre anche nel caso in cui il furto venga perpetrato su cose che si trovino in luoghi privati, ma aperti al pubblico, come appunto avvenuto nel caso di specie ad oggetto la sottrazione del danaro depositato nella cassetta delle offerte di una chiesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Va innanzi tutto ricordato come per il consolidato orientamento di questa Corte - richiamato anche dal ricorrente - la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, prevista dall'art. 625, n. 7, c.p. sussiste anche nel caso in cui la cosa si trovi in luoghi privati, ma aperti al pubblico e sia soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua (ex multis Sez. 5, n. 9245/15 del 14 ottobre 2014, Felici, Rv. 263258, pronunzia questa che tra l'altro ha ad oggetto fattispecie identica a quella per cui si procede). Nessun dubbio può sussistere, dunque, sulla configurabilità della contestata aggravante nel caso di specie, erroneamente esclusa dal Tribunale, peraltro con motivazione eccentrica in quanto riferita alla ritenuta modesta entità del fatto. Ne consegue che il reato per cui è processo è perseguibile d'ufficio con conseguente irrilevanza della intervenuta remissione della querela comunque proposta ed illegittimità della pronunzia di non doversi procedere per tale ragione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. Così deciso il 22/11/2017 Il Presidente