Trib. Lanciano, sentenza 05/12/2025, n. 317
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Sentenza 5 dicembre 2025

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Il Tribunale di Lanciano, in composizione collegiale, ha pronunciato sentenza in una causa di separazione personale dei coniugi. Il ricorrente, premesso che dal matrimonio contratto nel 2004 non erano nati figli, aveva chiesto, in via principale, la dichiarazione di separazione personale con reciproca indipendenza economica e, in via subordinata, la corresponsione di un assegno di mantenimento a suo carico fino al raggiungimento della completa indipendenza economica della moglie. La resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, aveva contestato la ricostruzione dei fatti del marito, chiedendo l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà, l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del ricorrente, la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di € 650,00, un contributo per le utenze e il pagamento integrale del mutuo gravante sulla casa coniugale, nonché il risarcimento del danno per violazione del dovere di fedeltà nella misura di € 50.000,00. In sede di provvedimenti temporanei e urgenti, il Tribunale aveva autorizzato la separazione, assegnato la casa coniugale alla resistente e fissato un assegno di mantenimento mensile di € 550,00 a carico del marito. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo integrale sulle condizioni della separazione, che è stato sottoposto al Tribunale per l'omologazione.

Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tra i coniugi e della loro volontà di non riconciliarsi, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, ritenendole non in contrasto con i principi dell'ordinamento e idonee a risolvere tutte le questioni economiche controverse. Le condizioni concordate prevedono la rinuncia reciproca ad assegni di mantenimento, l'impegno della moglie a corrispondere al marito le rate del mutuo relativo all'immobile sito in Paglieta (CH) per la durata residua, il diritto di abitazione per la moglie sull'immobile con accollo di tutte le spese di manutenzione e degli oneri derivanti dalla detenzione, l'obbligo del marito di trasferire la piena proprietà dell'immobile alla moglie a titolo gratuito al termine del pagamento del mutuo, con previsioni specifiche in caso di premorienza di uno dei coniugi, il trasferimento della proprietà di un'autovettura dal marito alla moglie, e la rinuncia definitiva della moglie al risarcimento del danno non patrimoniale. Il Tribunale ha altresì dichiarato interamente compensate tra le parti le spese processuali, stante l'accordo raggiunto, e ha disposto la trasmissione della sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lanciano, sentenza 05/12/2025, n. 317
    Giurisdizione : Trib. Lanciano
    Numero : 317
    Data del deposito : 5 dicembre 2025

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