Sentenza 25 giugno 2009
Massime • 1
La persona danneggiata che si costituisce personalmente parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che l'obbligo di nomina del procuratore speciale, che può essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto, sussiste solo nel caso in cui la parte civile non si costituisca personalmente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2009, n. 35187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35187 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/06/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1393
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 6706/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F., nato a
(OMISSIS);
avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze del 27 ottobre del 2008;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il procuratore generale nella persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore della parte civile avv. BARZI Mazzino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. SPAGNOLI Fabrizio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
C.F. è stato tratto al giudizio del tribunale di Livorno perché rispondesse del delitto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con violenza e minaccia nonché con abuso d'autorità, costretto la propria nipote F.E., minore degli anni 14, a subire atti sessuali consistiti in toccamenti vari ed in rapporti anali ed orali. Fatti commessi dal (OMISSIS). La persona offesa F.E. è nata il
(OMISSIS) e, quindi, all'epoca dei fatti aveva un'età compresa tra i dodici ed i quindici anni. I fatti contestati emersero dopo tre anni dal loro accadimento allorché la madre della minore, venutane a conoscenza, ha sporto querela.
La parte offesa, interrogata dal tribunale allorché aveva ventitrè anni, aveva dichiarato che lo zio l'aveva costretta a subire atti sessuali costituiti prima in masturbazioni e successivamente in rapporti anali ed orali fino alla primavera del (OMISSIS). La costrizione era consistita secondo la parte lesa nel fatto che lo zio aveva minacciato di troncare i rapporti con i genitori se il fatto fosse stato rivelato.
Il tribunale riteneva prescritti i reati commessi fino al (OMISSIS) ed affermava per i residui fatti la responsabilità del prevenuto, escludendo l'abuso d'autorità, e lo condannava alla pena di anni sei di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.
La corte d'appello, adita su impugnazione del C., escludeva la minaccia e pertanto riteneva insussistente il reato per tutti i fatti commessi dopo che la F. aveva compiuto i quattordici anni;
dichiarava prescritti i fatti commessi prima del (OMISSIS) e inquadrava nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 609 quater c.p. quelli commessi tra il
(OMISSIS). Di conseguenza riduceva la pena che era stata inflitta all'imputato ad anni uno e mesi dieci di reclusione.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore sulla base di cinque motivi.
Con il primo ripropone l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l'indeterminatezza del fatto, già formulata nei giudizi di merito e respinta sia dal tribunale che dalla corte. Assume che non sarebbero stati indicati i singoli episodi ed esplicitata la condotta violenta o minacciosa.
Con il secondo motivo ripropone l'eccezione di inidoneità della querela per l'omessa specificazione dei fatti addebitati in relazione ai quali la querela era presentata, posto che la stessa querelante non era a conoscenza dei fatti, in quanto la figlia si era confidata con la psicologa ma non con lei.
Con il terzo motivo si ribadisce l'eccezione d'inammissibilità della costituzione di parte civile perché nella procura rilasciata al difensore manca la nomina del legale come procuratore speciale ed al difensore della parte civile non è stato conferito il potere di esercitare l'azione civile: esiste solo un generico mandato a rappresentare che non è idoneo a conferire al difensore i poteri di cui agli artt. 76, 100 e 122 c.p.p.. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dei criteri di valutazione della prova;
inattendibilità assoluta delle dichiarazioni della persona offesa ed illogicità della motivazione in relazione all'utilizzazione delle testimonianze di M. F. e G.R., quali riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie.
Con il quinto motivo si deduce mancanza ed illogicità della motivazione per omessa valutazione delle specifiche doglianze difensive espresse nell'atto di appello con particolare riferimento alla collocazione temporale degli abusi, alla rilevanza dell'alibi e delle testimonianze difensive, all'omessa valutazione delle contraddizioni dell'elaborato peritale redatto dal consulente del pubblico ministero ed alla mancata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica della difesa.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Con riferimento al primo motivo si osserva che nel capo d'imputazione si è indicato il periodo in cui gli abusi sono stati commessi e si è specificato che consistevano in rapporti anali ed orali. Non si poteva esigere che fossero indicati anche i giorni in cui i vari fatti erano stati perpetrati avuto riguardo alla molteplicità degli episodi ed al fatto che si erano protratti per quattro anni. L'enunciazione del fatto in maniera chiara e precisa imposta dall'art. 429 c.p.p. non implica che esso debba essere esattamente descritto nelle sue coordinate temporali e spaziali specialmente quando trattasi di episodi plurimi verificatisi in un lungo arco temporale. In conclusione la contestazione si deve ritenere sufficientemente chiara quando sia idonea a consentire una compiuta difesa. Nella fattispecie l'omessa indicazione del giorno e dell'ora in cui il singolo abuso sarebbe stato commesso non ha inciso sul diritto di difesa.
Con riferimento all'omessa indicazione della natura della minaccia nel capo d'imputazione si osserva che l'imputato non ha interesse a dolersi per tale carenza perché la minaccia è stata esclusa. Infondato è anche il secondo motivo perché il contenuto minimo sufficiente per la validità della querela è costituito dalla volontà di perseguire l'autore di un determinato reato o di più reati Tale dichiarazione di volontà deve ritenersi adeguata anche se non vengono specificati analiticamente i reati configurabili spettando al giudice e non al privato qualificare giuridicamente il fatto. Esigere dal querelante la specificazione analitica del reato o dei reati equivarrebbe a snaturare l'istituto della querela trasformandola da istanza di punizione a contestazione privata dell'accusa. Nella fattispecie la querelante non ha potuto specificare analiticamente i fatti perché la figlia non si era confidata con lei ma con la psicologa, la quale a sua volta ha informato la querelante. Questa comunque ha indicato la fonte della sua informazione ed ha offerto agli investigatori la possibilità di specificare i singoli fatti per i quali avanzava istanza di punizione.
Manifestamente infondata è il terzo motivo perché la parte danneggiata si è costituita personalmente e quindi doveva limitarsi a nominare un difensore a norma dell'art. 100 c.p.p. non potendo difendersi personalmente. Solo quando la parte danneggiata non si costituisce personalmente deve nominare un proprio procuratore speciale che agisca per suo conto. In definitiva nell'ipotesi di esercizio di azione civile nel processo penale occorre distinguere la legittimatio ad causam di cui all'art. 74 c.p.p., comma 3, che è il presupposto per l'esercizio dell'azione civile ossia la qualità di danneggiato, dalla legittimatio ad processum, che è la capacità di stare in giudizio per la quale il titolare del diritto leso che non abbia la capacità di agire, come ad esempio il minore o l'infermo, deve essere rappresentato o assistito nelle forme prescritte per l'azione civile;
dalla stessa rappresentanza processuale in base alla quale la parte civile non può difendersi da sola ma deve intervenire in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale. In conclusione la procura speciale alla quale allude l'art.76 c.p.p. è diversa da quella di cui all'art. 78 c.p.p., comma 3 e art. 100 c.p.p., comma 1. La prima è quella di diritto sostanziale, la seconda è quella con cui si affida il ministero difensivo. Ovviamente è possibile conferire con lo stesso atto alla stessa persona sia la procura sostanziale che quella difensiva. In quest'ultimo caso il difensore è depositario sia della legittimatio ad causam che della rappresentanza processuale e solo in tale caso nell'atto costitutivo deve fare riferimento alla duplicità del mandato. Nella fattispecie la parte essendosi costituita personalmente doveva limitarsi a nominare un difensore a norma degli artt. 78 e 100 c.p.p. della procedura. La censura formulata dal ricorrente è quindi frutto di una confusione concettuale. Infondati sono anche il quarto ed il quinto motivo che, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente, perché sotto l'apparente deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova e d'illogicità della motivazione in realtà si censura l'apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, la cui motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità non presenta errori giuridici o vizi logici.
Le perplessità manifestate dalla corte non hanno riguardato l'accadimento dei fatti ma l'idoneità della minaccia a coartare la parte lesa. La corte ha ritenuto che i rapporti erano stati in definitiva posti in essere senza alcuna coartazione ai danni della minore ed ha pertanto ritenuto configurabile l'ipotesi di cui all'art. 609 quater c.p., in luogo di quella contestata. Ha già quindi notevolmente ridimensionato l'accusa originaria. Ha ritenuto sul punto attendibile la minore per le modalità di svelamento del fatto, per l'assenza di ragioni per calunniare lo zio e soprattutto perché ad un episodio aveva, non vista, assistito la testimone M.E.. Siffatta motivazione all'evidenza non è
manifestamente illogica e non contiene alcun errore giuridico. La parte lesa ha indicato il periodo in cui gli abusi erano stati commessi. La mancata specificazione dei giorni in cui il singolo atto sarebbe stato commesso non rende per tale ragione inattendibili le sue dichiarazioni, per il tempo trascorso tra l'accadimento dei fatti ed il loro svelamento e per la molteplicità dei fatti stessi. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quello sostenute in questo grado dalla parte civile liquidate in Euro 1500,00, oltre IVA ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2009