Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2001, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 IN NAME LO ITAL0 3 6 % 0 1 LA CORTE SURBEM DI CASSAZIONE Oggetto ESECUZIONE CONTRAPTO SEZIONE SECONDA CIVILE PRELIMINARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 13549/99 n.8368 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Cro Rep. 1292 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere Ud. 18/12/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE UN COPIE Dott. Sergio DEL CORE Consigliere Richies copia studio IL SOLE 24 ORE- dal Sig ha pronunciato la seguente L.6000 per/diriz SENTENZA 11-19 ANCELLIERE sul ricorso proposto da: MI PI ON, RI RI NA, MI OR LO, elettivamente domiciliati CANCELLERIA E in ROMA VIA E FERMI 128, presso lo studio dell'avvocato PAGANO PI, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
AT AN, IL AB;
intimati 2000 avverso la sentenza n. 202/98 della Corte d'Appello di 2098 MESSINA, depositata il 28/05/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato PI PAGANO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo IN NT e SO IS convenivano in giudizio RI IA DA, IT AL LO, UR EV IA e Cami- niti ET, deducendo: che, con preliminare di vendita del 15/10/1986, i germani ET e TA IT avevano promesso di vendere ad essi istanti un terreno sito in S. Alessio Siculo per il prezzo di £ 126.000.000; che sul prezzo convenuto essi attori avevano versato £ 100.000.000; che, con lettera 29/9/1988, la UR aveva loro comunicato di essere erede uni- versale di IT TA, nel frattempo deceduto, mentre la RI e Ca- miniti AL LO avevano sostenuto di essere gli unici eredi di Ca- miniti TA;
che essi istanti, con lettera 13/10/1988, avevano invitato tutti i convenuti alla stipula dell'atto notarile che non era stato rogato per l'assenza di IT ET e per la mancata presentazione dei titoli di provenienza. Gli attori, quindi, chiedevano che venisse pronunciata sentenza ex articolo 2932 c.c. con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. IT ET e RI IA DA, costituitisi, deducevano che il testamento del defunto IT TA in favore della UR era stato im- pugnato dagli eredi legittimi e riservatari. I citati convenuti si dichiaravano pronti a stipulare -- anche per conto di IT AL LO - l'atto pubblico di vendita e chiedevano il pagamento del prezzo residuo. La UR, quale erede testamentaria di IT TA, si costituiva e di dichiarava pronta alla stipula del rogito chiedendo la metà della somma ancora dovuta dagli attori. IT AL LO restava contumace. Con sentenza 29/7/1993 l'adito tribunale di Messina trasferiva agli attori la proprietà dell'immobile in questione e subordinava il trasferimento al pa- 3 gamento in favore di IT ET di £ 13.000.000, entro tre mesi dal pas- saggio in giudicato della sentenza, nonché al deposito nella stesso termine, presso la cancelleria del tribunale, di un libretto bancario portante l'ulteriore somma di £ 13.000.000 intestato agli altri convenuti. Avverso la detta sentenza IT ET, RI IA DA, e IT AL LO proponevano appello avverso IN NT e SO IS i quali resistevano al gravame. Con sentenza 28/5/1998 la corte di appello di Messina, in parziale acco- glimento del gravame, dichiarava che la somma da corrispondere a titolo di prezzo ammontava a £ 13.000.000 oltre interessi dal 31/10/1988 fino al pa- gamento o al deposito ex articolo 1207 c.c. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che l'obbligo di trasferimento era stato originariamente assunto da IT ET e IT TA;
che, de- ceduto quest'ultimo, era insorta una controversia ereditaria tra la RI e IT AL LO (moglie e figlio del de cuius) da una parte e la UR (designata erede universale) dall'altra; che, scaduto il termine per la stipula dell'atto definitivo, i promissari acquirenti avevano convenuto in giudizio tutti gli eventuali promittenti alienanti al fine di conseguire il tra- sferimento del cespite con una sentenza che facesse stato nei confronti di tutti, quale che fosse l'esito della controversia tra essi insorta;
che l'obbligo di trasferire l'immobile in questione aveva carattere indivisibile e gravava su tutti gli eventuali titolari del bene;
che il rischio di stipulare l'atto con soggetti eventualmente non legittimati non poteva essere imposto ai promis- sari acquirenti, restando a carico dei promittenti alienanti l'onere di trovare un accordo tale da consentire di adempiere al proprio obbligo in maniera 4 tranquillante per la controparte;
che, come era pacifico, la UR non aveva manifestato la disponibilità a stipulare l'atto; che la responsabilità dell'inadempimento gravava su tutti i debitori per cui i comportamenti dei singoli obbligati non potevano essere opposti ai creditori al fine di far rite- nere non imputabile l'inadempimento; che, non sussistendo inadempimento dei promissari acquirenti, non poteva riconoscersi ex articolo 1224 c.c. il maggior danno da ritardo nell'adempimento; che andavano riconosciuti gli interessi compensativi di cui all'articolo 1499 c.c. tra la data fissata per la stipula del definitivo e quella del pagamento o del deposto del residuo prez- zo;
che la responsabilità del giudizio era da attribuire agli appellanti per cui le spese conseguenti andavano poste a carico di coloro che vi avevano dato causa;
che, peraltro, il tribunale aveva parzialmente compensato le spese del giudizio tenendo conto della circostanza che, ove stipulato l'atto pubblico, le relative spese sarebbero state sostenute dagli acquirenti. IT ET, RI IA DA e IT AL LO hanno chiesto la cassazione della sentenza della corte di appello di Messina con ricorso affidato a cinque motivi. IN NT e SO IS non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli articoli 1316, 1317, 1307, 1292 e 1295 c.c., deducono che l'indivisibilità dell'obbligazione a vendere, ritenuta dalla corte di appello, è insussistente essendo ognuno dei quattro originari convenuti portatore di un autonomo di- ritto di proprietà del bene in questione in misura pari a 3/6 dell'intero per IT ET ed a 1/6 ciascuno per gli altri. Peraltro gli eredi di IT 5 TA non avevano l'obbligo di adempiere congiuntamente al trasferimento dei loro diritti ereditari in quanto ciascuno di essi, a norma dell'articolo 1295 c.c., avrebbe dovuto adempiere pro rata e non con il vincolo della in- divisibilità o della solidarietà. Pertanto la disponibilità ad adempiere dichia- rata da alcuni degli eredi non può essere ritenuta neutralizzata o inficiata dal comportamento dell'altra erede (la UR ): i promissari acquirenti posso- no legittimamente stipulare l'atto con i primi ed agire giudiziariamente ver- so la seconda. In ogni caso i giudici del merito avrebbero potuto trasferire solo la quota della UR e non anche quella degli altri comproprietari. Il motivo è infondato: il giudice di appello si è correttamente uniformato ai principi in tema di esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto - preliminare di vendita - più volte affermati da questa Corte secondo cui: - la promessa di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa è di norma ( e si deve presumere) considerata dalle parti attinente al bene mede- simo come un "unicum" inscindibile e non come somma delle singole quote che fanno capo ai vari comproprietari di guisa che questi ultimi costituisco- no un'unica parte complessa e le loro rispettive dichiarazioni di voler vende- re sono prive di una specifica autonomia e destinate, invece, a fondersi in una sola volontà negoziale, sì che, quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida), si determina una situazione che impedisce la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo non potendosi formare ( o formandosi invalidamente ) la volontà di una delle parti del contratto preliminare ( sentenze 13/5/1999 n. 4747; 14/4/1999 n. 239; 4/12/1997 n. 12338; 8/7/1993 n. 7481 );
6 -la promessa di vendita di un fondo oggetto di comunione e considerato nella sua interezza ha, come suo contenuto, un'obbligazione indivisibile, co- sì che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a con- trarre ex articolo 2932 c.c. devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare (sen- tenze 6/2/1999 n. 1050; 11/2/1997 n. 1258). Nella specie i promissari acquirenti si sono trovati nell'impossibilità di stipulare il contratto definitivo con uno solo dei promittenti venditori ( Ca- miniti ET) stante la situazione di conflitto creatasi a seguito della con- troversia ereditaria pendente tra la UR, la RI e IT AL LO, con conseguente incertezza della successione in odine al diritto di comproprietà del de cuius IT TA ( altro promittente alienante ) sul bene promesso in vendita unitariamente considerato nel preliminare, come emerge con chiarezza dalla motivazione dell'impugnata sentenza e non contestato specificamente dai ricorrenti. Da ciò la necessità per i promissari acquirenti di rivolgersi verso tutti i comproprietari del terreno oggetto del preliminare di vendita - al fine di ottenere una pronuncia sostitutiva dell'atto pubblico che il notaio non aveva potuto rogare - pur gravando solo su taluni dei comproprietari e non su tutti la responsabilità del colpevole inadempi- mento dell'obbligazione indivisibile di stipulare il contratto definitivo. E' poi appena il caso di osservare che nel caso delle obbligazioni indivi- sibili, l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore e di quelli del creditore secondo quanto disposto dall'articolo 1318 c.c. con una norma che costituisce una deroga al principio di cui all'articolo 1317 c.c. 7 (richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura in esame ) secondo il quale alle obbligazioni indivisibili si applica la disciplina delle obbligazioni solidali. E' quindi irrilevante che alla posizione del promittente venditore IT TA siano subentrati – per quote uguali – l'erede UR ed i le- - - gittimari IT AL LO e RI IA DA. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 1292-1295 e 1224 c.c., sostenendo che l'inadempimento è stato consumato dai promissari acquirenti i quali non hanno mai offerto o depositato il resi- duo prezzo dovuto di £ 26.000.000 ( e non di £ 13.000.000 come erronea- mente statuito dalla corte di appello ). Da tale mancata offerta e da tale mancato deposito il giudice di secondo grado avrebbe dovuto trarre un ar- gomento per liquidare il chiesto maggior danno ex articolo 1224 c.c. La censura è inconsistente posto che, come sopra rilevato, la corte di ap- pello ha ineccepibilmente escluso qualsiasi inadempimento colpevole dei promissari acquirenti con riferimento all'obbligo di stipulare il contratto de- finitivo che non è stato rogato per il contrasto insorto tra gli eredi di uno de- gli originari promittenti alienanti. Da ciò la coerente esclusione, da parte della corte di merito, dell'applicabilità del secondo comma dell'articolo 1224 c.c. che presuppone la condanna della parte inadempiente al paga- mento degli interessi moratori. Il giudice di secondo grado ha invece attri- buito ai ricorrenti, quali promittenti alienanti, il diritto agli interessi non mo- ratori ma compensativi ( di cui all'articolo 1499 c.c.. ) sulla somma ancora dovuta dai promissari acquirenti a titolo di saldo del prezzo. In proposito va ribadito che come correttamente affermato dalla corte - di appello nell'impugnata sentenza la disposizione dettata dall'articolo 8 1499 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi di contratto preliminare di com- pravendita: il promittente venditore, mentre non ha diritto agli interessi compensativi previsti dalla citata norma per il periodo intercorrente tra la data della consegna del bene e quella della stipulazione del contratto defini- tivo con la contemporanea corresponsione del saldo del prezzo, ha invece diritto agli interessi per il periodo successivo alla data concordata per detta stipulazione, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione di ina- dempimento. In particolare l'effetto traslativo della sentenza di esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare di compravendita è subordinato alla condizione del pagamento del prezzo ( o del suo residuo ) ove le parti come appunto nel caso in esame abbiano _ - pattuito che tale versamento debba avvenire all'atto della stipulazione del contratto definitivo. In tal caso l'obbligo del promissario acquirente di ese- guire la prestazione a suo carico (pagamento del prezzo o offerta di esso nei modi di legge ) sussiste solo quando tale prestazione sia già esigibile al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di compravendita e non quando, per accordo delle parti, il prezzo ( o la parte residua) debba essere effettuato al momento della stipulazione dell'atto definitivo promesso e non concluso, giacché in tale ultima ipotesi la sentenza costitutiva che tiene luogo di tale contratto deve imporre (come avvenuto nella specie ) il pagamento della parte residua del prezzo come condizione del verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia (nei sensi suddetti, sentenze di questa Corte 22/2/2000 n. 1964; 18/10/1999 n. 11695; 8/08/1998 n. 8196; 26/11/1997 n. 11839 ). 9 Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 1475, 1292 e 1295 c.c. per non aver la corte di appello tenuto conto che, se si fosse stipulato l'atto pubblico, i promissari acquirenti avrebbero dovuto sostenere, a norma del citato articolo 1475 c.c., tutte le relative spese, comprese quelle di registrazione del contratto preliminare in mancanza di diversa disposizio- ne pattizia. Ad avviso dei IT e della RI il giudice di secondo gra- do avrebbe dovuto porre a carico degli originari attori – quali promissari ac-- quirenti le dette spese di registrazione del preliminare non afferendo tali spese a quelle del giudizio avendo una causale del tutto diversa: il ragiona- mento della corte è sul punto contraddittorio e non comprensibile. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 88, 91 e 92 c.p.c. per aver la corte territoriale omesso di motivare ( o per aver motivato in modo apodittico, incomprensibile e contraddittorio ) in ordine alla censura, mossa con l'atto di appello, concernente le spese del giudizio che la corte distrettuale avrebbe dovuto porre a carico dei promissari acqui- renti tenuto conto della disponibilità di essi IT e RI a stipulare l'atto pubblico. In ogni caso la corte di merito, in considerazione dell'esito finale della lite, avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio di primo grado e condannare i promissari acquirenti al pagamento di quelle di secon- do grado. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti motivi di ordine logico e per economia di trattazione e motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte le spese del giudizio di primo e di secondo grado e quelle concernenti la registrazione del contratto preliminare. 10 La corte di merito, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, ha espressamente esaminato il motivo di gravame con il quale la RI ed i IT si erano lamentati del capo della decisione appellata concernente il regolamento delle spese del giudizio di primo grado. Al riguardo la corte messinese, con chiara e coerente motivazione immune da vizi logici o da er- rori di diritto, ha ritenuto infondata la detta doglianza affermando che la pronuncia impugnata per la parte relativa alla parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado ed alla condanna dei convenuti al pagamento in favore degli attori della residua metà - trovava adeguata giu- stificazione sia per la reciproca soccombenza, sia per il risparmio delle spe- se che i promissari acquirenti avrebbero dovuto sostenere se si fosse stipu- lato l'atto pubblico. Il giudice di appello non ha posto a carico dei promissa- ri acquirenti gli oneri di registrazione del contratto preliminare, ma si è li- mitato a precisare che il tribunale aveva proceduto alla parziale compensa- zione delle spese del giudizio di primo grado ( e non alla condanna dei con- venuti al pagamento integrale di tali spese ) in considerazione del risparmio di quei costi che i promissari acquirenti avrebbero dovuto sostenere ove si fosse stipulato l'atto pubblico. Non vi è stata quindi alcuna confusione da parte della corte di appello tra le spese del processo e quelle ( aventi causale del tutto diversa ) relative alla registrazione del contratto preliminare. Deve peraltro evidenziarsi che, come è noto, il sindacato di questa Corte in ordine al regolamento delle spese giudiziali è limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame nella quale le spese del processo siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. 11 Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano gli errori commes- si dalla corte di appello nell'articolare il dispositivo della sentenza impu- gnata con riferimento all'indicazione degli estremi della sentenza di primo grado ed all'individuazione delle parti in causa. La corte messinese ha altre- sì violato il principio del "tantum devolutum quantum appellatum” avendo modificato punti della sentenza di primo grado che non erano stati appellati. In particolare nel dispositivo della sentenza impugnata il giudice di appello ha indicato, come somma ancora dovuta dai promissari acquirenti a titolo di saldo del prezzo, un importo diverso ed inferiore rispetto a quello risultante da un capo della decisione del tribunale non impugnato dalle parti. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accogli- mento. Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di legitti- mità, l'esatto contenuto della pronuncia giurisdizionale va individuato non alla stregua del solo dispositivo, ma integrando il dispositivo con la motiva- zione nella parte in cui questa rivela una effettiva volontà del giudice: non si deve tener conto solo della formula conclusiva in cui si riassume il conte- nuto precettivo della sentenza, ma si deve individuare anche l'essenza e l'effettiva portata della decisione che vanno ricavate, oltre che dal dispositi- vo, dalla motivazione rivelatrice dell'effettiva volontà del giudice e che co- stituisce il presupposto necessario del dispositivo ( sentenze 21/12/1999 n. 14393; 17/3/1998 n. 2874; 15/9/1997 n. 9157). Questa Corte ha altresì chia- rito che alla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, che integri gli estremi non del vizio di motivazione ma dell'errore materiale, può porsi ri- medio non con il ricorso per cassazione bensì con lo strumento previsto da- 12 gli articoli 287 e seguenti c.p.c. e, cioè, mediante l'istanza di correzione che deve essere proposta al giudice a quo anche dopo la presentazione del ricor- so per cassazione ( sentenze 8/3/1998 n. 4677; 6/2/1995 n. 148 ). Inoltre la mancata o inesatta o incompleta indicazione nell'epigrafe ( o nel dispositi- vo) della sentenza di uno dei soggetti che hanno partecipato al giudizio non integra motivo di nullità della sentenza stessa, ma mero errore materiale emendabile con la procedura di cui ai citati articoli 287 e 288 c.p.c. qualora, dal contesto della decisione e degli atti processuali, sia individuabile inequi- vocabilmente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia pertanto possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (sentenza 2/12/1999 n. 14367) Costituisce infine errore materiale anche l'inesatta indicazione della sentenza impugnata quando dal contesto della decisione di secondo grado siano facilmente ricavabili gli estremi della pro- nuncia oggetto del gravame. Nella specie, alla luce di una corretta e logica interpretazione del dispo- sitivo (integrato dalla motivazione) dell'impugnata sentenza, deve esclu- dersi la sussistenza di elementi tali da ingenerare equivoci sui soggetti del processo e sulla decisione appellata chiaramente identificabili ed individua- bili dal contesto complessivo delle argomentazioni sviluppate nella pronun- cia di cui si chiede l'annullamento. E' poi del tutto insussistente l'asserita modifica di capi della decisione di primo grado ( con riferimento al quantum del prezzo ancora dovuto dai promissari acquirenti ) non oggetto di impugnativa. In proposito è suffi- ciente rilevare che nel dispositivo della sentenza di appello si fa riferimento alla somma di £ 13.000.000 ( e non a quella di 26.000.000 pacificamente 13 spettante ai promittenti venditori ) per un mero errore materiale che emerge con evidenza dallo stesso dispositivo ove si fa riferimento sia al "pagamento" sia al "deposito" con chiaro richiamo alla decisione del tribu- nale che aveva condizionato il trasferimento tanto al "pagamento" o "all'offerta reale" di £ 13.000.000, in favore di IT ET, tanto al "deposito" dell'ulteriore somma di £ 13.000.000 in favore degli eredi di 80000 IT TA. Nella motivazione della sentenza della corte distrettuale ri- 330000 sulta poi ulteriormente riconosciuto e dichiarato il diritto degli appellanti alla maggiorazione degli interessi sulla somma dovuta dai promissari acqui- renti a titolo di residuo prezzo al cui “pagamento” ed al cui "deposito" (per un totale di £ 26.000.000) il tribunale aveva "subordinato l'efficacia del tra- ( 0 sferimento". La corte di appello, pertanto, non ha modificato l'importo . complessivo spettante ai ricorrenti per il residuo pezzo e si è limitata a mo- dificare la decisione del giudice di primo grado riconoscendo gli interessi compensativi sulla relativa somma ed intendendo così riferirsi ad un punto ancora controverso tra le parti ( interessi e rivalutazione monetaria sulla somma ancora dovuta a saldo del prezzo) e non a questioni ( ammontare del detto saldo del prezzo ) non prospettate nel precedente grado del giudizio o ormai definitivamente risolte con pronuncia non oggetto del gravame. Il ricorso va quindi rigettato senza necessità di provvedere sulle spese di questo giudizio nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 18 dicembre 2000 Il president Il consigliere estensore IL CANCELLIERE C1 -Paolo Talarico exico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAR. 2001 Roma 14 IL CANCELLIERE C1 Tolerico