Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11622
CASS
Sentenza 2 agosto 2002

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Perché si abbia trasferimento d'impresa, ai fini della direttiva comunitaria 77/187 e succ. mod. come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, l'entità oggetto di trasferimento deve, successivamente al medesimo, conservare la propria identità da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate); non osta alla configurabilità del trasferimento la mancanza di un fine di lucro purché sussista un'organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili quanto meno sotto il profilo dei mezzi di produzione e delle prestazioni lavorative necessari per il loro conseguimento; l'attività di un sindacato non è riconducibile a tale ampia nozione di attività economica organizzata e pertanto, quando intervenga una riorganizzazione delle strutture periferiche di una confederazione sindacale, dotate di propria soggettività giuridica e di autonomia d'azione, e si verifichi un passaggio di operatori sindacali e di elementi materiali dall'organizzazione che si scioglie ad altre preesistenti, non è in via di principio configurabile un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ..

Commentario1

  • 1Trasferimento di azienda
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Gionata Cavallini Scheda sintetica L'art. 2112 c.c. dispone, tra l'altro, che, nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti automaticamente e senza soluzione di continuità all'imprenditore acquirente, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative godute dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro. Si tratta di una norma di estrema garanzia per il lavoratore che, conseguentemente, non può essere licenziato per il semplice fatto che l'azienda cui è addetto è stata ceduta, né vedere modificate le condizioni del rapporto. La norma in questione, originaria del codice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11622
Data del deposito : 2 agosto 2002

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