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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/11/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2587 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa MAnnunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2587 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 19/06/2024, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MA ER Celani, elettivamente domiciliata, presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
E
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Controparte_1 C.F._2
Ciarrocchi, elettivamente domiciliato in Porto San IO, Via Simonetti n. 70, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.06.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche con riguardo ai figli minori, e entrambi nati in data 13.02.2009, hanno Persona_1 Persona_2
1 istato cumulativamente per la dichiarazione di separazione personale e per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, da loro contratto in Altidona, in data 02.10.2021, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Altidona al Numero 5, Parte I, Serie , Ufficio 1,
Anno 2021.
Per quanto di rilievo in questa sede, con riguardo alla pronuncia di divorzio le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, rilasciandosi fin da ora reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta di identità valida per l'estero ed anche prestano reciproco consenso all'iscrizione dei figli sui rispettivi passaporti ed alle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
2- i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, essi pertanto si impegnano a comunicare sulle questioni che riguarderanno i figli e le decisioni più importanti nell'interesse degli stessi, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei ragazzi;
3- I figli saranno collocati prevalentemente con la madre e pertanto l'abitazione familiare sita ad Altidona via Barbucci n.2 viene assegnata a Parte_1
4- I figli rimarranno a settimane alterne con il padre dal sabato dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con una piena collaborazione da parte di entrambi i genitori;
5- Durante le vacanze estive (giugno/luglio/agosto), il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni, da suddividersi in due periodi, non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno in base ai rispettivi piani ferie. Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore, alternando la vigilia di Natale ed il giorno di Natale. Durante le festività pasquali, i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, le giornate della Pasqua e del lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza dovrà, altresì, essere rispettata per tutte le ulteriori festività nel corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 15 Agosto, 1° novembre, 8 dicembre). I minori trascorreranno con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché il giorno della festa della mamma e della festa del papà.
6- il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad CP_1 Pt_1
€ 500,00 e pertanto di euro 250,00 in favore di ciascun figlio a titolo di contribuzione al mantenimento somma da rivalutarsi annualmente agli indici Istat;
7- L'assegno unico/assegno familiare verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_1
8- le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno: in via esemplificativa, sulla base delle linee guida delineate dal CNF, sono spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è prevista la previa concertazione: quelle per i libri scolastici e materiale didattico necessario di inizio anno,
2 iscrizioni scolastiche, assicurazioni, tasse scolastiche presso istituti pubblici e corsi pubblici, spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non ove l'iscrizione sia stata concordata, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva.
1)Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto dei libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la fine della convivenza e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero; 2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, attività scoutistica e similare, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: ulteriore attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, logopedia, fisioterapia, termali (et similia); 5) organizzazione ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Rimborso al genitore anticipatario: con riferimento alle spese da concordare, il genitore, che vorrà effettuare una spesa da concordare dovrà darne notizia all'altro per iscritto, (a mezzo sms anche WhatsApp
o telegram, email, fax, pec ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta
9- I coniugi, godendo entrambi di redditi autonomi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver diritto, l'uno verso l'altra, al mantenimento;
3 10- Al fine di definire ogni pendenza patrimoniale, regolamentazione tra le parti e quale contributo integrativo al mantenimento dei figli, i ricorrenti si obbligano ad effettuare entro e non oltre il 30.04.2025, in esecuzione degli accordi contenuti nel ricorso per separazione e di scioglimento del matrimonio con atto da stipulare innanzi al Notaio di Fermo, il trasferimento dei diritti di nuda proprietà ai figli Persona_3
e precisamente:
-Per quanto riguarda i diritti di nuda proprietà sull'immobile di Altidona Parte_1 distinto al Catasto Urbano di Detto Comune al Foglio 2 Particella 171 Subalterno 3 Classamento:
Rendita: Euro 568,10 Categoria A/2a), Classe 2, Consistenza 10 vani Indirizzo sito in VICOLO
AT BA n. 2 Piano T-1 di cui è piena proprietaria con riserva in suo favore sul bene del diritto di usufrutto vita natural durante, immobile libero da vincoli/gravami;
-Per quanto riguarda i diritti di nuda proprietà sull'immobile sito in Porto San Controparte_1
IO e distinto al Catasto Urbano Foglio 5 Particella 548 Subalterno 19 Classamento:
Rendita: Euro 596,51 Categoria A/2a), Classe 6, Consistenza 5,5 vani Indirizzo: VIA GINO PIERI n.
3 Piano T - 3 Dati di superficie: Totale: 92 m2 Totale escluse aree scoperte b): 90 m2 di cui è pieno proprietario con riserva in suo favore di usufrutto vita natural durante. Il Sig. si impegna ad CP_1 estinguere l'ipoteca entro e non oltre il giorno 31.03.2025 in modo da trasferire ai figli la nuda proprietà entro e non oltre il giorno 30.04.2025 libero da vincoli/gravami.
Tale trasferimento sarà è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n.
74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 dato che l'intesa definisce la separazione delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale
. 11-I coniugi dichiarano che ad avvenuto perfezionamento del rogito notarile avente ad oggetto i loro diritti sui beni di cui al superiore punto
10 hanno transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello patrimoniale, e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale”
Previo deposito delle parti delle note scritte in sostituzione delle udienze e della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., il Tribunale di Fermo, con sentenza n.
130/2024 del 25.07.2024, pubblicata in data 27.07.2024, ha pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Rimessa la causa sul ruolo del giudice istruttore ed attestata la definitività della sentenza di separazione, le parti, mediante il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni già formulate con riguardo alla domanda
4 congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n Altidona, in data 02.10.2021; CP_1
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5. nulla sulle spese
6. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altidona, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 30.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa MAnnunziata Taverna
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa MAnnunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2587 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 19/06/2024, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MA ER Celani, elettivamente domiciliata, presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
E
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Controparte_1 C.F._2
Ciarrocchi, elettivamente domiciliato in Porto San IO, Via Simonetti n. 70, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.06.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche con riguardo ai figli minori, e entrambi nati in data 13.02.2009, hanno Persona_1 Persona_2
1 istato cumulativamente per la dichiarazione di separazione personale e per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, da loro contratto in Altidona, in data 02.10.2021, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Altidona al Numero 5, Parte I, Serie , Ufficio 1,
Anno 2021.
Per quanto di rilievo in questa sede, con riguardo alla pronuncia di divorzio le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, rilasciandosi fin da ora reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta di identità valida per l'estero ed anche prestano reciproco consenso all'iscrizione dei figli sui rispettivi passaporti ed alle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
2- i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, essi pertanto si impegnano a comunicare sulle questioni che riguarderanno i figli e le decisioni più importanti nell'interesse degli stessi, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei ragazzi;
3- I figli saranno collocati prevalentemente con la madre e pertanto l'abitazione familiare sita ad Altidona via Barbucci n.2 viene assegnata a Parte_1
4- I figli rimarranno a settimane alterne con il padre dal sabato dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con una piena collaborazione da parte di entrambi i genitori;
5- Durante le vacanze estive (giugno/luglio/agosto), il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni, da suddividersi in due periodi, non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno in base ai rispettivi piani ferie. Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore, alternando la vigilia di Natale ed il giorno di Natale. Durante le festività pasquali, i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, le giornate della Pasqua e del lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza dovrà, altresì, essere rispettata per tutte le ulteriori festività nel corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 15 Agosto, 1° novembre, 8 dicembre). I minori trascorreranno con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché il giorno della festa della mamma e della festa del papà.
6- il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad CP_1 Pt_1
€ 500,00 e pertanto di euro 250,00 in favore di ciascun figlio a titolo di contribuzione al mantenimento somma da rivalutarsi annualmente agli indici Istat;
7- L'assegno unico/assegno familiare verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_1
8- le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno: in via esemplificativa, sulla base delle linee guida delineate dal CNF, sono spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è prevista la previa concertazione: quelle per i libri scolastici e materiale didattico necessario di inizio anno,
2 iscrizioni scolastiche, assicurazioni, tasse scolastiche presso istituti pubblici e corsi pubblici, spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non ove l'iscrizione sia stata concordata, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva.
1)Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto dei libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la fine della convivenza e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero; 2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, attività scoutistica e similare, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: ulteriore attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, logopedia, fisioterapia, termali (et similia); 5) organizzazione ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Rimborso al genitore anticipatario: con riferimento alle spese da concordare, il genitore, che vorrà effettuare una spesa da concordare dovrà darne notizia all'altro per iscritto, (a mezzo sms anche WhatsApp
o telegram, email, fax, pec ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta
9- I coniugi, godendo entrambi di redditi autonomi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver diritto, l'uno verso l'altra, al mantenimento;
3 10- Al fine di definire ogni pendenza patrimoniale, regolamentazione tra le parti e quale contributo integrativo al mantenimento dei figli, i ricorrenti si obbligano ad effettuare entro e non oltre il 30.04.2025, in esecuzione degli accordi contenuti nel ricorso per separazione e di scioglimento del matrimonio con atto da stipulare innanzi al Notaio di Fermo, il trasferimento dei diritti di nuda proprietà ai figli Persona_3
e precisamente:
-Per quanto riguarda i diritti di nuda proprietà sull'immobile di Altidona Parte_1 distinto al Catasto Urbano di Detto Comune al Foglio 2 Particella 171 Subalterno 3 Classamento:
Rendita: Euro 568,10 Categoria A/2a), Classe 2, Consistenza 10 vani Indirizzo sito in VICOLO
AT BA n. 2 Piano T-1 di cui è piena proprietaria con riserva in suo favore sul bene del diritto di usufrutto vita natural durante, immobile libero da vincoli/gravami;
-Per quanto riguarda i diritti di nuda proprietà sull'immobile sito in Porto San Controparte_1
IO e distinto al Catasto Urbano Foglio 5 Particella 548 Subalterno 19 Classamento:
Rendita: Euro 596,51 Categoria A/2a), Classe 6, Consistenza 5,5 vani Indirizzo: VIA GINO PIERI n.
3 Piano T - 3 Dati di superficie: Totale: 92 m2 Totale escluse aree scoperte b): 90 m2 di cui è pieno proprietario con riserva in suo favore di usufrutto vita natural durante. Il Sig. si impegna ad CP_1 estinguere l'ipoteca entro e non oltre il giorno 31.03.2025 in modo da trasferire ai figli la nuda proprietà entro e non oltre il giorno 30.04.2025 libero da vincoli/gravami.
Tale trasferimento sarà è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n.
74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 dato che l'intesa definisce la separazione delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale
. 11-I coniugi dichiarano che ad avvenuto perfezionamento del rogito notarile avente ad oggetto i loro diritti sui beni di cui al superiore punto
10 hanno transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello patrimoniale, e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale”
Previo deposito delle parti delle note scritte in sostituzione delle udienze e della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., il Tribunale di Fermo, con sentenza n.
130/2024 del 25.07.2024, pubblicata in data 27.07.2024, ha pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Rimessa la causa sul ruolo del giudice istruttore ed attestata la definitività della sentenza di separazione, le parti, mediante il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni già formulate con riguardo alla domanda
4 congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n Altidona, in data 02.10.2021; CP_1
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5. nulla sulle spese
6. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altidona, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 30.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa MAnnunziata Taverna
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