Sentenza 5 novembre 2020
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo proprietario di un bene sottoposto a confisca, acquistato in data antecedente il sequestro, erroneamente non citato nella fase della cognizione, può proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca "ex tunc" del provvedimento ablatorio, gravando sull'accusa, anche in tale procedimento, l'onere della prova della eventuale fittizietà dell'intestazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che non sussiste in tal caso alcun onere a carico del terzo proprietario di dimostrare la propria buona fede, non essendo la sua posizione assimilabile a quella del titolare di un diritto di credito).
Commentari • 3
- 1. Confisca di prevenzione: i poteri di difesa del terzo intestatarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2025
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”, richiamavano gli orientamenti nomofilattici, formatisi in subiecta materia, nei …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 gennaio 2025
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2020, n. 6745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6745 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2020 |
Testo completo
06745-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente Sent. n. sez. 2880/2020 -CC 05/11/2020 TERESA LIUNI R.G.N. 3458/2020 RAFFAELLO MAGI Relatore - DANIELE CAPPUCCIO ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG G. Diles, che ha chiesto l'accoglimento del xicorso;
ला -1 - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 novembre 2019 il Tribunale di Crotone - ha respinto la domanda di revoca (in Sezione per le misure di prevenzione procedura ex art.7 l.n.1423 del 1956) della confisca di un bene immobile introdotta dal terzo (mai citato in cognizione) SC GE.
1.1 In fatto, risulta che : a) la confisca è stata disposta in danno di TT RO;
b) SC GE risulta aver perfezionato l'acquisto dell'immobile con atto del 4 settembre 2009 trascritto il 9 settembre 2009, antecedente al decreto di sequestro (emesso in data 18 marzo 2010). -in sintesi-1.2 Pure a fronte di tali dati, il Tribunale osserva che il terzo (SC) non ha congruamente dimostrato la condizione di 'buona fede' all'atto dell'acquisto. In particolare, la prossimità temporale tra l'atto notarile di cessione del bene e l'avvio del procedimento di prevenzione è tale da determinare la considerazione della esistenza di una finalità di sottrarre il bene alla procedura di sequestro e confisca. -nelle forme di RMM 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione legge SC GE.
2.1 Con unico motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della disciplina regolatrice. Si evidenzia che la produzione documentale operata dal terzo aveva ampiamente dimostrato che l'atto di acquisto è venuto in essere in epoca antecedente alla emissione del provvedimento di sequestro dei beni riconducibili in tesi - - a TT RO. L'acquisto risulta finanziato da un mutuo contratto da SC GE. L'atto di acquisto, pur se trascritto, è stato del tutto ignorato in sede di cognizione, perché non ancora censito all'atto di deposito della proposta applicativa della misura. Da ciò è derivata la erronea convinzione del Tribunale della cognizione circa la permanenza della intestazione del bene alla coniuge del TT, con totale pretermissione e mancato esame della posizione del reale proprietario del bene, che era - per l'appunto - lo SC. Né risulta acquisita una prova della esistenza di rapporti pregressi tra il TT e lo SC tali da sostenere, pure a fronte della antecedenza temporale dell'acquisto, un sospetto di collusione. Del tutto sfornita di sostegno è pertanto la considerazione formulata dal Tribunale, basata su un mero 'sospetto' correlato alla tempistica degli eventi. 2 Si precisa infine che il bene in questione è rappresentato non già da un magazzino (come si legge nel testo del provvedimento impugnato) ma nella stessa abitazione del ricorrente.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Il Tribunale muove dalla erronea concettualmente e giuridicamente equiparazione della condizione del soggetto «proprietario formale» di un bene caduto in sequestro e confisca (perché ritenuto, in tesi, nella disponibilità del soggetto pericoloso) a quella del soggetto portatore di un interesse al riconoscimento di un credito sorto prima della emissione del sequestro (art.52 e ss. d.lgs. n.159 del 2011). Ed invero, nel caso del ricorrente che ha congruamente dimostrato la priorità dell'acquisto immobiliare rispetto al sequestro - non vi è alcun onere dimostrativo della 'buona fede', gravante - per converso sul titolare di un diritto di credito, pur - se assistito da garanzia reale (v. sul tema Sez. I n. 42238 del 18.5.2017, rv 270974, secondo cui nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a RM dimostrare l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell'onere di allegazione gravante sul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell'acquisto, nonché Sez. VI n.2269 del 2010 secondo cui la confisca di prevenzione prevede l'ablazione delle cose di cui il proposto disponga anche per interposta persona ma non di quelle di cui abbia definitivamente perso tale disponibilità).
3.2 Nel caso del terzo proprietario di un bene (per acquisto antecedente al sequestro) che si ipotizzi per qualsiasi ragione essere un titolare meramente - formale, con disponibilità effettiva del bene in capo al soggetto pericoloso (in quanto il bene 'deriva' dalla iniziativa economica di tale portatore di pericolosità) è l'accusa a dover introdurre nel procedimento di cognizione gli elementi di fatto idonei a sostenere, con logica e presuasiva armonizzazione valutativa, la fittizietà della intestazione. Tale pacifico approdo giurisprudenziale (per tutte, Sez. Un. n.4880 del 2015, Spinelli) non può certo tollerare eccezioni nell'ipotesi in cui il terzo -come nel caso sia stato (erroneamente) pretermesso in sede di cognizione. in esame- Da un vizio del procedimento (la mancata citazione del terzo in sede cognitiva) non può certo derivare un pregiudizio in danno del terzo o un ribaltamento della ripartizione degli oneri dimostrativi in sede esecutiva . 3 3.3 Va pertanto evidenziato che in sede di giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della decisione impugnata la ripartizione degli oneri dimostrativi - andrà operata secondo i principi che governano la fase della cognizione, con onere dimostrativo specifico della - eventuale - fittizietà della intestazione gravante sulla pubblica accusa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone - Sezione di Misure di Prevenzione.. Così deciso il 5 novembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe S(staterucia Raffaello Magi пова DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 FEB 2021 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA ee 4