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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/09/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 9.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6718/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. VOCCA DANILO, Parte_1 C.F._1
, con questi elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla via C.F._2
G. Porzio n.69
Appellante
E
, in persona del legale rappr.te p.t., quale rappresentante della CP_1 [...]
(P.IVA: ) rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
STRAZZULLO EDOARDO con questi elettivamente domiciliata in, VIA MARMORALE, 6
Benevento
Appellato
Nonchè nei confronti di
, Controparte_3 C.F._3
Appellato contumace
, CP_4 C.F._4
Appellato contumace
, , Controparte_5 C.F._5
Appellato contumace
avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
É fondato, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, e merita accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione, l'appello proposto da Parte_2
al fine di sentir riformare la sentenza n. 1419/2021, con cui il giudice di pace di
[...]
Sant'Anastasia, a definizione del giudizio recante R.G. 5222/15, ha rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna dell'assicuratore del vettore al risarcimento delle lesioni dalla stessa subite quale terza trasportata a seguito del sinistro in atti descritto.
Nel dettaglio, il giudice di prime cure- pur accogliendo la domanda risarcitoria proposta da e da (rispettivamente conducente riportante lesioni e Controparte_3 Controparte_5 proprietario del motociclo Honda Sh 150 tg. DG/04533) nei confronti del proprio assicuratore
Admiral, - ha ritenuto infondata la domanda proposta con intervento volontario dall'odierna appellante, , terza trasportata a bordo del predetto motociclo, sul presupposto Parte_1 che l'azione esperita ex art. 141 cod. ass. presupponesse la prova della responsabilità (o almeno della corresponsabilità) del vettore.
Di tanto si duole l'appellante, che, con il primo motivo di gravame, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 141 cod. ass. da parte del giudice a quo, e, con il secondo motivo, lamenta l'erroneo governo delle spese, compensate tra la e le altre parti, istando per Parte_2
l'accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Non si sono costituiti in grado di appello, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei rispettivi confronti, il responsabile civile né il conducente ed CP_4 il proprietario del motociclo su cui l'appellante viaggiava, ovvero e Controparte_3
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_5
Si è invece regolarmente costituita l'appellata (compagnia del Controparte_6 vettore non responsabile) che da un lato difende la decisione gravata sostenendone la correttezza, dall'altro contesta il compiuto accertamento dell'an deducendo l'inattendibilità del teste escusso ed i vizi dell'espletata CTU medico-legale.
Deve preliminarmente darsi atto della mancata allegazione al fascicolo telematico della sentenza gravata, pur riportata in foliario.
Cionondimeno, sebbene l'art. 348 c.p.c., nel disciplinare espressamente le cause di
“improcedibilità dell'appello”, non annoveri il deposito della sentenza impugnata, deve premettersi che la mancanza in atti della medesima non preclude al giudice la possibilità di
2 decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti;
nel caso di specie, le parti della sentenza oggetto di gravame sono riportate negli scritti difensivi di tutte le parti costituite, e non sono oggetto di contestazione.
Risultano invece ritualmente allegate le produzioni di parte del primo grado di giudizio.
Pertanto, la seguente decisione deve intendersi adottata “allo stato degli atti”.
Tanto rilevato, preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dalla compagnia appellata, giacché la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Tanto premesso, va rilevato che il gravame verte sostanzialmente sull'interpretazione dell'art. 141 cod. ass.ni e, segnatamente, sulla operatività della norma predetta nel caso in cui all'esito dell'istruttoria non sia emersa la responsabilità del conducente/proprietario del veicolo a bordo del quale il terzo era trasportato.
In particolare, il Codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 7.9.2005 e successive modificazioni ex d.lgs. n. 198 del 6 novembre 2007 e d.l. 3 giugno 2008, n. 97) stabilisce, all'art. 141, primo comma che “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge...”
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha tenuto conto dell'arresto giurisprudenziale espresso da Cass. n. 4147 del 2019, (assieme alle successive conformi nn. 14388 del 2019 e
8386 del 2020), secondo cui la domanda ex art 141 CdA deve essere inevitabilmente rigettata
<< quando il fatto non sia ascrivibile, almeno in parte, alla responsabilità del vettore>>. La giurisprudenza richiamata, tenendo conto del tenore letterario della norma, aveva ritenuto infatti che, nella nozione di “caso fortuito” di cui all'articolo in parola, dovesse essere inclusa la condotta umana, giungendo ad elaborare il principio per cui il vettore deve avere quanto meno una responsabilità nel sinistro, affinché il suo assicuratore sia obbligato a ristorare il danno al trasportato.
3 Sennonché, il successivo filone giurisprudenziale, vigorosamente espresso da Cass, III civ.,
23 giugno 2021, n. 17963, recependo le cospicue critiche prospettate avverso l'impostazione sopradetta, evidenzia, al contrario, come, nell'ambito della responsabilità civile (anche) derivante dalla circolazione di veicoli, la nozione di caso fortuito sia stata sempre circoscritta a fattori naturalistici, caratterizzati dall'autonomia, dall'eccezionalità e dalla imprevedibilità; dunque, se è vero che anche il fatto di un terzo ben può integrare un'ipotesi di fortuito, è altrettanto vero che la condotta di un terzo fruitore della strada, (che ben potrebbe essere
“imprudente”), non potrebbe di certo mai considerarsi “imprevedibile”; pertanto, con riferimento alla stessa, difetterebbe un requisito indispensabile per la configurazione del caso fortuito.
In altri termini, l'azione avventata di un altro utente della strada, da cui derivi un sinistro, rientra sempre tra i 'rischi tipici' della circolazione e deve per questo essere esclusa dall'area del fortuito, pur rilevando sul piano della non imputabilità del danno per assenza di colpa, (e consentendo perciò al conducente di liberarsi della presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, cod. civ.). Ora, poichè ai sensi dell'art. 141 cod. ass. è irrilevante l'accertamento sulle responsabilità nel sinistro, la condotta degli altri conducenti- secondo la
Cassazione richiamata- non può mai assurgere a causa di esonero dell'obbligo incombente sull'assicuratore del vettore.
Pertanto, deve ritenersi che l'assicuratore del vettore è tenuto a rispondere in ogni caso, pur in presenza della prova (o addirittura della mancata contestazione) dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito da intendere però restrittivamente rappresentato da “fattori naturali e fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo”.
Dunque, l'art. 141 cod. ass. attribuisce al terzo trasportato la titolarità di un autonomo diritto risarcitorio nei confronti dell'assicuratore del vettore, il quale può liberarsi con la prova del fortuito inteso, però, come fatto naturale o fatto di un terzo diverso dal conducente del veicolo antagonista.
La tesi suesposta risulta sposata dalle Sezioni Unite (sentenza del 30 novembre 2022, n.
35318), che, - dopo aver ripercorso i termini del contrasto giurisprudenziale, in relazione alla formulazione della norma (che prevede da un lato l'esimente del caso fortuito e, dall'altro lato, l'irrilevanza di ogni accertamento in ordine alle responsabilità dei conducenti)- ricordano che “il legislatore [ha]inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la
4 colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito”. Tale meccanismo, secondo la Corte,
è coerente con la finalità della norma, che è quella di “impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Pertanto, deve essere affermata la piena applicabilità, al caso di specie, della norma di cui all'art. 141 cod. ass.
Quanto al merito, poi, deve precisarsi che, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, (indipendentemente dalla prova della colpa), la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto “… raggiunta la prova sul fatto storico
e sulla sua presenza a bordo del veicolo assicurato con la convenuta società assicuratrice in occasione del sinistro per cui è causa”.
L'inciso- riportato da entrambe le parti nei rispettivi atti- è stato contestato dalla compagnia, che tuttavia non ha spiegato sul punto appello incidentale, limitandosi a reiterare le eccezioni già proposte in primo grado in merito alla ritenuta attendibilità del teste escusso ed in generale in merito all'istruttoria espletata.
Deve rilevarsi in proposito che l'indagine devoluta al Tribunale, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, non può investire, nel caso di specie, il cd. “an debeatur”, ovvero l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure circa la raggiunta prova del fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi;
ed infatti, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Pertanto, questo giudice – omesso ogni accertamento circa l'an per le ragioni anzidette - deve procedere alla liquidazione del danno subito dalla tenendo conto della CTU Parte_1 espletata in primo grado dal dr. L'elaborato peritale in esame, con Persona_1 motivazione che appare condivisibile e pertanto non censurabile, ha quantificato i danni fisici riportati dall'appellante nella misura del 4,5% (49 anni al momento del sinistro), con danno biologico da I.T.T. al 100% per giorni 10 e danno biologico da I.T.T. al 50% per giorni 15, ed
5 ulteriori giorni 15 di i.t.t. al 25%, per un totale complessivo di € 6.016,21, ( di cui € 4.842,36
a titolo di danno biologico permanente e € 1.173,85 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno alla persona adottati dalle tabelle ministeriali vigenti in materia, considerando la percentuale d'invalidità e l'età della vittima.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, ad un tasso medio pari allo 2%, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Risultano spese mediche documentate per € 120,00.
Non può essere invece riconosciuta la richiesta personalizzazione del danno.
Non si nega che, secondo un orientamento giurisprudenziale (anche di legittimità), il danno morale può essere accertato anche facendo ricorso alle presunzioni e quantificato nella misura corrispondente al danno biologico accertato. Tuttavia, in tanto detta presunzione può, in ipotesi, operare, in quanto il danno morale sia stato sufficientemente allegato, ovvero la parte attrice abbia indicato in modo dettagliato le sofferenze soggettive derivanti dai fatti di causa, laddove, nel caso di specie, la domanda risulta del tutto sfornita della predetta necessaria attività di allegazione specifica.
Deve ritenersi assorbito il secondo motivo di appello, inerente alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, per cui il Tribunale provvede come da dispositivo che segue.
Deve tuttavia essere precisato che vanno poste a carico della compagnia appellata e delle parti soccombenti le spese legali e di CTU nella misura della metà, in ragione dei mutamenti giurisprudenziale in materia, restando a carico della l'altra metà. Parte_1
Allo stesso modo e per lo stesso motivo, devono invece essere liquidate in favore della parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento parziale dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna in solido con le parti già soccombenti in primo grado, la , ai sensi dell'art. 141 del Dlgs 209/2005, al Controparte_7
6 pagamento, in favore dell'appellante, di € 6.136,21, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo;
- condanna i medesimi convenuti/appellati al pagamento del 50% delle spese della CTU espletata in primo grado, oltre che della metà delle spese processuali, che vengono liquidate, applicata la predetta compensazione, per il primo grado, in € 98,00 per spese ed € 632,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, e, per il presente grado, in
€ 355,50 per spese ed € 1.276,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv.VOCCA DANILO.
Così deciso in Nola, 9 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 9.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6718/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. VOCCA DANILO, Parte_1 C.F._1
, con questi elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla via C.F._2
G. Porzio n.69
Appellante
E
, in persona del legale rappr.te p.t., quale rappresentante della CP_1 [...]
(P.IVA: ) rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
STRAZZULLO EDOARDO con questi elettivamente domiciliata in, VIA MARMORALE, 6
Benevento
Appellato
Nonchè nei confronti di
, Controparte_3 C.F._3
Appellato contumace
, CP_4 C.F._4
Appellato contumace
, , Controparte_5 C.F._5
Appellato contumace
avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
É fondato, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, e merita accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione, l'appello proposto da Parte_2
al fine di sentir riformare la sentenza n. 1419/2021, con cui il giudice di pace di
[...]
Sant'Anastasia, a definizione del giudizio recante R.G. 5222/15, ha rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna dell'assicuratore del vettore al risarcimento delle lesioni dalla stessa subite quale terza trasportata a seguito del sinistro in atti descritto.
Nel dettaglio, il giudice di prime cure- pur accogliendo la domanda risarcitoria proposta da e da (rispettivamente conducente riportante lesioni e Controparte_3 Controparte_5 proprietario del motociclo Honda Sh 150 tg. DG/04533) nei confronti del proprio assicuratore
Admiral, - ha ritenuto infondata la domanda proposta con intervento volontario dall'odierna appellante, , terza trasportata a bordo del predetto motociclo, sul presupposto Parte_1 che l'azione esperita ex art. 141 cod. ass. presupponesse la prova della responsabilità (o almeno della corresponsabilità) del vettore.
Di tanto si duole l'appellante, che, con il primo motivo di gravame, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 141 cod. ass. da parte del giudice a quo, e, con il secondo motivo, lamenta l'erroneo governo delle spese, compensate tra la e le altre parti, istando per Parte_2
l'accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Non si sono costituiti in grado di appello, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei rispettivi confronti, il responsabile civile né il conducente ed CP_4 il proprietario del motociclo su cui l'appellante viaggiava, ovvero e Controparte_3
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_5
Si è invece regolarmente costituita l'appellata (compagnia del Controparte_6 vettore non responsabile) che da un lato difende la decisione gravata sostenendone la correttezza, dall'altro contesta il compiuto accertamento dell'an deducendo l'inattendibilità del teste escusso ed i vizi dell'espletata CTU medico-legale.
Deve preliminarmente darsi atto della mancata allegazione al fascicolo telematico della sentenza gravata, pur riportata in foliario.
Cionondimeno, sebbene l'art. 348 c.p.c., nel disciplinare espressamente le cause di
“improcedibilità dell'appello”, non annoveri il deposito della sentenza impugnata, deve premettersi che la mancanza in atti della medesima non preclude al giudice la possibilità di
2 decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti;
nel caso di specie, le parti della sentenza oggetto di gravame sono riportate negli scritti difensivi di tutte le parti costituite, e non sono oggetto di contestazione.
Risultano invece ritualmente allegate le produzioni di parte del primo grado di giudizio.
Pertanto, la seguente decisione deve intendersi adottata “allo stato degli atti”.
Tanto rilevato, preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dalla compagnia appellata, giacché la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Tanto premesso, va rilevato che il gravame verte sostanzialmente sull'interpretazione dell'art. 141 cod. ass.ni e, segnatamente, sulla operatività della norma predetta nel caso in cui all'esito dell'istruttoria non sia emersa la responsabilità del conducente/proprietario del veicolo a bordo del quale il terzo era trasportato.
In particolare, il Codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 7.9.2005 e successive modificazioni ex d.lgs. n. 198 del 6 novembre 2007 e d.l. 3 giugno 2008, n. 97) stabilisce, all'art. 141, primo comma che “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge...”
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha tenuto conto dell'arresto giurisprudenziale espresso da Cass. n. 4147 del 2019, (assieme alle successive conformi nn. 14388 del 2019 e
8386 del 2020), secondo cui la domanda ex art 141 CdA deve essere inevitabilmente rigettata
<< quando il fatto non sia ascrivibile, almeno in parte, alla responsabilità del vettore>>. La giurisprudenza richiamata, tenendo conto del tenore letterario della norma, aveva ritenuto infatti che, nella nozione di “caso fortuito” di cui all'articolo in parola, dovesse essere inclusa la condotta umana, giungendo ad elaborare il principio per cui il vettore deve avere quanto meno una responsabilità nel sinistro, affinché il suo assicuratore sia obbligato a ristorare il danno al trasportato.
3 Sennonché, il successivo filone giurisprudenziale, vigorosamente espresso da Cass, III civ.,
23 giugno 2021, n. 17963, recependo le cospicue critiche prospettate avverso l'impostazione sopradetta, evidenzia, al contrario, come, nell'ambito della responsabilità civile (anche) derivante dalla circolazione di veicoli, la nozione di caso fortuito sia stata sempre circoscritta a fattori naturalistici, caratterizzati dall'autonomia, dall'eccezionalità e dalla imprevedibilità; dunque, se è vero che anche il fatto di un terzo ben può integrare un'ipotesi di fortuito, è altrettanto vero che la condotta di un terzo fruitore della strada, (che ben potrebbe essere
“imprudente”), non potrebbe di certo mai considerarsi “imprevedibile”; pertanto, con riferimento alla stessa, difetterebbe un requisito indispensabile per la configurazione del caso fortuito.
In altri termini, l'azione avventata di un altro utente della strada, da cui derivi un sinistro, rientra sempre tra i 'rischi tipici' della circolazione e deve per questo essere esclusa dall'area del fortuito, pur rilevando sul piano della non imputabilità del danno per assenza di colpa, (e consentendo perciò al conducente di liberarsi della presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, cod. civ.). Ora, poichè ai sensi dell'art. 141 cod. ass. è irrilevante l'accertamento sulle responsabilità nel sinistro, la condotta degli altri conducenti- secondo la
Cassazione richiamata- non può mai assurgere a causa di esonero dell'obbligo incombente sull'assicuratore del vettore.
Pertanto, deve ritenersi che l'assicuratore del vettore è tenuto a rispondere in ogni caso, pur in presenza della prova (o addirittura della mancata contestazione) dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito da intendere però restrittivamente rappresentato da “fattori naturali e fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo”.
Dunque, l'art. 141 cod. ass. attribuisce al terzo trasportato la titolarità di un autonomo diritto risarcitorio nei confronti dell'assicuratore del vettore, il quale può liberarsi con la prova del fortuito inteso, però, come fatto naturale o fatto di un terzo diverso dal conducente del veicolo antagonista.
La tesi suesposta risulta sposata dalle Sezioni Unite (sentenza del 30 novembre 2022, n.
35318), che, - dopo aver ripercorso i termini del contrasto giurisprudenziale, in relazione alla formulazione della norma (che prevede da un lato l'esimente del caso fortuito e, dall'altro lato, l'irrilevanza di ogni accertamento in ordine alle responsabilità dei conducenti)- ricordano che “il legislatore [ha]inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la
4 colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito”. Tale meccanismo, secondo la Corte,
è coerente con la finalità della norma, che è quella di “impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Pertanto, deve essere affermata la piena applicabilità, al caso di specie, della norma di cui all'art. 141 cod. ass.
Quanto al merito, poi, deve precisarsi che, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, (indipendentemente dalla prova della colpa), la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto “… raggiunta la prova sul fatto storico
e sulla sua presenza a bordo del veicolo assicurato con la convenuta società assicuratrice in occasione del sinistro per cui è causa”.
L'inciso- riportato da entrambe le parti nei rispettivi atti- è stato contestato dalla compagnia, che tuttavia non ha spiegato sul punto appello incidentale, limitandosi a reiterare le eccezioni già proposte in primo grado in merito alla ritenuta attendibilità del teste escusso ed in generale in merito all'istruttoria espletata.
Deve rilevarsi in proposito che l'indagine devoluta al Tribunale, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, non può investire, nel caso di specie, il cd. “an debeatur”, ovvero l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure circa la raggiunta prova del fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi;
ed infatti, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Pertanto, questo giudice – omesso ogni accertamento circa l'an per le ragioni anzidette - deve procedere alla liquidazione del danno subito dalla tenendo conto della CTU Parte_1 espletata in primo grado dal dr. L'elaborato peritale in esame, con Persona_1 motivazione che appare condivisibile e pertanto non censurabile, ha quantificato i danni fisici riportati dall'appellante nella misura del 4,5% (49 anni al momento del sinistro), con danno biologico da I.T.T. al 100% per giorni 10 e danno biologico da I.T.T. al 50% per giorni 15, ed
5 ulteriori giorni 15 di i.t.t. al 25%, per un totale complessivo di € 6.016,21, ( di cui € 4.842,36
a titolo di danno biologico permanente e € 1.173,85 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno alla persona adottati dalle tabelle ministeriali vigenti in materia, considerando la percentuale d'invalidità e l'età della vittima.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, ad un tasso medio pari allo 2%, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Risultano spese mediche documentate per € 120,00.
Non può essere invece riconosciuta la richiesta personalizzazione del danno.
Non si nega che, secondo un orientamento giurisprudenziale (anche di legittimità), il danno morale può essere accertato anche facendo ricorso alle presunzioni e quantificato nella misura corrispondente al danno biologico accertato. Tuttavia, in tanto detta presunzione può, in ipotesi, operare, in quanto il danno morale sia stato sufficientemente allegato, ovvero la parte attrice abbia indicato in modo dettagliato le sofferenze soggettive derivanti dai fatti di causa, laddove, nel caso di specie, la domanda risulta del tutto sfornita della predetta necessaria attività di allegazione specifica.
Deve ritenersi assorbito il secondo motivo di appello, inerente alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, per cui il Tribunale provvede come da dispositivo che segue.
Deve tuttavia essere precisato che vanno poste a carico della compagnia appellata e delle parti soccombenti le spese legali e di CTU nella misura della metà, in ragione dei mutamenti giurisprudenziale in materia, restando a carico della l'altra metà. Parte_1
Allo stesso modo e per lo stesso motivo, devono invece essere liquidate in favore della parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento parziale dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna in solido con le parti già soccombenti in primo grado, la , ai sensi dell'art. 141 del Dlgs 209/2005, al Controparte_7
6 pagamento, in favore dell'appellante, di € 6.136,21, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo;
- condanna i medesimi convenuti/appellati al pagamento del 50% delle spese della CTU espletata in primo grado, oltre che della metà delle spese processuali, che vengono liquidate, applicata la predetta compensazione, per il primo grado, in € 98,00 per spese ed € 632,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, e, per il presente grado, in
€ 355,50 per spese ed € 1.276,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv.VOCCA DANILO.
Così deciso in Nola, 9 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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