Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2020, n. 6745
CASS
Sentenza 5 novembre 2020

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Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo proprietario di un bene sottoposto a confisca, acquistato in data antecedente il sequestro, erroneamente non citato nella fase della cognizione, può proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca "ex tunc" del provvedimento ablatorio, gravando sull'accusa, anche in tale procedimento, l'onere della prova della eventuale fittizietà dell'intestazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che non sussiste in tal caso alcun onere a carico del terzo proprietario di dimostrare la propria buona fede, non essendo la sua posizione assimilabile a quella del titolare di un diritto di credito).

Commentari3

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2025

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 31 gennaio 2025

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2020, n. 6745
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6745
Data del deposito : 5 novembre 2020

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