Sentenza 9 marzo 2017
Massime • 1
Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha, peraltro, affermato che allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, non è possibile ripetere l'audizione del teste perché questi non è stato reperito, il giudice può comunque disporre, ai sensi dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2017, n. 23015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23015 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2017 |
Testo completo
23015-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 09/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 729/2017 ANIELLO NAPPI Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.24447/2016 UMBERTO LUIGI SCOTTI FRANCESCA MORELLI ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/11/2015 del TRIBUNALE di CUNEO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI BIRRITTERI _che ha concluso per... udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per 594 cod.pen. non più previsto dalla legge come reato;
eliminazione della continuazione e con revoca parziale delle statuizioni civili. Rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Cuneo con sentenza del 17/11/2015, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Saluzzo del 16/2/2015, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto RO ME responsabile dei reati ascrittigli [A) ingiuria;
B) lesioni personali guaribili in giorni 5; C) danneggiamento] legati dal vincolo della continuazione e lo aveva condannato alla pena pecuniaria di € 1.800,00= nonché al risarcimento dei danni morali per le lesioni (€ 500,00=) e materiali (€ 1.200,00=) e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ठीक Giuseppe Ravot.
2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, avv.Cristiana Sorasio, con il supporto di due motivi. violazione dell'art.512 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta riconosciuto la condivisibilità dei cod.proc.pen. perché il Giudice, dopo aver motivi di appello, aveva confermato la sentenza impugnata ritenendo utilizzabili le sommarie informazioni testimoniali rilasciate da GO SS nel corso delle indagini, senza considerare che la pretesa irreperibilità del teste era del tutto temporanea, poiché i Carabinieri incaricati di reperirlo avevano riferito della sua momentanea irreperibilità e del suo trasferimento in Spagna solo in termini di probabilità, circostanza questa neppur verificata. La lettura disposta ex art.512 bis cod. proc.pen. e il richiamo all'art.512 cod.proc.pen. disposto dal Giudice di appello violavano il contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente invoca l'applicazione del d.lgs. 7 del 2016 con riferimento al reato di ingiuria (capo A).
3. Ha depositato memoria la parte civile chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso, tenuto conto del risultato delle indagini di polizia giudiziaria che avevano accertato l'irreperibilità del teste e il suo (probabile) trasferimento in Spagna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare - e con riferimento al secondo motivo di ricorso - la Corte rileva che il reato di cui all'art.594 cod.pen. (capo A dell'imputazione) è stato abrogato dall'art.1 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n.7 e sostituito da un corrispondente illecito civile. L'abolitio criminis sopravvenuta alla sentenza impugnata deve essere rilevata d'ufficio a norma dell'art.129 cod.proc.pen. e dell'art.2, comma 2, cod.pen. Ciò anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. (Sez. 5, n. 44088 del 02/05/2016, Pettinaro e altri, Rv. 26775101). Il necessario annullamento della sentenza di condanna per un fatto che la legge non prevede più come reato travolge anche le statuizioni civili, alla luce sia della regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili da parte del giudice penale, sia della tassatività della preclusione di deroga contenuta nell'art. 578 cod. proc. pen., sia della diversa disciplina espressamente sancita dall'art. 9 del D.Lgs. n. 8 del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di abolitio criminis dal D.Lgs. n. 7 del 2016, né ad esso applicabile in via analogica. In tal senso si è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, determina la revoca delle statuizioni civili, cui potrà seguire, per effetto della eventuale azione risarcitoria davanti al giudice civile competente per valore, il giudizio civile per l'accertamento dell'illecito depenalizzato, l'irrogazione della sanzione pecuniaria ed il risarcimento del danno (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru e altro, Rv. 26788401; Sez. 2, n. 26091 del 10/06/2016, Tesi, Rv. 26700401; Sez. 5, n. 32198 del 10/05/2016, Marini, Rv. 26700201).
2. Anche in difetto di corrispondente rilievo nel ricorso, la Corte si deve interrogare sulla persistente rilevanza penale del fatto di cui al capo C) dell'imputazione, perché anche il reato di cui all'art.635, comma 1, cod.pen., nella sua forma semplice, è stato abrogato dall'art.1 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n.7 e sostituito da un corrispondente illecito civile. Al riguardo, tuttavia, l' abolitio criminis non è stata integrale poiché il nuovo testo dell'art.635, comma 1, cod.pen. continua a reprimere penalmente il danneggiamento di beni altrui commessi con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico del delitto di cui all'art.331 cod.pen.; del pari, il comma 2 del novellato 2 art.635 ha mantenuto la sanzione penale dei fatti di danneggiamento commessi nei confronti di beni di particolari tipologie. Questa Corte ha quindi avuto modo di precisare che «In tema di danneggiamento, fatto già previsto come reato dall'art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen., in quanto commesso sulle cose indicate dall'art. 625 n. 7, conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dall'art. 2, comma primo, lett. i) D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto tra il nuovo ed il previgente testo della norma sussiste un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2016 prodotto una generalizzata abolitio criminis della fattispecie, bensì solo la successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre.» (Sez. 7, n. 20635 del 16/02/2016, Habou, Rv. 26775001). Anche nella fattispecie l' abolitio criminis non si è verificata alla luce delle modalità di commissione del fatto, così come contestato e accertato in sede di merito;
risulta infatti che il ME ha danneggiato l'autovettura del Raviot nel contesto di azioni violente e minacciose, subito dopo aver commesso nei suoi confronti il reato di lesioni e averlo pesantemente insultato, con atteggiamento Slow complessivamente minatorio, chiaramente finalizzato a scoraggiare la richiesta della parte offesa di pagamento delle rate di un mutuo contratto con la Banca San Paolo. Ricorre quindi la modalità violenta e minacciosa dell'azione che esclude l'abrogazione del reato di danneggiamento alla luce del confronto fra la norma incriminatrice originaria dell'art.635 cod.pen. e il testo introdotto dal d.lgs. n.7 del 15/1/2016. 3. Il ricorrente lamenta violazione dell'art.512 cod.proc.pen. perché il Giudice, dopo aver riconosciuto la correttezza delle censure svolte con i motivi di appello, ha confermato la sentenza impugnata ritenendo utilizzabili le sommarie informazioni testimoniali rilasciate da GO SS nel corso delle indagini, nonostante che la pretesa irreperibilità del teste fosse del tutto temporanea, poiché i Carabinieri incaricati di reperirlo avevano riferito della sua momentanea irreperibilità e del suo trasferimento in Spagna solo in termini di probabilità, circostanza questa neppur verificata. La lettura disposta ex art.512 bis cod.proc.pen. e il richiamo all'art.512 cod. proc.pen. disposto dal Giudice di appello violavano perciò il contraddittorio.
2.1. Il Giudice di pace, dopo che il teste GO SS era stato esaminato in sede dibattimentale dal precedente magistrato, non aveva sentito il teste in sede di rinnovazione dell'istruttoria disposta per la sopraggiunta incompatibilità del predecessore;
assumendo che il teste risultasse trasferito in Spagna, il Giudice ha accolto l'istanza del P.M. e della parte civile ed ha acquisito il verbale 3 delle sommarie informazioni testimoniali rese dal SS ai sensi dell'art.512 bis cod.proc.pen.
2.2. Il Giudice di appello ha ritenuto che tale provvedimento, reso ex art.512 bis con l'opposizione della difesa dell'imputato, non fosse condivisibile perché non vi era certezza circa la residenza all'estero del SS (risultato solo irreperibile presso la sua abitazione e «probabilmente» trasferito in Spagna) e comunque in assenza di rituale citazione del teste. Tuttavia il Tribunale ha ritenuto di poter tenere conto delle dichiarazioni rese dal SS quando era stato ritualmente sentito in dibattimento davanti al Giudice di Pace il 19/11/2012, ai sensi dell'art.512 cod.proc.pen., essendo divenuta impossibile per cause del tutto imprevedibili la rinnovazione dell'istruttoria dinanzi al nuovo magistrato designato in sostituzione del primo.
2.3. Come è noto, il principio di immutabilità del giudice, secondo quale «alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento»>, scandito dall'art. 525, comma 2 cod. proc.pen. a pena di nullità assoluta, impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, dall'esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove, dai provvedimenti relativi all'ammissione, dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. c.p.p. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso ed altro, Rv. 21239501), sulla scorta delle pronunce della Corte Cost. 3/2/1994 n. 17 e 3/4/1996 n. 99, hanno ritenuto che nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Nell'enunciare tale principio, è stato, peraltro, precisato che allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali. Sempre in armonia con la giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale «fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice» e che quella fase «pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta»: di talché 4 non è irragionevole, né lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione». Tale ricostruzione nomofilattica ha passato il vaglio di legittimità costituzionale perché la Corte costituzionale con ordinanza 11/12/2001 n.399 ha precisato che la disciplina sull'ammissione della prova va mantenuta distinta da quella sulle modalità di assunzione dei mezzi di prova, tra cui rientra appunto la regola, contenuta nell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., che prescrive che sia data lettura di verbali di dichiarazioni solo dopo l'esame del dichiarante, ma non priva il giudice del potere di delibazione in ordine all'ammissione delle prove;
che pertanto il giudice, ove abbia ammesso la prova richiesta in quanto non manifestamente superflua o irrilevante, è poi tenuto ad assumería secondo le modalità prescritte dalla legge e cioè disponendo la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni solo dopo l'esame; che occorreva tener distinti i due momenti dell'ammissione e dell'assunzione della prova. Numerose pronunce delle Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto applicazione dei predetti principi, affermando che le prove dichiarative assunte prima del mutamento della composizione del collegio, in presenza di opposizione della difesa alla loro lettura, non sono utilizzabili, ex art. 526, comma primo, cod. proc. pen., qualora non vengano reiterate o ribadite in dibattimento mediante nuovo rituale esame incrociato delle fonti. (Sez. 1, n. 37537 del 07/07/2004, Addis, Rv. 22979101; Sez. 5, n. 3613 del 07/11/2006 - dep. 2007, P.G. in proc. Arcidiacono e altro, Rv. 23604401). E tuttavia la giurisprudenza ha avuto modo di rammentare anche che i verbali delle prove precedentemente acquisite fanno parte integrante del fascicolo per il dibattimento, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta (Sez. 1, n. 41095 del 21/09/2004, Scavo, Rv. 23062401).
2.4. Tanto premesso, il Collegio osserva che la decisione assunta dal Tribunale cuneese ha offerto una soluzione esatta nell'approdo, seppur non correttamente motivata in diritto. La norma di riferimento era infatti l'art.511 cod.proc.pen. e non già l'art. 512 cod.proc.pen. erroneamente richiamato dal Giudice, che in effetti si riferisce agli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dalle parti private e dal giudice all'udienza preliminare e non già agli atti istruttori assunti in dibattimento e nella pienezza del contraddittorio e soggetti a rinnovazione soltanto in conseguenza del mutamento della persona fisica del giudice. 5 La prima norma (art. 511, comma 2, come interpretato dalle Sezioni Unite) ammette la lettura dei verbali delle prove, comunque legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento se la rinnovazione dell'esame non ha luogo, senza richiedere necessariamente l'impossibilità della riaudizione, richiesta dall'art.512, non diversamente da quanto previsto per il teste residente all'estero, citato e non comparso (art. 512 bis cod. proc.pen.).
2.5. Ora, nella specie la deposizione del SS era stata legittimamente assunta ed acquisita al fascicolo per il dibattimento e ben poteva essere utilizzata poiché la rinnovazione dell'esame dinanzi al nuovo magistrato oggettivamente non aveva avuto luogo, per il mancato reperimento del teste, probabilmente trasferitosi all'estero. Il che era sufficiente sulla base della norma dell'art.511, comma 2, anche se non con riferimento alle più severe disposizioni degli artt. 512 bis e 512 cod. proc.pen., rispettivamente invocate dal Giudice di primo grado e dal Giudice di appello, che peraltro non si riferiscono ai verbali di prova dichiarativa assunta in dibattimento, ma al contenuto di prove dichiarative pre-dibattimentali. Il fondamento di tale differenziato e meno rigoroso regime della lettura consentita ben si comprende alla luce del fatto che le prove considerate dall'art.511, comma 2 sono state assunte in contraddittorio e i relativi verbali fanno legittimamente parte del fascicolo dibattimentale.
3. Il Collegio può agevolmente provvedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, all'esito dell'annullamento della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo A) sulla base di quanto indicato a pagina 3) della sentenza di primo grado, sul punto confermata;
infatti è sufficiente detrarre la pena di € 300,00= di multa, irrogata quanto al reato di cui al capo A). Residua quindi la pena di € 1.500,00= [di cui € 900,00= per il reato di cui al capo B) ed € 500,00= per il reato di cui al capo C)].
4. Non vi è concreta esigenza di decurtazione del compendio risarcitorio, alla luce di quanto indicato alla pagina 4 della sentenza di primo grado, sul punto confermata, ove le somme attribuite vengono inequivocabilmente riferite ai soli reati di lesioni personali e danneggiamento.
5. Alla parte civile, che ha presentato memoria, spetta la rifusione delle spese processuali, liquidate in € 1.200,00= oltre accessori.
P.Q.M.
16 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'addebito di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rigetta nel resto il ricorso e determina in € 1.500,00= di multa la pena irrogata per i residui delitti di danneggiamento e lesioni personali. Condanna alle spese di parte civile liquidate in € 1.200,00=. Così deciso il 9/3/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Umberto Luigi Scotti Cott Aniello Nappi DEPOSITATA IN CANCELLER! add 1.1 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIARIO wux N