Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10822 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
PUBBLICA0 82 2 /02 NOME DEL OPCL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto giudice di pod SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente - R.G.N. 15615/99 Consigliere Cron. 78428 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 09/05/02 Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ANGRI, in persona del legale rappresentante e Sindaco p.t. Dr. Umberto Postiglione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo srtudio dell'avvocato CURZIO CICALA, difeso dagli avvocati ANTONIO VILLANO, ALFONSO LONGOBARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AN GI, ASSITALIA SPA;
- intimati sentenza n. 724/98 del Giudice di pace di 2002 avverso la emessa 1'08/06/98 e depositata il 1124 NOCERA INFERIORE, -1- 15/06/98 (R.G. 2040/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del primo motivo e ritenuta la manifesta fondatezza si accolga il secondo, dichiarando assorbito l'ultimo con tutte le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo IA UI conveniva davanti al giudice di pace di Nocera Inferiore il Comune di Angri per sentirlo condannare al risarcimento del danno nella misura di £. 1.630.000, subito dalla sua auto, finita in una buca ricolma d'acqua presente su una strada comunale, costituente insidia. Il Comune chiamava in causa l'Assitalia s.p.a., quale suo assicuratore per la responsabilità civile, chiedendo di essere garantita. La chiamata si costituiva e resisteva alla domanda dell'attore. Il Giudice, ritenuta fondata la domanda actorea, condannava il Comune e l'Assitalia in solido al pagamento della somma richiesta e delle spese processuali. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Angri. Non si sono costituiti gli intimati. Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1917 c.3, c.c.. ' Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., non essendosi il giudice di merito pronunciato sulla domanda di manleva proposta nei confronti dell'assicuratrice. 3 Con il terzo motivo lamenta il ricorrente la nullità della sentenza, in relazione agli art. 132 c.1, n. 4 c.p.c. e 118, C. 2, disp. att. C.p.c., nonché l'omessa motivazione in ordine alla domanda proposta nei confronti del chiamato in garanzia.
2.Va, anzitutto, osservato che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia norme di legge), il ricorso per comunque rifatto a cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge assoluta о mera apparenza della ordinaria) e per carenza motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa n. 3 c.p.c. applicazione di legge, a norma dell'art. 360 (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Ne consegue che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto attiene a violazione di norma sostanziale (art. 1917, c. 3, c.p.c.).
3.E' invece fondato e va accolto il secondo motivo di ricorso. Infatti, avendo il convenuto proposto, con la chiamata in causa, domanda di garanzia impropria nei confronti del proprio assicuratore, mirante ad essere manlevato di quanto avrebbe dovuto pagare all'attore, su tale domanda il giudice di pace avrebbe dovuto pronunziarsi. Non avendo ciò fatto, ha violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, comporta l'assorbimento del terzo. cassata in relazione al motivoLa sentenza va, pertanto, accolto, con rinvio ad altro giudice di pace di Noce Inferiore, che provvederà anche sulle spese di que giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 375,c 2, c.p.c., Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità ad altro giudice di pace di Nocera Inferiore. Così deciso in Roma, lì 9 maggio 2002. Il Presidente Il cons. est. Antonio Segreto IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria AielloANCEL sa Maria. Depositata in Cancelleria Oggi, 24.07.22 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 5