Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 5
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che la relativa eccezione non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Nella coassicurazione, l'effetto della clausola di delega è solo quella di conferire all'assicuratore un potere di rappresentanza. Consegue che l'assicuratore delegato in nome degli assicuratori deleganti non si obbliga verso il contraente assicurato a pagare l'intera indennità, continuando egli ad essere tenuto nei limiti della quota di sua pertinenza e, per il resto, in nome e per conto degli altri coassicuratori.
L'art. 1588 cod. civ., per il quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che a tal fine non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sè l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.
La ricorrenza di un contratto di coassicurazione, nel quale cioè lo stesso rischio venga ripartito per quote fra più assicuratori (art. 1911 cod. civ.), non può essere esclusa per il solo fatto che la relativa polizza sia stata sottoscritta da uno soltanto di detti assicuratori, atteso che, vertendosi in tema di rapporto soggetto alla forma scritta "ad probationem" (non "ad substantiam"), a norma dell'art. 1888 cod. civ., deve riconoscersi la possibilità di dimostrare la suddetta coassicurazione anche mediante atti scritti diversi dalla medesima polizza.
La totale distruzione dell'immobile locato a seguito di incendio comporta, secondo i principi generali, l'estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile, sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita; ove, peraltro, il conduttore non superi la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1588 cod. civ. e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento, al locatore spetta il risarcimento del danno, che deve in tal caso comprendere anche i canoni dovuti in base al contratto e fino allo spirare convenzionale dello stesso, a titolo di mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione dal locatore non voluto ne' altrimenti determinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4799 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTAI SPA, in persona dei suoi legali, rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato D'AMELIO PIERO, che la difende unitamente agli avvocati MINUTOLO BONAVENTURA, TRIFIRÒ SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ME LE, OL DI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 15693/98 proposto da:
ME LE, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato RICCI PIETRO, che lo difende unitamente all'avvocato MONTEVERDE MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OL DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato CASSIETTI PIERLUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n^. 15956/98 proposto da:
ME LE, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato RICCI PIETRO, che lo difende unitamente all'avvocato MONTEVERDE MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RIUNIONE ADRIATICA SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO 29, presso lo studio dell'avvocato D'AMELIO PIERO, che lo difende unitamente agli avvocati TRIFIRÒ SALVATORE, BONAVENTURA MINUTOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
OL DI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 472/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 20/2/98, depositata il 22/04/98; RG. 921/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco Trifone;
udito l'Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI (per delega avv. Piero D'Amelio);
udito l'Avvocato RICCI PIERO;
udito l'Avvocato MARIO MENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, assorbito il 2^ del ricorso principale;
rigetto dei ricorsi incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto del 1^ aprile 1987 RD LL riceveva in locazione dal proprietario ID PO un immobile sito in Novara per uso di magazzino commerciale e stipulava successivamente con la società Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. polizza assicurativa per i danni che avrebbero potuto subire le attrezzature, l'arredamento, la merce nonché il fabbricato in suo godimento. In data 6.5.1988 un incendio si sviluppava nel laboratorio del LL e danneggiava gravemente anche il fabbricato, per cui, a seguito di denuncia di sinistro effettuata dal conduttore LL, la R.A.S. PA offriva al proprietario-locatore PO, a ristoro dei danni subiti dal fabbricato, la somma di lire 64.169.480, oltre l'importo di lire 27.380.528 per supplemento di indennità da corrispondere dopo l'avvenuta riparazione dell'immobile. Con citazione del 28.12.1988 ID PO - assumendo che il conduttore non aveva provveduto all'integrale risarcimento dei danni arrecatigli, avendo soltanto versato, per il tramite della società di assicurazione R.A.S. PA, somme in acconto - conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Novara esso conduttore RD LL per ottenerne la condanna al risarcimento del pregiudizio complessivamente patito, comprensivo dei danni al fabbricato e dei canoni di locazione non corrispostigli.
Il convenuto contrastava la domanda, contestando la sussistenza della sua responsabilità; deduceva, comunque, che la entità dei danni arrecati all'attore doveva essere quantificata nella complessiva somma di lire 78.500.000 (secondo l'importo calcolato dalla sua società di assicurazione) e non invece determinata nella maggiore somma di lire 131.600.000, pretesa dal locatore;
chiedeva, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa la R.A.S. PA perché lo manlevasse da tute le richieste avanzate nei suoi confronti. La società RA PA, citata in giudizio, si costituiva ed eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della chiamata in causa, giacché la polizza aveva ad oggetto una assicurazione contro i danni per ciò che riguardava il fabbricato, onde l'assicurato non poteva invocare alcuna garanzia di responsabilità civile. In via successivamente. gradata, la società assumeva la parziale sua carenza di legittimazione passiva, poiché la polizza in oggetto era stata emessa in coassicurazione con la società AT PA e con ripartizione delle quote in ragione, rispettivamente, del 70% e del 30%; riteneva, in ogni caso, di avere assolto a tutti i suoi obblighi contrattuali sulla base di una valutazione peritale dei danni condotta a termini di polizza.
All'esito di consulenza tecnica di ufficio, diretta a stabilire la entità dei danni, il tribunale di Novara, con sentenza del 23.5.1995, dichiarata la responsabilità del conduttore LL ai sensi dell'art. 1588 cod.civ., quantificava il danno all'immobile in lire 85.264.000; condannava il conduttore a versare all'attore, quale differenza ancora dovuta tra il suddetto importo e quanto già versato dall'istituto assicuratore, la somma di lire 21.094.520, con rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dall'aprile 1989 al saldo, nonché la somma ulteriore di lire 28.500.000 per lucro cessante per i canoni di locazione per il periodo dal giugno 1988 al marzo 1993; rigettava le domande del LL nei confronti della RA PA, avendo la società corrisposto la somma di lire 64.169.480, superiore alla quota del 70% del danno indennizzabile;
condannava il convenuto LL, alle spese del giudizio a favore del PO;
compensava interamente le spese processuali tra lo stesso LL e la RA SPA.
Sulla impugnazione di RD LL (diretta ad ottenere, nei confronti del locatore PO, declaratoria di insussistenza della sua responsabilità ai sensi dell'art. 1588 cod.civ. e di insussistenza dell'obbligo risarcitorio per canoni;
nonché, nei confronti della RA PA, declaratoria di manleva anche per il restante 30% dei danni al fabbricato) e sulla impugnazione incidentale della società di assicurazione, sul capo relativo alla compensazione delle spese, la Corte di appello di Torino, con sentenza dep. il 22.4.1998, affermava la legittimazione passiva della RA PA in ordine a tutte le pretese avanzate nei suoi confronti dal LL;
dichiarava la società tenuta a corrispondere l'indennizzo per l'intero e non nella sola quota del 70%; la condannava, perciò, a corrispondere l'ulteriore importo di lire 21.094.520, da rivalutare dall'aprile 1984; confermava nel resto la pronuncia di primo grado;
compensava interamente tra le parti le spese del grado. I giudici di appello ritenevano che il conduttore, ai sensi dell'art. 1588 cod.civ., non aveva dato la prova della non imputabilità
dell'incendio; consideravano che il contratto di assicurazione concluso dal LL era da qualificare come vera e propria assicurazione della responsabilità civile;
ritenevano che, pur risultando dallo stesso contratto in capo alla RA PA una ripartizione pro-quota del rischio assicurato, non veniva chiaramente indicata come coassicuratrice l'altra società AT PA. Per la cassazione della sentenza la RA PA e RD LL hanno proposto distinti ricorsi, affidati, rispettivamente, a due e tre motivi.
Al ricorso della RA PA resiste il LL con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato fondato su un solo motivo, questo contrastato dal controricorso della società. Resiste, altresì, con controricorso, alla impugnazione del LL nei suoi confronti, ID PO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, distinte impugnazioni della medesima sentenza, debbono essere riuniti.
Con il primo mezzo di doglianza del ricorso n. 15693/98 il ricorrente RD LL - denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1588 cod.civ. nonché la mancata e manifesta illogicità della motivazione della impugnata sentenza su un punto decisivo della controversia anche con riferimento all'art. 1218 stesso codice - lamenta che il giudice di merito, pur avendo affermato che non era stata fornita la prova che l'incendio della cosa locata era da imputare ad esso conduttore, ne aveva, tuttavia, ritenuto la responsabilità, senza considerare che in sede penale era stato escluso qualsiasi indizio a suo carico con il provvedimento di archiviazione in ordine ai reati di incendio doloso o colposo nonché alle altre fattispecie criminose di cui agli artt. 436, 437, 424, 451 e 642 cod. penale. La censura non è fondata.
L'obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'uso e nel godimento della cosa locata comprende essenzialmente l'adozione delle misure idonee ad evitare la perdita ed il deterioramento del bene e, tra le possibili cause di detti eventi, la norma dell'art. 1588, 1^ comma, cod.civ. considera l'incendio, per cui non prevede una disciplina diversa in deroga a quella generale, anche per tale causa stabilendo che sussiste la responsabilità del conduttore qualora lo stesso non provi che la perdita o il deterioramento siano accaduti per causa a lui non imputabile.
Nella interpretazione della norma la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo, più dettagliatamente, di rilevare che la presunzione di colpa, sancita dalla citata norma a carico del conduttore, può essere vinta solo mediante la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non è a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico (
Con il secondo mezzo di doglianza il ricorrente censura la impugnata decisione perché il giudice di merito avrebbe erroneamente posto a suo carico il pagamento dei canoni di locazione sino alla scadenza del termine pattuito della locazione, nonostante l'automatica ed immediata risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ed il conseguente effetto estintivo dell'obbligazione per i canoni. Anche detta censura non ha pregio.
È indubbio che la perdita definitiva dell'immobile locato a seguito della totale sua distruzione, anche se dovuta ad incendio, comporta, secondo i principi generali la estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile, sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita.
Nella specie, tuttavia, siccome il giudice di merito bene ha precisato, la condanna del conduttore al pagamento di somma, pari all'ammontare dei canoni che sarebbero stati versati a titolo di corrispettivo del godimento del bene, è stata pronunciata in virtù dell'obbligo risarcitorio dei danni, derivanti dalla risoluzione del contratto per fatto addebitabile al conduttore a titolo di inadempimento. Invero, è del tutto pacifico che il risarcimento, spettante al locatore ai sensi dell'art. 1588 cod.civ., deve comprendere pure i canoni dovuti in base al contratto fino allo spirare dello stesso, come importo riconosciutogli per il suo mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione da lui non voluto ne' altrimenti determinato (
In tema di interpretazione della norma di cui all'art. 1227 cod.civ., questa Corte, in indirizzo ormai del tutto pacifico (da ultimo:
con la conseguenza che mentre nella ipotesi del primo comma il giudice deve proporsi di ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali possa essere ricavata la colpa concorrente causale dello stesso;
nella ipotesi di cui al secondo comma della norma, nella quale il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, la relativa eccezione integra una eccezione in senso stretto, che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Del principio di cui al secondo comma dell'art. 1227 cod.civ. certamente deve farsi applicazione anche in tema di contratto di locazione, onde, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, il locatore ha titolo per pretendere per danni quanto avrebbe potuto conseguire se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto, tuttavia, l'utile ricavato (o che con l'uso della normale diligenza avrebbe potuto ricavare) dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione anticipata del contratto ed il termine di convenzionale durata del rapporto inadempiuto. Tuttavia, nel caso di specie, non avendo il ricorrente mai eccepito nel giudizio di merito che il danno non poteva comprendere anche il pregiudizio che il locatore avrebbe potuto evitare usando della sua normale diligenza, il motivo di ricorso deve considerarsi inammissibile sotto entrambi i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.
Il ricorso n. 15693/98 del LL deve, perciò, essere rigettato. Con il primo mezzo di doglianza del ricorso n. 14217/98 la ricorrente società RA PA - denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e la errata applicazione delle norme di cui agli artt. 1911, 1888 e 1362 cod.civ. ed all'art. 116 c.p.c. nonché la omessa, incongrua ed illogica motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla sussistenza del riparto coassicurativo ed alle conseguenze di esso - critica la impugnata sentenza e ne chiede a riguardo l'annullamento, in quanto, pur in presenza di una ripartizione del rischio assicurativo pro-quota tra essa società istante e la società AT PA, la Corte territoriale aveva escluso la esistenza della coassicurazione ex art. 1911 cod.civ. nella considerazione che il contratto era stato sottoscritto soltanto dalla RA PA;
che non risultava mai indicata la "veste" che la coassicuratrice avrebbe assunto verso l'assicurato; che, dovendosi ritenere, in base alla interpretazione del contratto in senso favorevole all'assicurato, che alla coassicuratrice RA PA era stata attribuita, quale delegataria, l'intera legittimazione processuale, conseguentemente la stessa compagnia di assicurazione, legittimata a resistere alla intera pretesa del danneggiato, doveva essere condannata a manlevare l'assicurato LL in ordine a tutti i danni relativi al capannone, salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'altro assicuratore quanto al recupero della quota di indennizzo di pertinenza della coassicuratrice AT PA. La censura è fondata e deve essere accolta, con la conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata e con il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Secondo la nozione che ne dà la norma dell'art. 1911 cod.civ., il contratto di coassicurazione si ha qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle medesime cose "sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate", per cui ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto, sottoscritto da tutti gli assicuratori. Si realizza in tal modo - siccome bene è stato evidenziato in dottrina - una struttura oggettivamente unitaria del negozio (avente ad oggetto il medesimo rischio ovvero rischi diversi riguardanti lo stesso bene), ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, che, d'accordo tra loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al rischio, per cui, in presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte caratterizzate dalla parziarietà, viene ad essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso (ex plurimis:
La sottoscrizione della polizza da parte di uno soltanto degli assicuratori, che dichiari di assumere con altri pro-quota l'obbligazione di pagamento dell'indennità, può derivare dal fatto che tutti i coassicuratori affidino ad uno solo di essi il potere di stipulare il contratto anche in nome e per conto degli altri, mediante attribuzione al sottoscrittore di un potere di rappresentanza in virtù di cd. clausola di delega o di guida (generalmente inquadrata nello schema del mandato con rappresentanza), la quale può, nella prassi, comprendere pure l'incarico di gestire la polizza, con delega a compiere, altresì, una serie di altri atti successivi, quali la riscossione e la ricezione di comunicazioni dell'assicurato, il rilascio di dichiarazioni e quietanze nonché, eventualmente, il pagamento dello stesso indennizzo. In tale ultima ipotesi, con l'incarico, conferito alla compagnia, del pagamento dell'indennizzo, la compagnia delegataria assume la legittimazione a resistere in giudizio alla pretesa dell'assicurato anche in rappresentanza del coassicuratore (
Nella ipotesi di specie, al sentenza impugnata, rispetto a tutto quanto innanzi evidenziato da questo giudice di legittimità, innanzitutto, si basa sulla errata interpretazione della legge laddove, negando la sussistenza della coassicurazione per il fatto che la polizza sia stata sottoscritta dalla sola società RA PA, si pone in contrasto con il principio per il quale la sottoscrizione del contratto da parte di una sola impresa di assicurazione non può essere assunta come elemento decisivo per escludere la fattispecie ex art. 1911 cod.civ. (
Inoltre, la medesima sentenza assolutamente non spiega secondo quali altre modalità - pur nella precisa indicazione che tra la società RA PA e la società AT PA la copertura dell'unico rischio assicurativo veniva ripartito nella misura, rispettivamente, del settanta e del trenta per cento - sarebbe dovuta risultare la "veste" di assicuratrice della società AT PA.
Infine, la Corte di merito, ritenendo che dalla interpretazione del contratto risulta che alla coassicuratrice RA PA era stata conferita, con clausola di deroga, l'intera legittimazione processuale, con detto accertamento smentisce implicitamente la precedente sua conclusione di insussistenza della coassicurazione;
condanna la stessa RA PA in proprio al pagamento della indennità per l'intero, evidentemente supponendone la responsabilità solidale dato che ammette la eventuale rivalsa nei confronti "dell'altro coassicuratore" mentre, invece, avrebbe dovuto ritenerne la responsabilità in proprio per la sola quota, per la eventualità della sussistenza di una coassicurazione, ovvero, nella eventualità di ritenuta inesistenza di un rapporto ex art. 1911 cod.Iciv., giustificarne la condanna per l'intero, oltre che in virtù del contratto per la quota del settanta per cento, per il diverso effetto giuridico della responsabilità del "falsus procurator" ex art. 1398 cod.civ., per avere contrattato come rappresentante della AT PA
senza averne i poteri o eccedendo i limiti della facoltà conferite. Il giudice di rinvio, in applicazione dei principi di diritto enunciati, provvederà, di conseguenza, ad eliminare la contraddittorietà della motivazione della impugnata sentenza, attenendosi ai principi di diritto enunciati.
Con il secondo motivo del ricorso - denunciando la violazione e la mancata applicazione della norma di cui all'art. 1224 cod.civ. nonché il vizio di motivazione sul punto - la ricorrente società lamenta che la Corte di merito, anche se con riferimento alla quota di indennità che assume essere della AT PA, aveva erroneamente statuito che gli interessi di legge dovevano essere calcolati sul capitale rivalutato.
La censura non è ammissibile, poiché essa costituisce motivo nuovo non proposto già con l'appello, siccome dà atto la medesima sentenza impugnata, la quale specifica che la statuizione di primo grado circa la rivalutazione e gli interessi non è stata oggetto di doglianza in sede di gravame.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, avanzato per la ipotesi di accoglimento del ricorso principale della RA PA nei suoi confronti, RD LL denuncia il vizio di motivazione della impugnata sentenza in quanto i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare e decidere la sua richiesta di condanna della società al pagamento dell'indennità per l'intero in virtù del riconoscimento del debito dalla stessa effettuato nella sua comparsa di costituzione in primo grado.
Il ricorso incidentale deve esso pure essere dichiarato inammissibile in quanto trattasi di censura che non risulta essere stata proposta con l'appello, avendo con la impugnazione della sentenza di primo grado il LL richiesto soltanto che la condanna della RA PA fosse estesa anche al restante trenta per cento dell'indennità gravante sull'assicuratrice AT PA e, perciò, in base al titolo obbligatorio della responsabilità derivante dal contratto di assicurazione. Pertanto la questione della diversa "ratio" del riconoscimento del debito - che pure poteva in quella sede essere invocata, ancorché subordinatamente all'azione esperita - costituisce in questa sede di legittimità un tema di indagine nuovo, che non risulta devoluto già ex art. 346 c.p.c. Il giudice di rinvio innanzi indicato provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale n. 14217/98 della RA PA e ne dichiara inammissibile il secondo;
rigetta il ricorso n. 15693/98 di RD LL e dichiara inammissibile il ricorso incidentale n. 15956/98 dello stesso LL;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001