Sentenza 25 ottobre 2017
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 2/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Massimo Lasalvia Presidente Aurelio Laino Consigliere rel.
Giovanni Comite Consigliere Stefania Petrucci Consigliere Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico, iscritto al n. 53494 del ruolo generale, su appello proposto da omissis, nato a [...] (omissis) il omissis (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Cerio (avvenniocerio@cnfpec.it),
unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec, contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Clementina Pulli (avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it) e MA SU (avv.maria.assumma@postacert.inps.gov.it), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali, avverso e per la riforma della sentenza n. 120/2017, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, in data 25.10.2017.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 5.12.2025, il relatore, nonché l’avv.
Sergio Preden, su delega, per l’INPS.
Svolgimento del processo Con atto di appello ritualmente notificato omissis ha impugnato il capo dell’epigrafata decisione di compensazione delle spese di lite, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e concludendo per la riforma della sentenza sul punto.
Ha resistito l’INPS, concludendo per il rigetto del gravame, siccome inammissibile in rito e, comunque, infondato nel merito.
All’udienza di discussione della causa, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
Motivi della decisione Va dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111, terzo comma, c.g.c.
Emerge, invero, per tabulas, che, né nel corpo dell’atto d’impugnazione, né successivamente alla sua notifica, è mai stata presentata dalla parte più diligente, l’apposita domanda di fissazione dell’udienza di cui agli artt. 181 e 190, terzo comma, c.g.c., pur essendo stato il gravame iscritto a ruolo sin dal 2018 ed essendo trascorso, pertanto, più di un anno.
Le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 111, ult. co., c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 53494 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara estinto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111 c.g.c.
Nulla per le spese di giudizio e di difesa.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Aurelio Laino f.to Massimo Lasalvia Depositato in Segreteria il 12/01/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi