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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa
Valentina Gigante, lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.4.25, pronuncia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6115/2017 r.g.a.c. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Ciccarelli e dall'Avv. Stabilito Gianluigi Ramaglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Caserta, alla Via S. Carlo n. 200;
ATTORE
E
, C.F. , , C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, , C.F. , rappresentati e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Riello Piero, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua Vetere, alla Via G.M. Bosco n. 65;
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
, e , esponendo:
[...] Controparte_1 Controparte_3 1) di essere proprietario, in qualità di erede di e congiuntamente Persona_1 Parte_2
ai germani , e , dei seguenti beni: Fabbricati Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
F.9 p.lla 5354 sub 10, F.9 p.lla 5354 sub 11, F.9 p.lla 3108 sub 04, F.9 p.lla 3108 sub 03, F.9 p.lla
2890, Terreno F.9 p.lla 3127;
2) che i germani provvedevano all'apertura della successione di e Persona_1 Parte_2
3) che, benché non si fosse addivenuti ad uno scioglimento della comunione e/o ad un accordo di ripartizione dell'asse ereditario, i convenuti si sono impossessati dei predetti immobili ove oggi risiedono, senza mai provvedere al soddisfo della propria quota né al pagamento di eventuali canoni per l'utilizzo dei beni in comproprietà;
4) di aver pagato, una volta deceduti e tutte le spese inerenti agli Persona_1 Parte_2 immobili dell'asse ereditario, ivi comprese IMU e altre utenze domestiche relative all'immobile in cui risiede, nonché tutte le spese relative all'accatastamento di alcuni locali Controparte_1 appartenenti all'asse ereditario;
5) di aver fatto redigere apposita perizia, allegata, al fine di ottenere un'equa ripartizione dell'asse ereditario;
6) che gli spetta il subentro nelle proprietà appartenenti all'asse ereditario o il risarcimento dell'interesse leso del valore della quota a lui spettante pari a ¼, oltreché del danno per il mancato utilizzo degli immobili e delle spese sostenute;
7) di aver tentato una bonaria soluzione della controversia, dapprima invitando le parti in mediazione, successivamente partecipando, su invito dei convenuti, alla procedura di negoziazione assistita, in occasione della quale le parti concordemente programmavano una serie di incontri, poi mai rispettati;
8) di aver diritto, ai sensi dell'art. 1111 c.c., allo scioglimento della comunione ordinaria esistente sul descritto compendio immobiliare.
Alla luce delle esposte circostanze, l'istante ha concluso chiedendo: “A - Dichiarare la divisione giudiziale dell'asse ereditario in premessa descritto, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, come descritto in perizia dal Geometra o secondo un comodo Persona_2 progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio che il Giudicante riterrà di nominare;
B - In subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore dell'attore, stante la lesione di legittima patita e le spese dallo stesso effettuate per l'intero ceppo ereditario, con obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore dei convenuti;
C – In estremo subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote ( 1/4 a testa) salvo l'equo indennizzo per i danni subiti dall'odierno attore;
D- Condannare le parti convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario. E - Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege”.
Si sono costituiti in giudizio , e , i quali hanno Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
dal loro canto eccepito:
1) preliminarmente, di non aver partecipato alla divisione bonaria dei beni immobili per ragioni prettamente economiche, non essendo in grado di sostenere i relativi costi;
2) l'improcedibilità della domanda, per non aver l'attore dimostrato l'adempimento dell'obbligo di mediazione;
3) che la ricostruzione dei fatti contenuta in citazione non è veritiera, in quanto non si tratta di uno scioglimento di una comunione ordinaria bensì ereditaria;
4) che, peraltro, la madre delle parti in causa, deceduta il 26.11.2007, ha lasciato Parte_2
quale unico bene un fabbricato sito in Maddaloni identificato al f. 9 n.5354 sub. 11, per una quota pari ad 1\2; che deceduto successivamente, ha lasciato i seguenti beni immobili: Persona_1
fabbricato sito in Maddaloni, identificato al f. 9 n.5354 sub. 10 per una quota pari ad 4\12, fabbricato sito in Maddaloni identificato al f. 9 n.5354 sub. 11 per una quota pari ad 4\12, fabbricato sito in
Maddaloni identificato al f. 9 n.5354 sub. 2890 per una quota pari ad 1000\1000, fabbricato sito in
Maddaloni al f. 9 n.5354 sub. 3108 per una quota pari ad 4\12, un terreno in Maddaloni al f. 9 n. 3127 per una quota pari ad 4\12;
5) che tale chiarimento appare necessario in quanto né dalla citazione né dall'allegata perizia emerge la precisa indicazione delle quote di proprietà oggetto della divisione;
6) che, ancora, l'attore non ha allegato la documentazione relativa alla trascrizione della domanda giudiziale, i titoli di provenienza e la certificazione ipocatastale, per cui la domanda, in mancanza di tale documentazione, appare improcedibile;
7) che, nel merito, la perizia prodotta dall'attore non fornisce i criteri di stima adottati per la valutazione degli immobili, non dà atto dello stato di vetustà dell'immobile, non indica se trattasi di beni dotati di licenza edilizia né se ivi insistono opere abusive;
8) che, ancora, l'attore non ha provato di aver sostenuto spese inerenti agli immobili dell'asse ereditario, per cui la domanda di risarcimento è infondata;
9) che, ancora, le somme per l'occupazione dei beni ereditari, ove riconosciute, saranno dovute a partire dalla data del decesso di in quanto, come coniuge superstite, quest'ultimo aveva il Persona_1
diritto di concedere l'uso dei beni ai propri figli ai sensi dell'art. 540 c.c.; che, infatti, il predetto concesse ai propri figli di rimanere nei beni immobili oggetto della comunione ereditaria. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo, con ordinanza del 14.3.19, ritenute ininfluenti le istanze istruttorie articolate da parte attrice -non risultando formulata alcuna domanda di rendiconto-, ritenuti altresì insussistenti, alla luce della documentazione versata in atti, i presupposti per procedere alla nomina di un c.t.u., ha considerato la causa matura per la decisione, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.20. A seguito di una serie di rinvii concessi in ragione del carico del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata, per la discussione, all'udienza del 17.4.25 e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda di scioglimento della comunione è infondata e va respinta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va rigettata l'eccepita improcedibilità per omessa instaurazione della mediazione, che risulta diversamente introdotta e portata a termine da parte attrice (cfr. verbale negativo del 3.4.18).
Sempre preliminarmente, deve darsi atto della inammissibilità della nota di trascrizione prodotta da parte attrice in data 29.11.18, giacché tardiva.
Venendo al merito, giova succintamente premettere che, sebbene i condividenti non siano tenuti, ai fini della procedibilità della domanda, a produrre i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relative all'immobile da dividere -di cui all'art. 567 c.p.c.-, e sebbene gli stessi, ai fini dell'accoglimento della domanda, non siano nemmeno tenuti, anche in presenza di contestazioni, a fornire quella rigorosa prova della proprietà richiesta in caso di rivendicazione, la divisione presuppone pur sempre la previa verifica dell'appartenenza dei beni alla comunione (Cass. civ. nn. 1309/1966, 4828/1994,
10067/2020).
Ebbene, nel caso che occupa, l'istante non ha in primo luogo dimostrato di essere succeduto mortis causa, assieme ai convenuti, nella titolarità degli immobili asseritamente facenti parte dell'asse ereditario. Non risulta infatti in atti alcuna certificazione (quale un certificato di morte o uno stato di famiglia) idonea a dimostrare l'avvenuto decesso di e nonché il Persona_1 Parte_2
rapporto di filiazione esistente tra questi ultimi e le parti in causa, da cui discende la qualità di eredi delle predette (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 31695/2019). Si rammenta al riguardo che, secondo un indirizzo della Suprema Corte, qui condiviso, il rapporto di parentela con il de cuius -che conferisce, ex art. 565 c.c., la qualità di erede- va provato tramite gli atti dello stato di civile, salvo che questi ultimi siano andati distrutti o smarriti (circostanza non ricorrente nella fattispecie), nel qual caso la prova del fatto oggetto di registrazione può essere data con qualsiasi mezzo (ex plurimis, cfr. Cass civ. nn. 7276/2006, 22192/2020, 19254/2024). A tutto voler concedere, difetterebbe comunque prova della misura della quota di proprietà -relativa ai beni di cui si domanda la divisione- facente in origine capo ai soggetti deceduti. Va in proposito evidenziato che i convenuti hanno contestato l'appartenenza per intero, in capo ai genitori, dei beni immobili indicati in citazione, precisando la misura delle quote facenti capo a questi ultimi e, dunque, restringendo l'oggetto della domanda di divisione. A fronte di simili contestazioni, che rinvengono in parte riscontro nelle dichiarazioni di successione agli atti, l'attore non ha precisato alcunché, insistendo anzi, dal proprio canto, per l'accoglimento della domanda come formulata in citazione. Pertanto, in ragione dell'evidente contrasto delle parti in ordine alla misura delle quote, alcun rilievo -nemmeno indiziario- può ascriversi, in assenza dei titoli di provenienza, alla certificazione notarile prodotta da parte attrice, che nulla specifica al riguardo. Concludendo, stante l'impossibilità di determinare in modo certo, alla luce della documentazione versata in atti, l'oggetto della divisione (oltreché, per l'effetto, di verificare l'eventuale sussistenza di altri comproprietari, litisconsorti necessari), la domanda non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento;
e ciò nemmeno in relazione a quei beni di cui potrebbe ritenersi, in assenza di contestazione da parte dei convenuti, provata la proprietà per intero in capo ai genitori deceduti. Si rammenta infatti che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, la divisione ereditaria risponde al principio dell'universalità, derogabile soltanto qualora vi sia un accordo tra le parti o una di esse abbia domandato la divisione parziale senza che le altre abbiano ampliato la domanda chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (cfr., ex plurimis, Cass. civ. nn. 573/2011, 6931/2016, 7617/2019); in tal caso, giammai è stata avanzata una simile richiesta, per cui la domanda di divisione sarebbe comunque stata integralmente respinta.
Le spese di lite, in ragione del tipo di pronuncia adottata, della natura dei rapporti tra le parti nonché dell'esigua attività processuale svolta, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 28 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Gigante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa
Valentina Gigante, lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.4.25, pronuncia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6115/2017 r.g.a.c. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Ciccarelli e dall'Avv. Stabilito Gianluigi Ramaglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Caserta, alla Via S. Carlo n. 200;
ATTORE
E
, C.F. , , C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, , C.F. , rappresentati e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Riello Piero, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua Vetere, alla Via G.M. Bosco n. 65;
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
, e , esponendo:
[...] Controparte_1 Controparte_3 1) di essere proprietario, in qualità di erede di e congiuntamente Persona_1 Parte_2
ai germani , e , dei seguenti beni: Fabbricati Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
F.9 p.lla 5354 sub 10, F.9 p.lla 5354 sub 11, F.9 p.lla 3108 sub 04, F.9 p.lla 3108 sub 03, F.9 p.lla
2890, Terreno F.9 p.lla 3127;
2) che i germani provvedevano all'apertura della successione di e Persona_1 Parte_2
3) che, benché non si fosse addivenuti ad uno scioglimento della comunione e/o ad un accordo di ripartizione dell'asse ereditario, i convenuti si sono impossessati dei predetti immobili ove oggi risiedono, senza mai provvedere al soddisfo della propria quota né al pagamento di eventuali canoni per l'utilizzo dei beni in comproprietà;
4) di aver pagato, una volta deceduti e tutte le spese inerenti agli Persona_1 Parte_2 immobili dell'asse ereditario, ivi comprese IMU e altre utenze domestiche relative all'immobile in cui risiede, nonché tutte le spese relative all'accatastamento di alcuni locali Controparte_1 appartenenti all'asse ereditario;
5) di aver fatto redigere apposita perizia, allegata, al fine di ottenere un'equa ripartizione dell'asse ereditario;
6) che gli spetta il subentro nelle proprietà appartenenti all'asse ereditario o il risarcimento dell'interesse leso del valore della quota a lui spettante pari a ¼, oltreché del danno per il mancato utilizzo degli immobili e delle spese sostenute;
7) di aver tentato una bonaria soluzione della controversia, dapprima invitando le parti in mediazione, successivamente partecipando, su invito dei convenuti, alla procedura di negoziazione assistita, in occasione della quale le parti concordemente programmavano una serie di incontri, poi mai rispettati;
8) di aver diritto, ai sensi dell'art. 1111 c.c., allo scioglimento della comunione ordinaria esistente sul descritto compendio immobiliare.
Alla luce delle esposte circostanze, l'istante ha concluso chiedendo: “A - Dichiarare la divisione giudiziale dell'asse ereditario in premessa descritto, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, come descritto in perizia dal Geometra o secondo un comodo Persona_2 progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio che il Giudicante riterrà di nominare;
B - In subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore dell'attore, stante la lesione di legittima patita e le spese dallo stesso effettuate per l'intero ceppo ereditario, con obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore dei convenuti;
C – In estremo subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote ( 1/4 a testa) salvo l'equo indennizzo per i danni subiti dall'odierno attore;
D- Condannare le parti convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario. E - Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege”.
Si sono costituiti in giudizio , e , i quali hanno Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
dal loro canto eccepito:
1) preliminarmente, di non aver partecipato alla divisione bonaria dei beni immobili per ragioni prettamente economiche, non essendo in grado di sostenere i relativi costi;
2) l'improcedibilità della domanda, per non aver l'attore dimostrato l'adempimento dell'obbligo di mediazione;
3) che la ricostruzione dei fatti contenuta in citazione non è veritiera, in quanto non si tratta di uno scioglimento di una comunione ordinaria bensì ereditaria;
4) che, peraltro, la madre delle parti in causa, deceduta il 26.11.2007, ha lasciato Parte_2
quale unico bene un fabbricato sito in Maddaloni identificato al f. 9 n.5354 sub. 11, per una quota pari ad 1\2; che deceduto successivamente, ha lasciato i seguenti beni immobili: Persona_1
fabbricato sito in Maddaloni, identificato al f. 9 n.5354 sub. 10 per una quota pari ad 4\12, fabbricato sito in Maddaloni identificato al f. 9 n.5354 sub. 11 per una quota pari ad 4\12, fabbricato sito in
Maddaloni identificato al f. 9 n.5354 sub. 2890 per una quota pari ad 1000\1000, fabbricato sito in
Maddaloni al f. 9 n.5354 sub. 3108 per una quota pari ad 4\12, un terreno in Maddaloni al f. 9 n. 3127 per una quota pari ad 4\12;
5) che tale chiarimento appare necessario in quanto né dalla citazione né dall'allegata perizia emerge la precisa indicazione delle quote di proprietà oggetto della divisione;
6) che, ancora, l'attore non ha allegato la documentazione relativa alla trascrizione della domanda giudiziale, i titoli di provenienza e la certificazione ipocatastale, per cui la domanda, in mancanza di tale documentazione, appare improcedibile;
7) che, nel merito, la perizia prodotta dall'attore non fornisce i criteri di stima adottati per la valutazione degli immobili, non dà atto dello stato di vetustà dell'immobile, non indica se trattasi di beni dotati di licenza edilizia né se ivi insistono opere abusive;
8) che, ancora, l'attore non ha provato di aver sostenuto spese inerenti agli immobili dell'asse ereditario, per cui la domanda di risarcimento è infondata;
9) che, ancora, le somme per l'occupazione dei beni ereditari, ove riconosciute, saranno dovute a partire dalla data del decesso di in quanto, come coniuge superstite, quest'ultimo aveva il Persona_1
diritto di concedere l'uso dei beni ai propri figli ai sensi dell'art. 540 c.c.; che, infatti, il predetto concesse ai propri figli di rimanere nei beni immobili oggetto della comunione ereditaria. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo, con ordinanza del 14.3.19, ritenute ininfluenti le istanze istruttorie articolate da parte attrice -non risultando formulata alcuna domanda di rendiconto-, ritenuti altresì insussistenti, alla luce della documentazione versata in atti, i presupposti per procedere alla nomina di un c.t.u., ha considerato la causa matura per la decisione, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.20. A seguito di una serie di rinvii concessi in ragione del carico del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata, per la discussione, all'udienza del 17.4.25 e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda di scioglimento della comunione è infondata e va respinta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va rigettata l'eccepita improcedibilità per omessa instaurazione della mediazione, che risulta diversamente introdotta e portata a termine da parte attrice (cfr. verbale negativo del 3.4.18).
Sempre preliminarmente, deve darsi atto della inammissibilità della nota di trascrizione prodotta da parte attrice in data 29.11.18, giacché tardiva.
Venendo al merito, giova succintamente premettere che, sebbene i condividenti non siano tenuti, ai fini della procedibilità della domanda, a produrre i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relative all'immobile da dividere -di cui all'art. 567 c.p.c.-, e sebbene gli stessi, ai fini dell'accoglimento della domanda, non siano nemmeno tenuti, anche in presenza di contestazioni, a fornire quella rigorosa prova della proprietà richiesta in caso di rivendicazione, la divisione presuppone pur sempre la previa verifica dell'appartenenza dei beni alla comunione (Cass. civ. nn. 1309/1966, 4828/1994,
10067/2020).
Ebbene, nel caso che occupa, l'istante non ha in primo luogo dimostrato di essere succeduto mortis causa, assieme ai convenuti, nella titolarità degli immobili asseritamente facenti parte dell'asse ereditario. Non risulta infatti in atti alcuna certificazione (quale un certificato di morte o uno stato di famiglia) idonea a dimostrare l'avvenuto decesso di e nonché il Persona_1 Parte_2
rapporto di filiazione esistente tra questi ultimi e le parti in causa, da cui discende la qualità di eredi delle predette (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 31695/2019). Si rammenta al riguardo che, secondo un indirizzo della Suprema Corte, qui condiviso, il rapporto di parentela con il de cuius -che conferisce, ex art. 565 c.c., la qualità di erede- va provato tramite gli atti dello stato di civile, salvo che questi ultimi siano andati distrutti o smarriti (circostanza non ricorrente nella fattispecie), nel qual caso la prova del fatto oggetto di registrazione può essere data con qualsiasi mezzo (ex plurimis, cfr. Cass civ. nn. 7276/2006, 22192/2020, 19254/2024). A tutto voler concedere, difetterebbe comunque prova della misura della quota di proprietà -relativa ai beni di cui si domanda la divisione- facente in origine capo ai soggetti deceduti. Va in proposito evidenziato che i convenuti hanno contestato l'appartenenza per intero, in capo ai genitori, dei beni immobili indicati in citazione, precisando la misura delle quote facenti capo a questi ultimi e, dunque, restringendo l'oggetto della domanda di divisione. A fronte di simili contestazioni, che rinvengono in parte riscontro nelle dichiarazioni di successione agli atti, l'attore non ha precisato alcunché, insistendo anzi, dal proprio canto, per l'accoglimento della domanda come formulata in citazione. Pertanto, in ragione dell'evidente contrasto delle parti in ordine alla misura delle quote, alcun rilievo -nemmeno indiziario- può ascriversi, in assenza dei titoli di provenienza, alla certificazione notarile prodotta da parte attrice, che nulla specifica al riguardo. Concludendo, stante l'impossibilità di determinare in modo certo, alla luce della documentazione versata in atti, l'oggetto della divisione (oltreché, per l'effetto, di verificare l'eventuale sussistenza di altri comproprietari, litisconsorti necessari), la domanda non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento;
e ciò nemmeno in relazione a quei beni di cui potrebbe ritenersi, in assenza di contestazione da parte dei convenuti, provata la proprietà per intero in capo ai genitori deceduti. Si rammenta infatti che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, la divisione ereditaria risponde al principio dell'universalità, derogabile soltanto qualora vi sia un accordo tra le parti o una di esse abbia domandato la divisione parziale senza che le altre abbiano ampliato la domanda chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (cfr., ex plurimis, Cass. civ. nn. 573/2011, 6931/2016, 7617/2019); in tal caso, giammai è stata avanzata una simile richiesta, per cui la domanda di divisione sarebbe comunque stata integralmente respinta.
Le spese di lite, in ragione del tipo di pronuncia adottata, della natura dei rapporti tra le parti nonché dell'esigua attività processuale svolta, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 28 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Gigante