Sentenza 17 luglio 2008
Massime • 1
In tema di ricusazione, il mero rigetto, al termine dell'acquisizione delle prove, della richiesta di ammissione di una nuova prova per testi, non costituisce, di per sè, indebita manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2008, n. 31882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31882 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 17/07/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1931
Dott. ROTUNDO EN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 19837/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON CA EN;
avverso l'ordinanza in data 17-4-08 della Corte di Appello di SI;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. EN Rotundo;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
ON CA EN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che in data 17-4-08 ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione da lui avanzata in data 8-4-08 nei confronti della "dr.ssa Mangano, Presidente della Corte di Assise, sez. 2^, e dei membri della predetta Corte di Assise", nel proc. n. 1/05 R.G. Assise del Tribunale di SI.
Il ricorrente in primo luogo lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 37 e 38 c.p.p., sostenendo che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, la causa di ricusazione sarebbe insorta nel corso dell'udienza dibattimentale del 8-4-08 e sarebbe stata tempestivamente dedotta dal suo difensore entro il termine di detta udienza, non essendo stato in grado di allegare l'ordinanza della Corte di Assise di SI (nella quale il Presidente avrebbe manifestato il proprio convincimento circa l'esito del processo) "solo per un problema logistico". Deduce poi la manifesta illogicità della ordinanza impugnata in riferimento alla asserita manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione.
Il ricorso è infondato.
Al di là del rilievo relativo alla mancata allegazione dell'ordinanza dibattimentale, la Corte di Appello di SI ha correttamente osservato che il mero rigetto, al termine della acquisizione delle prove, della richiesta di ammissione di nuova prova per testi (impugnabile nei modi di legge) non costituiva, con tutta evidenza, di per sè, da parte del Giudice, manifestazione indebita del proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione ai sensi dell'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. B). Si tratta di decisione non soltanto congruamente motivata, ma anche adottata in perfetta aderenza a consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in proposito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008