Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
Perché si abbia trasferimento d'impresa, ai fini della direttiva comunitaria 77/187 e succ. mod. come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, l'entità oggetto di trasferimento deve, successivamente al medesimo, conservare la propria identità da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate); non osta alla configurabilità del trasferimento la mancanza di un fine di lucro purché sussista un'organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili quanto meno sotto il profilo dei mezzi di produzione e delle prestazioni lavorative necessari per il loro conseguimento; l'attività di un sindacato non è riconducibile a tale ampia nozione di attività economica organizzata e pertanto, quando intervenga una riorganizzazione delle strutture periferiche di una confederazione sindacale, dotate di propria soggettività giuridica e di autonomia d'azione, e si verifichi un passaggio di operatori sindacali e di elementi materiali dall'organizzazione che si scioglie ad altre preesistenti, non è in via di principio configurabile un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Trasferimento di aziendaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Gionata Cavallini Scheda sintetica L'art. 2112 c.c. dispone, tra l'altro, che, nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti automaticamente e senza soluzione di continuità all'imprenditore acquirente, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative godute dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro. Si tratta di una norma di estrema garanzia per il lavoratore che, conseguentemente, non può essere licenziato per il semplice fatto che l'azienda cui è addetto è stata ceduta, né vedere modificate le condizioni del rapporto. La norma in questione, originaria del codice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11622 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA MA PI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIONE SINDACALE TERRITORIALE DI MACERATA CISL, UNIONE SINDACALE TERRITORIALE DI ANCONA CISL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO LUCCHETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
UNIONE SINDACALE TERRITORIALE FABRIANO E CAMERINO CISL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, rappresentato e difeso dall'avvocato RINO PIRANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1196/98 del Tribunale di ANCONA, depositata il 27/11/98 - R.G.N. 2637/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ALFIERI;
udito l'Avvocato LUCCHETTI per delega PIRANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di NC, sezione distaccata di FA, RI IA AT, premesso di avere lavorato alle dipendenze della UST-CISL (Unione sindacale territoriale) di FA e ME, allo stato in liquidazione, dall'1.3.1981 al 9.3.1993, data in cui era stata licenziata, lamentava, da un lato, l'inadeguatezza dell'inquadramento contrattuale e della retribuzione percepita, rispetto alle mansioni da lei svolte (a tempo pieno fino al 1985 e successivamente a tempo parziale) e, dall'altro, l'illegittimità del licenziamento. Quest'ultimo non era effettivamente sorretto dalla addotta giustificazione, della cessazione dell'attività della Ust-Cisl di FA e ME, dato che, nonostante il dichiarato accorpamento degli uffici a quelli dell'Unione provinciale di NC, per il territorio di FA, e a quelli dell'Unione provinciale di RA per il territorio di ME, l'attività della Ust-Cisl di FA non era venuta meno, e il licenziamento doveva invece ricondursi ad un atteggiamento persecutorio e ritorsivo, avente origine dai contrasti insorti tra la dirigenza della Ust-Cisl e il marito della istante. Conveniva quindi in giudizio le Ust-Cisl di RA e di NC, chiedendo, oltre che - in relazione alle mansioni svolte - l'adeguamento dell'inquadramento (con il riconoscimento del 2^ livello del c.c.n.l. del terziario o, in subordine, del 5^ livello del regolamento aziendale delle unioni convenute) e della retribuzione, anche a norma dell'art. 36 Cost., la dichiarazione della nullità del licenziamento, la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento e, in subordine la dichiarazione della mancanza di giustificazione del licenziamento.
Le Unioni sindacali convenute resistevano alle domande, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva, stante l'autonomia giuridica dei diversi organismi sindacali territoriali e l'insussistenza di un trasferimento o successione tra la Ust di FA e ME ed esse convenute, a seguito dello scioglimento della prima, con ridistribuzione tra le seconde del suo ambito territoriale. Sostenevano inoltre la legittimità del licenziamento intervenuto, poiché alla AT non avrebbe potuto essere affidata alcuna attività lavorativa in conseguenze della messa in liquidazione dell'organizzazione.
Autorizzata dal Pretore la chiamata in causa della Ust-Cisl di FA e ME, quest'ultima si costituiva in giudizio, eccependo la sua estraneità al rapporto processuale, non essendo stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda. Nel merito, precisato che la AT aveva svolto mansioni amministrative di addetta alla contabilità relativa ai tesseramenti e ai compensi dei sindacalisti distaccati, con tenuta del libro paga, e con i relativi adempimenti fiscali e contributivi, deduceva che tali attività erano venute meno con lo scioglimento dell'Unione, in quanto ad esse poteva provvedere da solo il liquidatore;
contestava inoltre l'esistenza di un intento persecutorio alla base del licenziamento. Il Pretore rigettava il ricorso, rilevato che la ricorrente non aveva proposto alcuna autonoma domanda nei confronti della organizzazione chiamata in causa e che, nei confronti delle convenute, non sussistevano le condizioni per la configurabilità di un trasferimento di azienda;
evidenziava comunque che il licenziamento trovava giustificazione nella messa in liquidazione della associazione chiamata in causa.
La AT proponeva appello, concludendo per l'accoglimento nei confronti delle tre controparti sia delle domande relative all'impugnativa del licenziamento, sia delle domande relative al superiore inquadramento e alle differenze retributive. Il Tribunale di NC rigettava l'impugnazione.
Premesso che, in base ai loro statuti, le Unioni sindacali territoriali della Cisl non costituiscono mere articolazioni territoriali di un'unica associazione non riconosciuta, ma sono fornite ciascuna di una soggettività distinta e di una propria dotazione finanziaria e di propri organi, e che incontestabilmente l'Unione territoriale di FA aveva deliberato il suo scioglimento e aveva cessato l'attività (aderendo agli indirizzi decisi a livello nazionale e regionale in vista della riorganizzazione su base provinciale dell'attività sindacale), escludeva la fondatezza della tesi dell'appellante secondo cui le u.s.t. di NC e RA erano subentrate nelle obbligazioni della u.s.t. di FA, quali cessionarie della struttura aziendale di quest'ultima, intesa in senso lato. Infatti, le associazioni convenute, data la loro natura sindacale, non potevano essere definite imprese per la mancanza di un fine economico. Non era applicabile quindi la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c., la quale presuppone una vicenda traslativa tra soggetti che svolgono un'attività organizzata allo scopo della produzione o dello scambio di beni o di servizi (in altri termini, un'attività avente natura economica, in quanto contrassegnata da un fine di lucro o almeno di redditività), e avente ad oggetto l'azienda intesa come il complesso di beni organizzati a tal fine. Ne conseguiva l'infondatezza delle domande nei confronti delle Ust-Cisl di NC e FA (recte di NC e RA). Doveva, poi, rilevarsi la legittimità del licenziamento intimato dalla Ust di FA, in quanto sorretto da un giustificato motivo, correlato alla cessazione dell'attività e allo scioglimento della medesima organizzazione.
Neanche era fondata la tesi della nullità del recesso, in quanto discriminatorio, dato che non era stata fornita la prova della ricorrenza di motivi discriminatori tipizzati dall'art. 4 l. n. 604/1966, ne' erano emerse circostanze idonee a configurare in concreto un motivo determinante illecito, in quanto contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Quanto alla domanda relativa alle differenze retributive, non era stata fornita la prova di una sproporzione rilevante ex art. 36 Cost. tra prestazione lavorativa svolta e la retribuzione percepita,
e inoltre non ricorrevano le condizioni per applicare ad un'associazione sindacale il contratto collettivo del settore del commercio.
La AT propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Le tre Unioni sindacali territoriali resistono con separati controricorsi. La Ust-Cisl di NC non si è costituita. Tutte le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2112 e 2239 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione.
Sostiene l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. nei confronti delle attività che abbiano un'attitudine alla produzione di beni e di servizi, anche in assenza di finalità lucrative. Del resto un'interpretazione estensiva della disposizione è richiesta dalla norma di rinvio di cui all'art. 2239 c.c., secondo cui le disposizioni sul lavoro nell'impresa si applicano anche ai rapporti di lavoro subordinato che non siano inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto. In questo quadro il termine "azienda" deve intendersi quale sinonimo di posto o luogo di lavoro, cioè come struttura organizzata nella quale viene a svolgersi la prestazione d'opera subordinata. Inoltre, così come non è richiesta la qualità in senso stretto di imprenditore del datore di lavoro, è ininfluente il mezzo tecnico-giuridico adottato per la sostituzione della titolarità del complesso imprenditoriale, che sia immutato nella sua realtà economica. Nella specie le risultanze di causa avevano evidenziato come la struttura e l'organizzazione operativa della Ust-Cisl di FA e ME erano passate senza soluzione di continuità alle Ust-Cisl di NC e RA, con un subentro di queste ultime nell'attività e nei rapporti della prima, e con conservazione, in particolare, della sede (compreso il godimento dell'immobile di proprietà della struttura periferica in liquidazione), delle attrezzature, delle utenze, del personale operativo e dei servizi resi.
Nè si poteva affermare che le unioni sindacali convenute non avevano un fine economico, essendo pacifico e notorio che le Ust- Cisl, accanto alle attività strettamente sindacali, svolgono anche un'attività finalizzata alla produzione di servizi, per gli associati e non (come per esempio l'assistenza fiscale e l'assistenza nelle controversie di lavoro), con l'approntamento di un'organizzazione sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo economico.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1324, 1418 e 1345 c.c. e dell'art. 4 l. 15 luglio 1966 n. 604 e di ogni altra norma in materia di rilevanza del motivo illecito di licenziamento, oltre che omessa e insufficiente motivazione.
Sostiene che i casi di licenziamento discriminatorio richiamati dall'art. 4 l. 15 luglio 1966 n. 604 e dall'art. 3 l. n. 11 maggio 1990 n. 108 non possono ritenersi tassativi, dovendosi ritenere ricompresi nella tutela assicurata da tali disposizioni anche il licenziamento comunque nulli in quanto intimati per rappresaglia o ritorsione, e lamenta il mancato esame di tutte le richiamate circostanze, idonee a dimostrare che il licenziamento della istante era dovuto esclusivamente ad un intento ritorsivo, collegato ai gravi contrasti insorti tra suo marito, dirigente dell'Inas-Cisl, e i dirigenti della Ust-Cisl di FA e ME.
Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., vizio di omessa pronuncia e omessa motivazione, lamentando che nella motivazione della sentenza impugnata non sia stata minimamente presa in considerazione la domanda relativa ad un migliore inquadramento e a differenze retributive, nella parte in cui essa aveva chiesto il riconoscimento del 5^ livello di cui al regolamento aziendale e la corresponsione dell'indennità di maneggio di denaro, prevista dallo stesso regolamento.
La Ust-Cisl di FA e ME nel controricorso eccepisce - come dalla stessa già dedotto nel giudizio di appello - la formazione del giudicato sulla statuizione del giudice di primo grado, secondo cui nessuna autonoma domanda risultava proposta dalla ricorrente nei suoi confronti, la quale non aveva formato oggetto di appello. Ribadisce altresì l'inammissibilità delle domande formulate dalla AT nel giudizio di appello, costituenti domande nuove.
Con riferimento alle questioni poste dal primo motivo di ricorso, deve preliminarmente procedersi ad un approfondimento interpretativo circa la portata della nozione di "trasferimento di azienda", nell'ambito della disciplina posta dall'art. 2112 C.C., così come modificato dall'art. 47, terzo comma, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, allo scopo di dare attuazione alla direttiva comunitaria (del Consiglio) del 14 febbraio 1977, n. 77/1987/Cee. Ai fini di tale interpretazione, deve attribuirsi rilievo primario al valore attribuito alle prescrizioni della direttiva comunitaria dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, poiché, anche se una direttiva non può, di per sè, creare obblighi a carico di un singolo e quindi non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, il giudice nazionale che applica il diritto interno ed è chiamato ad interpretarlo, deve farlo, in tutta la misura possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva stessa, onde conseguire il risultato da questa perseguito e conformarsi così all'art. 189, 3^ comma, del trattato (Corte di giustizia, sentenza 11 luglio 1996, n. 232/94, Mpa Pharma GmbH;
cfr. Corte di giustizia, 13 novembre 1990, n. 106/89, Marleasing;
cfr. anche Cass. 23 agosto 1996 n. 7771; Cass. 19 dicembre 1997 n. 12899;
Cass. 12 maggio 1999 n. 4724). L'approfondimento interpretativo operato dalla Corte di giustizia, in riferimento al tenore originario della direttiva comunitaria - che parlava di "trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione", e definiva quale cessionario "ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'art. 1, par. 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o parte di stabilimento" - è stato di notevole spessore, ed è pervenuto, sia pure in base ad affinamenti successivi, a risultati nettamente delineati, che sono stati recepiti nella direttiva (del Consiglio) 29 giugno 1998 n. 98/50/Ce, di modifica della precedente direttiva in materia.
Secondo testo novellato della direttiva 77/187, "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, lett. b). È anche precisato che la direttiva "si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguono o meno uno scopo di lucro" e che "una riorganizzazione amministrativa tra enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva" (art. 1, n. 1, lett. c).
Al fine di recepire la direttiva n. 98/50, il legislatore italiano ha, tra l'altro, ulteriormente novellato l'art. 2112 c.c. con l'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 18 (non applicabile ratione temporis - così come anche la nuova direttiva comunitaria -, nella presente controversia). L'attuale quinto comma dell'art. 2112 recita: "Ai fini e per gli effetti del presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o del provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità". Riguardo alle specifiche problematiche interpretative coinvolte dalla controversia in esame, giova in maniera particolare il richiamo della sentenza della Corte di giustizia 26 settembre 2000, n. 175/99, Mayeur, che, relativamente ad una vicenda anteriore alla nuova direttiva, pur ricordata dalla Corte, ha, per così dire, fatto il punto circa gli aspetti consolidati e, comunque, i punti di arrivo della giurisprudenza comunitaria.
In particolare in tale pronuncia si è ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di impresa ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, "ha ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, vale a dire un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo" (nello stesso senso cfr. le sentenze 11 marzo 1997, n. 13/95, Suzen;
10 dicembre 1998, in cause riunite 127/96, 229/96, 74/97, Hernandez Vidal;
2 dicembre 1999, n. 234198, Allen). La sentenza in considerazione ribadisce il principio che l'applicabilità della direttiva prescinde dallo status giuridico dell'ente e dalle sue modalità di finanziamento e quindi non è esclusa dal fatto che l'attività sia esercitata non a fini di lucro e nell'interesse pubblico. Nella specie era in questione un'associazione senza fini di lucro che svolgeva attività di pubblicità ed informazione per conto di una città, con riguardo ai servizi offerti al pubblico da quest'ultima. I precedenti di tenore analogo, quanto alla riconducibilità alla disciplina della direttiva anche di attività svolte senza fine di lucro, riguardavano il trasferimento di un'attività di assistenza ai tossicodipendenti esercitata da una fondazione privata senza scopo di lucro (sentenza 19 maggio 1992, n. 29/91, Redmond Stichting) e il trasferimento di un servizio di assistenza a domicilio a favore dei disabili, dato in concessione da un ente di diritto pubblico a una persona giuridica di diritto privato (sentenza 10 dicembre 1998, nelle cause riunite 173/96 e 247/96, Hidalgo e altri). La Corte di giustizia ha anche precisato che il trasferimento di impresa, ai fini della direttiva comunitaria, può ritenersi effettivamente sussistente solo se l'entità in ipotesi oggetto del trasferimento abbia conservato la propria identità successivamente all'operazione di trasferimento e che, a tal fine, la mera circostanza che le attività esercitate dal precedente e dal nuovo imprenditore siano analoghe non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica. Al fine di verificare se vi è stato trasferimento di un'entità economica che abbia conservato la sua identità, deve essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione, fra le quali in particolare:
il tipo di impresa o di stabilimento, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione dell'attività; con l'avvertenza che detti elementi costituiscono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (sentenze Mayeur, Hidalgo, Allen, Suzen, citate, e 18 marzo 1986, n. 24/85, Spijkers). Esposto tale quadro interpretativo, con riferimento alla presente controversia appare particolarmente rilevante, da un lato, la precisazione relativa alla non ostatività della mancanza di un fine di lucro nell'attività in ipotesi trasferita da un soggetto ad un altro - nel cui quadro si inseriscono i rapporti lavorativi del cui trasferimento specificamente si discute -, e, dall'altro, la qualificazione della medesima attività come attività economica organizzata al fine del perseguimento di un obiettivo determinato;
è significativa anche la precisazione che deve essere verificata la conservazione di una sua identità da parte dell'entità economica organizzata, perché si possa postulare il suo trasferimento da un soggetto all'altro, ai sensi della direttiva comunitaria. Nella giurisprudenza comunitaria non appare fornito esplicitamente il criterio in base al quale un'attività svolta senza fine di lucro possa essere definita quale attività "economica" diretta al perseguimento di uno scopo determinato. Peraltro, il tenore stesso della formula elaborata da detta giurisprudenza e le precedentemente richiamate fattispecie rispetto a cui è stato ritenuta integrata l'ipotesi normativa, pur in difetto di un fine di lucro, lascia evidenziare chiaramente che vi deve essere un'organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio i quali abbiano una caratterizzazione sufficientemente predeterminata e, comunque, obiettiva, e siano economicamente valutabili quanto meno sotto il profilo del valore dei mezzi produttivi necessari per il loro conseguimento, ivi comprese prestazioni lavorative rese a titolo oneroso (in difetto delle quali tutta la problematica non si porrebbe).
La attività di un sindacato di prestatori di lavoro non appare, in se stessa, riconducibile a una pur così ampia nozione di attività economica organizzata, perché nella sua essenza tale attività non è definibile in termini di prestazione di un servizio a terzi - i lavoratori - da parte di una organizzazione produttiva. Scopo del sindacato è la tutela dei lavoratori, ma questa tutela non può considerarsi un servizio che abbia una connotazione predefinita e sia fornito da un soggetto esterno ai lavoratori stessi, in quanto l'azione sindacale, nei suoi aspetti qualificanti, è basata sull'autorganizzazione dei lavoratori stessi, che concorrono alla individuazione dei fini (cfr., del resto, l'art. 39 Cost., che, sia pure in relazione a una disciplina particolare rimasta inattuata, richiede un ordinamento interno dei sindacati a base democratica), e si attua, come puntualmente osservato in dottrina, con l'impiego della forza derivante dall'unione delle forze degli stessi soggetti destinatari della tutela.
Ne consegue che, quando, come nella specie, intervenga una riorganizzazione delle strutture periferiche di una confederazione sindacale, dotate di autonoma soggettività giuridica e di una loro autonomia di azione - sia pure nel quadro dei principi e delle linee di azione di carattere generale definite a livello nazionale, come è tipico delle grandi confederazioni sindacali nazionali -, e si verifichi (come in ipotesi nella specie) un certo travaso di operatori sindacali, ed eventualmente di elementi materiali dell'organizzazione, da un'organizzazione che si scioglie ad altre organizzazioni preesistenti che allarghino il loro campo di intervento all'area precedentemente coperta dalla organizzazione che viene meno, in linea di massima non è configurabile un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della direttiva comunitaria n. 77/187. Infatti - e il rilievo è determinante - gli elementi per cui si verifica un trasferimento non possono considerarsi componenti di un'organizzazione economica nei termini suindicati. Può anche osservarsi, peraltro, che la rilevanza nell'attività sindacale dei fini che il soggetto collettivo autodetermina conferisce rilievo particolare all'inserimento degli elementi della preesistente organizzazione in soggetto diverso, sicché non appare neanche configurabile un'adeguata conservazione di una propria identità da parte di detti elementi, nei sensi di cui alla giurisprudenza comunitaria, a meno che non si deduca e non si dimostri la permanenza di una struttura dotata di particolare autonomia rispetto alla maggiore organizzazione in cui essa confluisce.
A conclusioni diverse, nella concorrenza degli altri criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, può pervenirsi solo se risulta che l'organismo sindacale abbia dato luogo al suo interno a strutture economico-produttive (nei sensi di cui alla giurisprudenza comunitaria), che abbiano una loro (anche relativa) autonomia organizzativa e che rendano, nei confronti della stessa organizzazione sindacale o dei terzi, un'attività produttiva, per esempio fornendo servizi economicamente valutabili (si pensi, per esempio, a un centro di ricerca, a un servizio di elaborazioni dati, a un servizio di assistenza fiscale).
Nella specie, peraltro, la ricorrente si è limitata ad affermare, in termini generali, l'espletamento da parte delle organizzazioni sindacali convenute, oltre che di attività sindacale in senso stretto, anche di attività finalizzata alla produzione di servizi, senza dedurre l'esistenza a tal fine di specifiche strutture organizzative, l'inserimento in una di esse della istante e, infine, il passaggio della medesima struttura, con conservazione della sua identità, alla Unione sindacale territoriale Cisl di NC, o a quella di RA. Con riguardo, poi, alla attività sindacale in senso stretto, si osserva ad abundantiam che la ricorrente, lungi dal sostenere la permanenza di un nucleo organizzativo dotato di identità e autonomia, ha dedotto genericamente che si è verificato un subentro delle unioni provinciali di NC e RA nei rapporti e nelle attività della Ust-Cisl di ME e FA, con utilizzazione da parte loro delle medesime risorse materiali e umane di cui quest'ultima si avvaleva, senza neanche chiarire le modalità di un subentro attuato da due soggetti distinti.
Deve quindi essere rigettato il primo motivo, poiché il giudice di merito ha correttamente escluso, senza incorrere in violazione di legge o nei denunciati vizi di motivazione, che nella specie sia configurabile il trasferimento di azienda dedotto dalla ricorrente. Questo accertamento è assorbente di ogni ulteriore censura con riferimento alla posizione delle Ust-Cisl di NC e di RA. Quanto alla posizione della Ust-Cisl di FA e ME, va rilevato che, come fondatamente eccepito dalla questa controricorrente, il giudice di primo grado, nel respingere il ricorso proposto dalla AT, ha osservato che, in mancanza della formulazione di autonome domande della ricorrente nei confronti della parte chiamata in causa, l'unico effetto che avrebbe potuto conseguire alla autorizzata chiamata in causa, era quello dell'opponibilità dell'accertamento della posizione della ricorrente, eseguito verso le parti originariamente convenute, nel caso di verificata sussistenza di solidarietà passiva della chiamata in causa con le convenute. Mentre, una volta esclusa tale posizione di solidarietà, per la ritenuta insussistenza del trasferimento d'azienda, il Pretore ha coerentemente ritenuto di non poter pronunciare nel merito delle domande proposte dalla AT (circa i diritti maturati nel corso del rapporto di lavoro e per effetto della sua risoluzione) neanche nei confronti della Ust-Cisl di FA e ME, in difetto di un'autonoma domanda proposta nei suoi confronti. In tale quadro, deve ritenersi che il breve cenno, nella sentenza di primo grado, circa la giustificazione del licenziamento della AT ha carattere meramente incidentale e ad abundantiam e non dà luogo ad alcun accertamento giudiziale.
Su detta statuizione di carattere processuale si è
indubbiamente formato il giudicato interno, poiché al riguardo la AT non ha formulato alcun motivo d'appello, mentre il giudice di secondo grado si è limitato - peraltro solo in sede di motivazione - a prendere in considerazione le conclusioni direttamente formulate dalla AT in appello anche nei confronti della Ust-Cisl di FA (cfr. Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 19 dicembre 2000 n. 15950; Cass. 24 maggio 1995 n. 2001). Per tale parte, dette conclusioni integravano - alla stregua del giudicato interno sulla portata delle domande formulate in primo grado - domande nuove irritualmente proposte. Ne consegue, che, proposti motivi di ricorso contro il rigetto di dette domande, questa Corte, ove effettivamente il giudice di appello avesse effettivamente rigettato le stesse nel merito, avrebbe dovuto procedere, anche d'ufficio, al rilievo della loro inammissibilità, in quanto nuove (cfr. Cass. 21 gennaio 1989 n. 355; Cass. 27 febbraio 1998 n. 2157; Cass. 8 novembre 1996 n. 9768;
Cass. 10 aprile 2000 n. 4531; Cass. 2 agosto 2000 n. 10129; Cass. 24 maggio 2001 n. 7088). Poiché però nel rito del lavoro, in caso di difformità del dispositivo con la motivazione, prevale il dispositivo (cfr., da ultimo, Cass. 11 gennaio 2001 n. 300 e Cass. 8 marzo 2001 n. 3354), nella specie va rilevata l'inammissibilità del secondo motivo nei confronti della Ust-Cisl di FA e ME, sotto il profilo dell'effettiva insussistenza di una pronuncia sul merito della domanda oggetto di tali motivi. D'altra parte è evidente che le precedenti considerazioni sono assorbenti anche rispetto alle doglianze di omessa pronuncia e vizio di motivazione di cui al terzo motivo.
La particolarità e la novità delle questioni dibattute giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002