Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati contro la P.A., la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni. (In applicazione di tale principio, è stata ritenuta rilevante la posizione di consulente dell'amministrazione, privo di un preciso mansionario, sul presupposto che la stessa consentirebbe la permanenza di relazioni con amministratori e privati al fine di commettere reati della stessa specie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2011, n. 6566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6566 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/12/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1915
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 37067/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IE UI RE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 17 giugno 2011 emessa dal Tribunale di Torino;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Nicastro Gian Maria, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza del 24 maggio 2001 con cui il G.i.p. in sede aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di IE UI RE NO (nelle more del ricorso la misura è stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla p.g.), gravemente indiziato, in concorso con altri, dei reati di turbativa concorsuale d'incanti (capi A e C: art. 110 c.p., e art. 353 c.p., commi 1 e 2) e concussione (capo E: art. 317 c.p.).
2. - L'avvocato Gian Maria Nicastro, nell'interesse dell'indagato, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale dato specifiche risposte alle deduzioni difensive con cui si evidenziava la sopravvenuta mancanza di pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati a seguito delle dimissioni dagli uffici pubblici del NO e della coimputata RO CA, del cambiamento dell'intera direzione dell'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte e dello stato avanzato delle indagini.
3. -I motivi proposti sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte nei reati contro la pubblica amministrazione il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata;
tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6, 10 marzo 2004, n. 22377, Pierri;
Sez. 1, 22 settembre 2009, n. 33928, Failla). Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, tenendo ben presenti le intervenute dimissioni da incarichi amministrativi e aziendali, considerate insufficienti ad eliminare il pericolo di recidivanza rispetto alle grandi capacità relazionali dell'indagato nel mondo della politica e dell'amministrazione. D'altra parte, i giudici hanno evidenziato come proprio la posizione di consulente dell'amministrazione, quindi privo di un mansionario preciso, lo renderebbe libero di continuare a tessere relazioni con amministratori e privati per porre in essere reati della stessa specie.
4. - In conclusione, l'infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012