Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 1
Quando nei confronti di un imputato sia stata emessa in primo grado con la sentenza di riconoscimento della responsabilità penale anche la condanna generica al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale e, successivamente, in secondo grado sia stata, invece, pronunciata assoluzione per non aver commesso il fatto, pur senza esplicita pronunzia sulle statuizioni civili, legittimamente colui che abbia versato la provvisionale può richiederne la restituzione, in quanto la causa debendi che prima aveva trovato fondamento nella condanna penale è venuta meno con la successiva pronuncia di assoluzione piena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2002, n. 8301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8301 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST IU, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PALERMO, che lo difende, giusta procura speciale per Notar GO AR di Trapani del 27/10/00 rep. n. 30144;
- ricorrente -
contro
ST SS, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLINO, difeso dall'avvocato BARTOLO BELLET, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 329/00 del Tribunale di TRAPANI, emessa il 25/05/00 e depositata il 05/07/00 (R.G. 421/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza penale 15.1.1994 il pretore di Trapani dichiarò LL DA responsabile di appropriazione indebita in danno di LL SE, commessa dal 4.10.1988 sino all'agosto 1991, e lo condannò alla pena di Giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile, rimettendone la liquidazione in sede civile e concedendo la provvisionale di L.
5.000.000 con addebito sia delle spese del processo penale che di quelle di costituzione di parte civile.
Sulla scorta di tale sentenza LL SE precettò il LL DA del pagamento della provvisionale, più interessi legali, cui LL DA fece fronte con il versamento della somma di L. 6.220.000.
Tale sentenza veniva impugnata dall'imputato e la Corte d'Appello di Palermo con sentenza 8.7.96 assolveva l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste e condannava il querelante LL SE al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
A seguito di ciò ST DA chiedeva in via monitoria la restituzione della somma versata a titolo di provvisionale con l'aggiunta di spese e interessi maturati, pari a L.
2.464.000 e di L. 11.598.898 per spese legali da lui sostenute.
Il pretore di Trapani con decreto ingiuntivo n. 33 del 21.1.97 intimava al LL SE di pagare al ricorrente la complessiva somma di L. 19.062.000 più interessi e spese per L.
1.026.000. Con citazione del 6.3.97 LL SE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, e spiegava domanda riconvenzionale di pagamento della somma di L. 900 milioni a titolo risarcitorio, su cui teneva a trattenere la somma versata dal LL DA a titolo di compensazione.
Deduceva l'opponente che la condanna alle spese dei due gradi di giudizio penale doveva intendersi riferita alle sole spese del procedimento penale e che la somma versata dal LL DA a titolo di provvisionale non poteva essere ripetuta, in quanto la Corte d'Appello, in sede penale, non aveva escluso, bensì aveva confermato l'illecito civile commesso dall'imputato nella gestione del patrimonio ereditario senza modificare le statuizioni civili emesse dal pretore in sede penale e il LL DA non se n'era doluto, omettendo di proporre la relativa impugnazione. Il pretore di Trapani, rimessa la riconvenzionale al tribunale, competente per valore, con sentenza 15.8.99, in accoglimento del primo motivo dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a rifondere a LL DA la somma di L.
7.464.000 a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi legali. Tale decisione è stata confermata dal tribunale di Trapani con sentenza n. 329 del 25.5.2000, che, rigettando l'appello avanzato da LL SE, ha rilevato che, indipendentemente dall'omessa pronuncia sul punto, l'assoluzione dell'imputato aveva cancellato il presupposto della condanna alla provvisionale, ragione per la quale il pagamento effettuato a tale titolo dall'imputato era senz'altro ripetibile a sensi dell'art. 2033 c.c., costituendo un indebito oggettivo.
Per la cassazione della decisione ricorre il LL SE esponendo tre motivi.
Resiste con controricorso LL DA con salvezza delle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 539 e 654 c.p.p., nonché violazione di legge e carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che l'assoluzione dell'imputato da reato di appropriazione indebita, perché il fatto non sussiste i costituisce implicito rigetto dell'azione risarcitoria proposta in sede penale, e si sostiene, invece, che l'omessa pronuncia del giudice penale d'appello sulle statuizioni civili adottate dal pretore penale, in assenza dell'impugnazione dello stesso imputato, quale soggetto interessato alla loro eliminazione, ha reso possibile il giudicato implicito sulla condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale.
Indubbiamente una pronuncia esplicita sull'azione civile per risarcimento danno da parte del giudice penale d'appello avrebbe chiarificato i rapporti tra le parti, specialmente in considerazione della nuova posizione assunta dalla parte civile nel processo penale e del fatto che l'impugnazione della sentenza penale pretorile da parte dell'imputato aveva riguardato non solo la condanna penale, ma anche le statuizioni civili.
Ben vero, una delle innovazioni più rilevanti del nuovo processo penale è costituita dalla netta separazione del rapporto civilistico da quello propriamente penale, nel senso che la figura della parte civile è stata depurata da ogni profilo d'accusa penale e ricondotta nell'ambito di una disciplina rigorosamente civilistica, che vede l'attore che opera nel processo penale per far valere il suo diritto alla restituzione o al risarcimento del danno e l'imputato e il responsabile civile tesi a contrastare l'avversa pretesa civilistica.
Tuttavia, non può non rilevarsi che la condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale trovava la sua causa debendi nella condanna penale dell'imputato in ordine al reato di appropriazione indebita e che la stessa causa debendi è venuta meno con l'assoluzione piena dell'imputato dallo stesso reato in sede d'appello. D'altro canto, nemmeno può escludersi l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza penale d'appello per l'implicito rigetto dell'azione risarcitoria, giacché, tenuto conto che la decisione adottata era costituita dall'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, in quanto tale, preclusiva dell'azione risarcitoria in sede civile per lo stesso fatto-reato, era interesse della stessa ottenere un sindacato di legittimità che, escludendo l'illiceità penale del fatto, escludesse altresì la sua pretesa risarcitoria (Corte Cost. 1^/1970).
Conseguentemente, attesa la preclusione dell'azione risarcitoria per lo stesso fatto preso in considerazione in sede penale, non hanno fondamento giuridico i restanti due motivi di ricorso basati entrambi sull'erroneo presupposto della sopravvivenza della condanna generica al risarcimento del danno espressa nella sentenza penale pretorile:
più specificamente sull'identità dell'illecito accertato in sede penale e del fatto-reato.
Ed invero, con il secondo motivo si deduce il vizio, ex art. 112 c.p.c., di omessa pronuncia del tribunale civile sull'eccezione di compensazione, avanzata davanti al pretore civile nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
con il terzo motivo si lamenta l'omessa sospensione dell'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 295 c.p.c. sul rilievo che in sede penale sarebbe rimasto accertato l'illecito del LL DA nella gestione dell'eredità, come tale comportante la facile e pronta liquidazione del debito opposto in compensazione.
In particolare la decisione impugnata non aveva il dovere di esaminare una presunta eccezione di compensazione desumibile dall'avvenuta proposizione di una domanda riconvezionale. Parimenti del tutto infondata la doglianza dell'omessa sospensione del giudizio sull'ingiunzione, in attesa dell'altro relativo ai crediti richiesti all'ingiunto. Infatti la decisione impugnata (pag. 5) ha dichiarato espressamente che tra le due cause non ricorre alcune delle ipotesi previste dall'art. 295 c.p.c. non essendo le due cause legate da un nesso di dipendenza o di pregiudizialità.
In conclusione il ricorso non merita di essere accolto e va pertanto respinto. Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra le parti, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002