Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10602 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
1 06 02 / 0 1 IN OME POPOLO I LIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ha wne - SEZIONE TERZA CIVILE eo move tea- Rum samm Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16545/98 Dott. Roberto PREDEN - Presidente Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere Cron. 23220 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 3602 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 20/03/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studic ME EP, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000per diritti VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCO il 03 AGO. 2001 IL CANCELLIERE OC, difeso dall'avvocato FRANCESCO TRAPANI, giusta delega in atti;
LIRE 1500 ANCELLERIA - ricorrente
contro
IA ON, IA VI, IA OM, IA FI, AN EP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA B.DEGLI UBALDI 71, presso lo 0400829 dell'avvocato MASSIMILIANO MORICHI, difesistudio 2001 dall'avvocato LUIGI NOCERA, giusta delega in atti;
550 controricorrenti avversO la sentenza n. 138/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 27/11/97 e depositata il 21/01/98 (R.G. 1359/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Х Con citazione del 19 luglio 1984 ZZ CO intimava a GA EP, locatario di un immobile sito in Arzano ed adibito a Bar, licenza per finita lo- cazione, alla data del 10 ottobre 1984 e conveniva il conduttore dinanzi al Pretore di Casoria. Sull'opposizione del GA il Pretore denegava il rilascio e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Napoli. La lite non era riassunta dalle parti essendo in- tervenuta la legge 1985 n. 118 poi dichiarata incosti- tuzionale. ? Successivamente in data 5 febbraio 1986 il ZZ intimava lo sfratto per la finita locazione ormai matu- rata. Nuovamente il pretore denegava il rilascio e rimet- 2 teva le parti dinanzi al Tribunale di Napoli. La lite era riassunta dal conduttore, il quale assumeva la rin- novazione del rapporto e spiegava domanda riconvenzio- nale per la determinazione dell'indennità di avviamen- to. Il locatore chiedeva il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento della domanda di rilascio. Con sentenza del 3 ottobre 1988, il Tribunale acco- glieva la domanda del locatore e dichiarava cessata la locazione al 10 ottobre 1984, ordinando il rilascio;
dichiarava la propria incompetenza in ordine alla de- terminazione dell'indennità e rigettava l'opposizione del conduttore. La decisione era appellata dal GA, il quale eccepiva: a. l'improponibilità della domanda non essendo stata la licenza preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 1 primo comma della legge 1986 n. 832; b. la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del giudizio sull'avviamento; C. la intervenuta tacita rinnovazione. Separatamente il conduttore presentava dinanzi alla S. Corte istanza di regolamento di competenza, che ve- niva rigettata. Nelle more del giudizio ordinario decedeva ZZ CO, ma la sua morte non era formalmente dichiara- 3 ta dal difensore costituito. Con sentenza n. 1996/93, la Corte di Appello di Na- poli rigettava l'appello del conduttore e lo condannava alle spese di lite. La decisione era oggetto di ricorso per cassazione da parte del GA, che deduceva quattro motivi di censura;
resisteva la controparte. Con sentenza n. 5311/95, questa S. Corte accoglieva alla violazione il motivo di ricorso relativo ritenendo che, dell'integrazione del contraddittorio, dopo la morte del ZZ, il giudice dell'appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei con- fronti degli eredi. Con atto del 4 maggio 1996 il ZZ riassumeva il giudizio, dinanzi al giudice del rinvio, nei confronti di tutti gli eredi ed insisteva nell'accoglimento dei motivi proposti con l'appello del 25 novembre 1988. Re- sistevano gli eredi chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza pubblicata il 21 gennaio 1998, la Cor- te d'appello di Napoli così decideva: rigetta l'appello, confermando la sentenza del Tri- bunale e condanna l'appellante alle spese del giudizio di cassazione. Contro la decisione ricorre il GA (ex condut- tore) deducendo quattro motivi;
resistono le contropar- 4 з ti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi. Secondo l'ordine logico precede l'esame del secon- do, del terzo e del quarto motivo, mentre l'esame del quinto presuppone l'esame dei primi in ordine alla fon- datezza delle censure. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 1597 CC., dell'art. 69 della L.1978 n. 392 e del D.L. 1986 n. 8732, ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi è che il locatore doveva comunicare al con- duttore entro il 28 febbraio 1987, a pena di decadenza, se intendeva o meno proseguire la locazione. In senso contrario si osserva che appare corretta la decisione del giudice di appello (ff. 4) il quale ha evidenziato come gli atti di finita locazione e di (rispettivamente del 10 ottobre 1984 e del 5 sfratto febbraio 1996) hanno evidenziato la volontà di non rin- novare un rapporto, per uso commerciale, regolato dalla disciplina del testo originario dell'art. 69 della leg- ge di equo canone. Ed infatti lo sfratto per finita lo- cazione 10 ottobre 1984, intimato il 5 febbraio 1986, anteriore al decreto legge 9 dicembre 1986 n. 832, con- 5 vertito in legge 17 febbraio 1987 n. 15, sicchè tale ius superveniens non opera retroattivamente sui con- tratti per uso diverso da abitazione, ormai cessati per fine rapporto (V. Corte Cost. 1998 nn. 937 e 115 e Cass. 1987 n. 8876; 1996 n. 6518). Conseguentemente nessuna delle norme sostanziali indicate risulta violata e nessun vizio di motivazione sussiste sulla non rinnovazione del rapporto. Con il terzo motivo si deduce infatti l'error in iudicando per non essere state ammesse le prove orali e per interpello sul punto decisivo della rinnovazione;
il motivo è inammissibile per la genericità ed il (non avendo riprodotto ildifetto di autosufficienza contenuto delle prove e così impedendo alla Corte di valutarne la ammissibilità e consistenza) ed è comunque infondato, avendo il giudice di merito argomentato sul- la loro inutilità in relazione agli atti impeditivi della rinnovazione. Con il quarto motivo si lamenta la mancata consu- lenza tecnica per stabilire e liquidare l'avviamento. Il motivo è inammissibile mancando la competenza della Corte d'appello a conoscere di tale questione. Con il primo motivo infine il ricorrente lamenta la condanna alle spese del giudizio di cassazione, pur es- sendo stato accolto un motivo di ricorso. 6 3 Il motivo è infondato;
ed invero il rinvio al giu- dice del merito per l'integrazione del contraddittorio era determinato dalla violazione del contraddittorio rilevabile d'ufficio e riapriva la fase del merito, sicchè la liquidazione delle spese giudiziali delle va- 109T 250.000 rie fasi e gradi seguiva i criteri della 456T. 70000 soccombenza TOT 290000 piena. (cfr. sostanziale, che è risultata infatti 30,0 Cass.16 aprile 1992 n. 4686; Cass. 29 maggio 1984 n. SOGT 8065 79,77 3724). 1 Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricor- rente a spese e onorari del giudizio di cassazione, in favore del resistente, liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente spese ed onorari del giudizio di cassazione, che liquida in lire 176.000 (Centosettanta scives to per spese ed in lire duemilioni per onorari. Roma 20 marzo 2001 Il Presidente JS. IlConsigliere estensore BM LAGENZIA DELLE ENTRATED BEC Beth ROMA 2004 Registrate is pota Serie 179,47al versate €.... NC SA (euro www p. Il Dirigente Area Servizi IL CANCELLIERE C1 (Dott.ssa Maria fazia DI FILIPPO) Giovanni Giambattista Responsabile Servizio An Giudiziari (Dr. M. RACE CHINI) Depositata in Cancelleria N -2.0.60 2001oggi, lì A M E IL CANCELLIERE C1 R P Giovanni Giambattista U S T R O C 7