Sentenza 10 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia; la relativa indagine costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia in capo ad un soggetto che aveva prenotato il campo di calcetto per lo svolgimento di un torneo, nel corso del quale uno dei partecipanti si era infortunato a causa della inidoneità del "verde" sintetico posto sul campo di giuoco.)
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
RA PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FI RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RABACCHI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2290/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Quarta Civile emessa l'8/06/1999, depositata il 14/07/99;
RG.
2507/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21.7.1997, ZO PE proponeva appello avverso la sentenza del tribunale di Roma depositata il 12.6.1996, con la quale veniva rigettata la richiesta di risarcimento di danni nei confronti di IO TU, relativamente all'incidente patito dall'appellante nel corso di un torneo di calcetto, che si assumeva dovuto alla inidoneità del verde sintetico posto sul campo di gioco. Sosteneva l'appellante che il IO doveva ritenersi responsabile, in quanto organizzatore del torneo, per cui allo stesso spettava vigilare l'idoneità del terreno, sul quale dovevano svolgersi le gare, mentre l'incidente si era verificato per il fatto che il manto sintetico non era perfettamente aderente al terreno, per cui esso appellante era caduto. Resisteva il IO.
La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'8.6.1999, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di merito che nella fattispecie il IO si era limitato a raccogliere i soldi tra gli atleti partecipanti per l'affitto del campo di calcetto;
che lo stesso non poteva ritenersi custode del campo di calcio a norma dell'art. 2051 c.c., non essendo stato provato che egli avesse l'effettiva padronanza e disponibilità del campo di gioco;
che la custodia di cui all'art. 2051 c.c. non si riferisce ad una semplice potenziale disponibilità
della cosa, senza onere di vigilanza, essendo necessaria l'esistenza di un effettivo potere fisico, di un governo della cosa stessa, mancante nella fattispecie.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il ZO.
Resiste con controricorso il IO. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal resistente. Anzitutto non sussiste l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, c. 1, c.p.c. per difetto di adeguata, esposizione dei fatti di causa.
Infatti, per quanto sinteticamente, il ricorso, nella parte espositiva del fatto, integrata dalla parte attinente ai motivi, rappresenta l'oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e la posizione delle parti.
2. Va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c, stante la mancata impugnazione del capo attinente all'asserita pericolosità dell'impianto sportivo. Infatti, a parte che è fortemente contestato se nella struttura dell'illecito ex art. 2051 c.c., sia necessario il requisito della pericolosità della cosa, va osservato che sul punto la corte di merito ha ritenuto che, essendo esclusa la qualità di custode nel convenuto, era irrilevante ogni valutazione in ordine alla presunta pericolosità del manto sintetico.
3. Con l'unico articolato motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., per non aver individuato il custode nel convenuto, che, avendo organizzato la partita, aveva consentito lo svolgimento della stessa sul campo, del quale non poteva non avere la disponibilità (art. 360 n. 3 c.p.c). Lamenta, altresì il ricorrente la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 2051 c.c., per non aver affermato che era sufficiente per l'attore danneggiato, provare la relazione tra il campo di gioco in custodia e l'evento di danno (art. 3 60 n. 3 c.p.c). Inoltre il ricorrente censura l'impugnata sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'effettiva disponibilità del campo da gioco da parte del IO, presupposto logico indispensabile per lo svolgimento della partita di calcetto (art. 360 n. 5 c.p.c), nonché per violazione dell'art. 2051 c.c. e contraddittoria motivazione per aver ammesso la disponibilità del campo, ma negandone la rilevanza, trattandosi di semplice potenziale disponibilità (art. 360 n. 5 c.p.c). Assume il ricorrente che, essendo il convenuto l'organizzatore della partita ed avendo affittato il campo di gioco, aveva la fisica disponibilità dello stesso, con il potere di ammettere sullo stesso gli atleti paganti e con esclusione di ogni altro;
che, quindi, sussisteva una relazione diretta ed immediata fra il soggetto avente la disponibilità del campo ed il campo medesimo, dalla quale disponibilità scaturiva l'obbligo di vigilanza e controllo per impedire danni a terzi.
Il IO, secondo il ricorrente, avendo la disponibilità del campo da gioco, era custode dello stesso, ai fini dell'art. 2051 c.c., mentre è contraddittoria la sentenza impugnata allorché ritiene che si trattava solo di una semplice potenziale disponibilità della cosa, non idonea a fondare la responsabilità ex art. 2051 c.c.
4.1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato e vada rigettato. La Corte di merito ha accertato in fatto che il convenuto non era nè proprietario ne' gestore del campo di gioco, di pertinenza di un circolo sportivo, e che la qualifica di organizzatore del torneo di calcetto era praticamente limitata a prendere i soldi per le spese del torneo e l'affitto del campo.
La Corte di merito ha ritenuto che mancasse ogni prova dell'effettivo attuale potere fisico, del governo o di un uso della cosa da parte del convenuto, cui fosse collegato il dovere di badare che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivasse pregiudizio ad altri. Assume altresì la Corte di merito che nessuna prova era stata raccolta che il IO TU avesse la padronanza e la disponibilità del campo da gioco.
4.2. Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha base:
a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. In presenza di questi due elementi, la giurisprudenza prevalente, ma anche più risalente, ha ritenuto che la norma dell'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato;
pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due elementi indicati sopra sui quali sì basa la responsabilità, presunta iuris tantum, del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 17.5.2001, n. 6767; Cass. 14.6.1999, n. 5885; Cass. 27.8.1999, n. 8997; Cass. 9.2.1994, n. 1332; Cass. 25 novembre 1988,
n. 6340; Cass. 1 marzo 1995, n. 2301; Cass. 28.10.1995,n. 11264;
Cass. 1992, n. 347;
Cass. 8.4.1997,n. 3041).
4.3. A fronte di questo orientamento giurisprudenziale, che individua nella norma in questione un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità sarebbe pur sempre il fatto dell'uomo (nella specie del custode), che è venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non abbia a produrre danni a terzi, la dottrina e la giurisprudenza più recente ritengono che il comportamento del responsabile è estraneo alla fattispecie e fanno quindi giustizia di quei modelli di ragionamento che si limitano ad accertare la colpa del custode, sia essa presunta o meno, parlando in proposito di caso di responsabilità oggettiva (Cass. 20.5.1998, n. 5031; Cass. 17.1.2001, n. 584; Cass. 16.2.2001, n. 2331). Solo il "fatto della cosa" è rilevante (e non il fatto dell'uomo).
La responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia e solo lo stato di fatto e non la violazione dell'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie.
4.4. Il termine "custodia" ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della "custodia", come criterio di determinazione della responsabilità possono essere raggruppate in due categorie, quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la custodia non è che un tipo particolare di "diligenza", quella "custodia rei", la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in un criterio di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale tra il comportamento del custode e l'evento.
I limiti della responsabilità della custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere.
Il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sè estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c.; ne' può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa.
Viene, quindi, affermata la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia.
La dottrina, parla, al riguardo di "rischio" da custodia, più che di "colpa" nella custodia ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese, di "presunzione di responsabilità" e non di "presunzione di colpa".
4.5. Osserva questa Corte che il dato lessicale della norma dell'art. 2051 c.c. ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Responsabile del danno cagionato dalla cosa è cioè colui che essenzialmente ha la cosa in custodia.
Custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. Detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza.
Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire sulla cosa.
Il requisito del potere-dovere di intervento qui non opera come fondamento di una presunzione di colpa, che, come detto non è nella struttura della norma, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode. A tal fine è stato costantemente affermato in tema di locazione che il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (come cornicioni, tetti, tubature idriche), su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impiantì (salvo eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertire della situazione di pericolo); con riguardo invece alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri (come i servizi dell'appartamento, ovvero, in riferimento alla specie, le piante di un giardino), la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 e. e, grava soltanto sul conduttore medesimo (Cass. S.U. 11 novembre 1991, n. 12019; Cass. 18 dicembre 1996, n. 11321).
4.6. L'utilizzatore della cosa, invece, non ne è necessariamente anche il custode. Se, infatti, il potere di utilizzazione della cosa è derivato all'utilizzatore da chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa (e cioè dal custode) e questi, per specifico accordo o per la natura del rapporto o anche più semplicemente per la situazione fattuale che si è determinata, ha conservato effettivamente la custodia nei termini sopra detti, la disponibilità della cosa che ne ha l'utilizzatore non comporta ad esso il trasferimento della custodia, ai fini dell'art. 2051 c.c.. Diventa, quindi, un accertamento fattuale riservato al giudice di merito stabilire se nel caso concreto l'utilizzatore di un determinato bene, sia divenuto anche il custode dello stesso.
4.7. Nella fattispecie il giudice di merito ha accertato, con motivazione esente da censure in questa sede di sindacato di legittimità, che il convenuto si era limitato ad "affittare" il campo sportivo per effettuare un torneo di calcetto, senza che ciò comportasse l'effettiva padronanza e disponibilità del campo, essendo limitata detta disponibilità solo all'espletamento delle partite di calcetto previste.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, detta motivazione non è contraddittoria, poiché la disponibilità della cosa, che ne ha l'utilizzatore, è limitata solo all'utilizzazione nei termini convenuti e non comporta necessariamente che lo stesso abbia anche i poteri sulla cosa, che invece ha il custode.
Se il controllo sulla cosa non è passato all'utilizzatore, questi non è divenuto custode della stessa.
Sintomatico di questa situazione è, in genere, il breve tempo per cui è concessa l'utilizzazione della cosa (ad esempio il fitto di un locale per una cerimonia o il fitto di un campo da tennis per una partita), per cui il controllo (e quindi il potere materiale) sulla stessa rimane al custode.
5. Avendo la sentenza impugnata esattamente applicato i suddetti principi di diritto ed essendo immune la motivazione da vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede, il motivo di ricorso va rigettato.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dal resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dal resistente, liquidate in Euro 140,00, oltre Euro millecinquecento per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2003