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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 05/12/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente rel dott. Massimo Canosa Giudice dott. Giovanni Nappi Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in epigrafe indicata e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Giangiacomo, giusta procura allegata al Parte_1 ricorso.
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Stivaletta, giusta procura allegata alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: all'udienza del 27 novembre 2025, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni trascritte nell'allegato accordo.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con , in data 26 giugno 2004 a Fossacesia, unione da cui CP_1 non erano nati figli, ha chiesto:
1) in via principale, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
dando atto dell'indipendenza economica di entrambi;
[...]
2) in via subordinata, dichiarare la separazione personale dei coniugi, ponendo a proprio carico la corresponsione di un assegno di mantenimento, nella misura ritenuta di giustizia, sino al raggiungimento della completa indipendenza economica della moglie.
Nel costituirsi in giudizio, , pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato CP_1 la rappresentazione della vicenda coniugale del ricorrente ed ha chiesto:
1) dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al marito per grave violazione del dovere di fedeltà;
2) l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del ricorrente;
3) la corresponsione dell'assegno mensile di € 650,00, a titolo di mantenimento, con decorrenza da maggio 2025, oltre un contributo per il pagamento delle utenze dell'abitazione coniugale nella misura del 25% e l'integrale pagamento, da parte del marito, del mutuo gravante sulla casa coniugale;
4) la condanna del marito al pagamento della somma di € 50.000,00 ( o di quella diversa ritenuta di giustizia), a titolo di risarcimento del danno per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
All'esito dell'udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice designato, con ordinanza riservata in data 19/06/2025, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'articolo 473bis 22 c.p.c.:
“Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
Fissa in € 550, 00 mensili l'assegno di mantenimento di ad opera di CP_1 Parte_1 con decorrenza dalla data di costituzione della convenuta( 16.04.2025), somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT”.
Nelle more dell'istruttoria ammessa, con decreto in data 5/08/2025 è stata fissata apposita udienza dinanzi al nuovo Presidente relatore per la comparizione personale delle parti e tentativo di conciliazione in ordine alle condizioni della separazione.
All'udienza in data 27 novembre 2025, i coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo su quest'ultimo punto come da scrittura privata sottoscritta dinanzi al Presidente rel. ed allegata al verbale d'udienza. Le parti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la separazione dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate, di seguito trascritte: “1. I coniugi si sono uniti in matrimonio in data 26 giugno 2004, in Fossacesia (CH), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di Fossacesia, con atto n. 54, parte II, serie A;
2. Non vi sono figli nati o adottati dal matrimonio;
3. Le parti intendono addivenire a separazione consensuale, regolando integralmente i reciproci rapporti personali e patrimoniali.
Art.
1 - Separazione consensuale
Le parti dichiarano di voler vivere separate di fatto e di diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art.
2 - Rinuncia ad assegni economici
Entrambe le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi forma di assegno di mantenimento, alimentare o patrimoniale, impegnandosi a provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Art.
3 - Mutuo e obbligazioni relative
Il sig. dichiara di essere intestatario del finanziamento 8916687 e U5496 - Parte_1 [...]
Online deliberato il 04.10.2021, stipulato con Banca Unicredit di Lanciano, Controparte_2 sita in C.so Trento e Trieste, con Atto notarile del 21.10.2021, coperto da Polizza Menteserena
Domus Groupama Assicurazioni n. 116193060 con scadenza 25 ottobre 2038 (Cfr. allegato) relativo all'immobile sito in LI (CH) alla via A. Gramsci n. 51/A. La sig.ra si impegna, CP_1 irrevocabilmente, a corrispondere al sig. , per tutta la durata residua del mutuo, pari Parte_1 ad anni cinque e precisamente dal 01 dicembre 2038 al 01 novembre 2043, l'importo corrispondente alla rata mensile pari ad euro 531,71, dovuta alla Banca, che sarà materialmente versata dal contraente all'Istituto mutuante. In caso d'inadempimento da parte della sig.ra a CP_1 quanto pattuito, mediante la mancata corresponsione al sig. dell'importo Parte_1 corrispondente alla rata mensile di mutuo nel periodo di sua competenza, quest'ultimo sarà liberato dall'obbligo assunto all'art. 5 del presente accordo e cioè dall'obbligo di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in LI (CH) alla via A. Gramsci n. 51/A, al piano terra, alla sig.ra
. CP_1
Art.
4 - Diritto di abitazione
Il concede alla con effetto immediato e per tutta la durata residua del mutuo, il diritto CP_3 Pt_2 personale di abitazione sull'immobile di sua proprietà sito in LI (CH) alla via A. Gramsci n.
51/A, attualmente adibito a casa familiare.
La sig.ra s'impegna a partire dalla sottoscrizione del presente atto ad accollarsi in CP_1 via esclusiva tutte le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria relative all'immobile sito in LI (CH) alla via A. Gramsci n. 51/A. La stessa sarà tenuta a risarcire all'attuale proprietario eventuali danni arrecati all'immobile, a qualsiasi titolo cagionati (es. mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria); a non apportare modifiche strutturali dell'immobile senza il preventivo consenso scritto del proprietario;
a non consentire la locazione anche parziale dell'immobile; ad accollarsi tutti gli oneri derivanti dalla detenzione dell'immobile, a titolo esemplificativo: la TARI.
Su quest'ultimo punto la Sig.ra sarà ritenuta sin d'ora economicamente responsabile di tutti CP_1
e danni, nessuno escluso, eventualmente derivanti da tali ritardi od omissioni.
Art.
5 - Trasferimento della proprietà dell'immobile
Il si obbliga, al termine del pagamento dell'ultima rata del mutuo, a trasferire a titolo gratuito CP_3 la piena proprietà del suddetto immobile alla sig.ra , mediante atto notarile di CP_1 donazione, da stipularsi entro e non oltre trenta giorni dalla quietanza di estinzione del mutuo. Le spese notarili e di registrazione dell'atto di trasferimento, nonché le spese di cancellazione dell'ipoteca e, ogni altro onere eventualmente derivante dall'operazione di trasferimento dell'immobile, saranno a carico della parte donataria.
Le parti convengono, altresì, che il presente impegno relativo al detto trasferimento dell'immobile ha carattere irrevocabile e costituisce obbligazione personale del sig. , la quale - in caso Parte_1 di premorienza dello stesso prima dell'atto notarile di donazione - dovrà essere integralmente assunta e rispettata dai suoi eredi legittimi e/o testamentari, i quali resteranno tenuti a darvi esecuzione, procedendo al trasferimento dell'immobile in favore della sig.ra e/o dei suoi eredi CP_1 legittimi e/o testamentari, con le medesime modalità qui previste. L'obbligo assunto dal sig. Pt_1
e dai suoi aventi causa è qualificato dalle Parti come obbligazione propter rem e come
[...] impegno contrattuale trasmissibile mortis causa, efficace nei confronti di chiunque succeda al sig.
a qualunque titolo nella titolarità del bene, sino alla definitiva stipula Parte_1 dell'atto di donazione in favore della sig.ra . CP_1
Art.
6 - In caso di premorienza della sig.ra , anteriormente al perfezionarsi del CP_1 trasferimento della proprietà, le Parti convengono quanto segue:
- qualora la premorienza avvenga durante il periodo in cui il pagamento delle rate del mutuo risulta essere di competenza del sig. , quest'ultimo s'impegna, comunque, al trasferimento Parte_1 dell'immobile, sito in LI (CH) alla via A. Gramsci n. 51/A, agli eredi legittimi o testamentari della sig.ra , dietro impegno di questi ultimi al versamento delle rate mensili del CP_1 mutuo per tutto il restante periodo a partire dall'evento morte della predetta;
- qualora la premorienza avvenga durante il periodo in cui il pagamento delle rate del mutuo risulta essere di competenza della sig.ra , gli eredi legittimi o testamentari di quest'ultima CP_1 subentreranno, pro quota e secondo norme di legge, nella posizione giuridica della stessa ai fini del completamento del pagamento delle residue rate di mutuo, ed acquisiranno, al termine, la proprietà del suddetto immobile, salvo diverso accordo scritto tra le Parti e gli eredi;
- il sig. s'impegna sin da ora a formalizzare il trasferimento dell'immobile in favore Parte_1 degli eredi della sig.ra , a seguito dell'estinzione del mutuo nelle su indicate modalità, CP_1 alle stesse condizioni previste per il trasferimento alla de cuius, assumendo l'obbligo di stipula del relativo atto notarile.
Art.
7 - Il marito s'impegna, entro giorni trenta dalla sottoscrizione del presente accordo, a trasferire la piena proprietà dell'autovettura Renault Twingo tg. EA671FW alla moglie che si farà carico di tutte le spese del passaggio di proprietà.
Art.
8 - Accordi definitivi
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciproca-mente, a qualsiasi titolo, e di regolare in modo definitivo ogni rapporto patrimoniale e personale derivante dal matrimonio e la sig.ra rinuncia in via definitiva al chiesto CP_1 danno non patrimoniale, in via riconvenzionale, nel presente giudizio iscritto al n. 82/2025 R. G.
La sig.ra mpegna ad effettuare la voltura a suo nome dell'utenza acqua e a pagare Parte_3 le relative fatture per il periodo durante il quale la stessa ha occupato l'immobile in via esclusiva.
Inoltre, s'impegna a restituire tutti gli effetti personali del sig. ancora presenti Parte_1 nell'abitazione familiare il medesimo giorno della sottoscrizione del presente accordo, oltre a permettere ispezione dell'immobile, previo congruo avviso, a sua espressa richiesta fino all'effettivo trasferimento della proprietà del bene.
Art. 8 – Omologa
Il presente accordo sarà sottoposto al Tribunale competente per la relativa omologazione ai sensi degli artt. 711 e ss. e c.p.c.”
Pertanto, nella medesima udienza, stante l'accordo dei coniugi, la causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla dichiarata conforme volontà di non volersi riconciliare, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va, dunque, resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
Infatti, tali condizioni (sopra riportate) sembrano non in contrasto con i principi dell'ordinamento, ed idonee a risolvere tutte le questioni economiche controverse. Infine, considerato l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione, ricorrono ragioni che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate, come sopra trascritte.
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) Dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Lanciano, 3 dicembre 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente rel dott. Massimo Canosa Giudice dott. Giovanni Nappi Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in epigrafe indicata e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Giangiacomo, giusta procura allegata al Parte_1 ricorso.
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Stivaletta, giusta procura allegata alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: all'udienza del 27 novembre 2025, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni trascritte nell'allegato accordo.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con , in data 26 giugno 2004 a Fossacesia, unione da cui CP_1 non erano nati figli, ha chiesto:
1) in via principale, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
dando atto dell'indipendenza economica di entrambi;
[...]
2) in via subordinata, dichiarare la separazione personale dei coniugi, ponendo a proprio carico la corresponsione di un assegno di mantenimento, nella misura ritenuta di giustizia, sino al raggiungimento della completa indipendenza economica della moglie.
Nel costituirsi in giudizio, , pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato CP_1 la rappresentazione della vicenda coniugale del ricorrente ed ha chiesto:
1) dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al marito per grave violazione del dovere di fedeltà;
2) l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del ricorrente;
3) la corresponsione dell'assegno mensile di € 650,00, a titolo di mantenimento, con decorrenza da maggio 2025, oltre un contributo per il pagamento delle utenze dell'abitazione coniugale nella misura del 25% e l'integrale pagamento, da parte del marito, del mutuo gravante sulla casa coniugale;
4) la condanna del marito al pagamento della somma di € 50.000,00 ( o di quella diversa ritenuta di giustizia), a titolo di risarcimento del danno per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
All'esito dell'udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice designato, con ordinanza riservata in data 19/06/2025, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'articolo 473bis 22 c.p.c.:
“Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
Fissa in € 550, 00 mensili l'assegno di mantenimento di ad opera di CP_1 Parte_1 con decorrenza dalla data di costituzione della convenuta( 16.04.2025), somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT”.
Nelle more dell'istruttoria ammessa, con decreto in data 5/08/2025 è stata fissata apposita udienza dinanzi al nuovo Presidente relatore per la comparizione personale delle parti e tentativo di conciliazione in ordine alle condizioni della separazione.
All'udienza in data 27 novembre 2025, i coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo su quest'ultimo punto come da scrittura privata sottoscritta dinanzi al Presidente rel. ed allegata al verbale d'udienza. Le parti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la separazione dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate, di seguito trascritte: “1. I coniugi si sono uniti in matrimonio in data 26 giugno 2004, in Fossacesia (CH), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di Fossacesia, con atto n. 54, parte II, serie A;
2. Non vi sono figli nati o adottati dal matrimonio;
3. Le parti intendono addivenire a separazione consensuale, regolando integralmente i reciproci rapporti personali e patrimoniali.
Art.
1 - Separazione consensuale
Le parti dichiarano di voler vivere separate di fatto e di diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art.
2 - Rinuncia ad assegni economici
Entrambe le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi forma di assegno di mantenimento, alimentare o patrimoniale, impegnandosi a provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Art.
3 - Mutuo e obbligazioni relative
Il sig. dichiara di essere intestatario del finanziamento 8916687 e U5496 - Parte_1 [...]
Online deliberato il 04.10.2021, stipulato con Banca Unicredit di Lanciano, Controparte_2 sita in C.so Trento e Trieste, con Atto notarile del 21.10.2021, coperto da Polizza Menteserena
Domus Groupama Assicurazioni n. 116193060 con scadenza 25 ottobre 2038 (Cfr. allegato) relativo all'immobile sito in LI (CH) alla via A. Gramsci n. 51/A. La sig.ra si impegna, CP_1 irrevocabilmente, a corrispondere al sig. , per tutta la durata residua del mutuo, pari Parte_1 ad anni cinque e precisamente dal 01 dicembre 2038 al 01 novembre 2043, l'importo corrispondente alla rata mensile pari ad euro 531,71, dovuta alla Banca, che sarà materialmente versata dal contraente all'Istituto mutuante. In caso d'inadempimento da parte della sig.ra a CP_1 quanto pattuito, mediante la mancata corresponsione al sig. dell'importo Parte_1 corrispondente alla rata mensile di mutuo nel periodo di sua competenza, quest'ultimo sarà liberato dall'obbligo assunto all'art. 5 del presente accordo e cioè dall'obbligo di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in LI (CH) alla via A. Gramsci n. 51/A, al piano terra, alla sig.ra
. CP_1
Art.
4 - Diritto di abitazione
Il concede alla con effetto immediato e per tutta la durata residua del mutuo, il diritto CP_3 Pt_2 personale di abitazione sull'immobile di sua proprietà sito in LI (CH) alla via A. Gramsci n.
51/A, attualmente adibito a casa familiare.
La sig.ra s'impegna a partire dalla sottoscrizione del presente atto ad accollarsi in CP_1 via esclusiva tutte le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria relative all'immobile sito in LI (CH) alla via A. Gramsci n. 51/A. La stessa sarà tenuta a risarcire all'attuale proprietario eventuali danni arrecati all'immobile, a qualsiasi titolo cagionati (es. mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria); a non apportare modifiche strutturali dell'immobile senza il preventivo consenso scritto del proprietario;
a non consentire la locazione anche parziale dell'immobile; ad accollarsi tutti gli oneri derivanti dalla detenzione dell'immobile, a titolo esemplificativo: la TARI.
Su quest'ultimo punto la Sig.ra sarà ritenuta sin d'ora economicamente responsabile di tutti CP_1
e danni, nessuno escluso, eventualmente derivanti da tali ritardi od omissioni.
Art.
5 - Trasferimento della proprietà dell'immobile
Il si obbliga, al termine del pagamento dell'ultima rata del mutuo, a trasferire a titolo gratuito CP_3 la piena proprietà del suddetto immobile alla sig.ra , mediante atto notarile di CP_1 donazione, da stipularsi entro e non oltre trenta giorni dalla quietanza di estinzione del mutuo. Le spese notarili e di registrazione dell'atto di trasferimento, nonché le spese di cancellazione dell'ipoteca e, ogni altro onere eventualmente derivante dall'operazione di trasferimento dell'immobile, saranno a carico della parte donataria.
Le parti convengono, altresì, che il presente impegno relativo al detto trasferimento dell'immobile ha carattere irrevocabile e costituisce obbligazione personale del sig. , la quale - in caso Parte_1 di premorienza dello stesso prima dell'atto notarile di donazione - dovrà essere integralmente assunta e rispettata dai suoi eredi legittimi e/o testamentari, i quali resteranno tenuti a darvi esecuzione, procedendo al trasferimento dell'immobile in favore della sig.ra e/o dei suoi eredi CP_1 legittimi e/o testamentari, con le medesime modalità qui previste. L'obbligo assunto dal sig. Pt_1
e dai suoi aventi causa è qualificato dalle Parti come obbligazione propter rem e come
[...] impegno contrattuale trasmissibile mortis causa, efficace nei confronti di chiunque succeda al sig.
a qualunque titolo nella titolarità del bene, sino alla definitiva stipula Parte_1 dell'atto di donazione in favore della sig.ra . CP_1
Art.
6 - In caso di premorienza della sig.ra , anteriormente al perfezionarsi del CP_1 trasferimento della proprietà, le Parti convengono quanto segue:
- qualora la premorienza avvenga durante il periodo in cui il pagamento delle rate del mutuo risulta essere di competenza del sig. , quest'ultimo s'impegna, comunque, al trasferimento Parte_1 dell'immobile, sito in LI (CH) alla via A. Gramsci n. 51/A, agli eredi legittimi o testamentari della sig.ra , dietro impegno di questi ultimi al versamento delle rate mensili del CP_1 mutuo per tutto il restante periodo a partire dall'evento morte della predetta;
- qualora la premorienza avvenga durante il periodo in cui il pagamento delle rate del mutuo risulta essere di competenza della sig.ra , gli eredi legittimi o testamentari di quest'ultima CP_1 subentreranno, pro quota e secondo norme di legge, nella posizione giuridica della stessa ai fini del completamento del pagamento delle residue rate di mutuo, ed acquisiranno, al termine, la proprietà del suddetto immobile, salvo diverso accordo scritto tra le Parti e gli eredi;
- il sig. s'impegna sin da ora a formalizzare il trasferimento dell'immobile in favore Parte_1 degli eredi della sig.ra , a seguito dell'estinzione del mutuo nelle su indicate modalità, CP_1 alle stesse condizioni previste per il trasferimento alla de cuius, assumendo l'obbligo di stipula del relativo atto notarile.
Art.
7 - Il marito s'impegna, entro giorni trenta dalla sottoscrizione del presente accordo, a trasferire la piena proprietà dell'autovettura Renault Twingo tg. EA671FW alla moglie che si farà carico di tutte le spese del passaggio di proprietà.
Art.
8 - Accordi definitivi
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciproca-mente, a qualsiasi titolo, e di regolare in modo definitivo ogni rapporto patrimoniale e personale derivante dal matrimonio e la sig.ra rinuncia in via definitiva al chiesto CP_1 danno non patrimoniale, in via riconvenzionale, nel presente giudizio iscritto al n. 82/2025 R. G.
La sig.ra mpegna ad effettuare la voltura a suo nome dell'utenza acqua e a pagare Parte_3 le relative fatture per il periodo durante il quale la stessa ha occupato l'immobile in via esclusiva.
Inoltre, s'impegna a restituire tutti gli effetti personali del sig. ancora presenti Parte_1 nell'abitazione familiare il medesimo giorno della sottoscrizione del presente accordo, oltre a permettere ispezione dell'immobile, previo congruo avviso, a sua espressa richiesta fino all'effettivo trasferimento della proprietà del bene.
Art. 8 – Omologa
Il presente accordo sarà sottoposto al Tribunale competente per la relativa omologazione ai sensi degli artt. 711 e ss. e c.p.c.”
Pertanto, nella medesima udienza, stante l'accordo dei coniugi, la causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla dichiarata conforme volontà di non volersi riconciliare, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va, dunque, resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
Infatti, tali condizioni (sopra riportate) sembrano non in contrasto con i principi dell'ordinamento, ed idonee a risolvere tutte le questioni economiche controverse. Infine, considerato l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione, ricorrono ragioni che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate, come sopra trascritte.
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) Dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Lanciano, 3 dicembre 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)