Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
Poiché, nel rito del lavoro, la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione della sentenza dà luogo a nullità che si converte in motivo di gravame, prevalendo, in difetto di impugnazione, il dispositivo, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si chieda la cassazione di una statuizione diversa da quella cristallizzata nel dispositivo (nella specie, la sentenza impugnata, mentre nella motivazione faceva riferimento all'indennità di accompagnamento, nel dispositivo aveva attribuito all'assicurato la pensione di inabilità e il vizio conseguente non era stato denunciato col ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - " -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - " -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
SE MA, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II, n. 33, presso l'avv. Paolo Boer, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1157 in data 27 novembre 1997 (R.G. 401/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.1.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'appello di MA CE contro la sentenza di Pretore di Fermo, ha dichiarato che "la CE è divenuta inabile ai sensi di legge alla data del 28/7/1990" e condannato l'amministrazione a corrispondere la "pensione di invalidità" dal 1^ agosto 1990.
Il Tribunale, disposta una nuova consulenza tecnica, ha osservato in motivazione che dalla relazione del consulente tecnico era risultato, in contrasto con gli accertamenti tecnici compiuti nel giudizio di primo grado, che la CE non era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare a far data dal luglio 1990. Per la cassazione della sentenza ricorre il ministero dell'Interno per due motivi.
Resiste con controricorso MA CE.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'amministrazione ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. Osserva il Ministero che il consulente aveva constatato una grave difficoltà nella deambulazione, tuttavia possibile con l'ausilio di bastone, nonché l'essere indenni gli arti superiori. Questi dati erano tali da escludere il diritto all'indennità di accompagnamento, riconosciuta in contrasto con quanto accertato dal consulente di primo grado senza motivazione.
Con il secondo motivo, con preambolo identico a quello del primo motivo, si censura la statuizione relativa alla decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento dal luglio 1990, avendo il Tribunale trascurato di considerare che non poteva non esservi stato un aggravamento progressivo, tale da portare alla constatazione della necessità dell'accompagnamento solo in sede di accertamento sanitario, completato dal consulente tecnico nominato dal Tribunale il 20 marzo 1997.
Il ricorso è inammissibile perché domanda la cassazione di una statuizione diversa da quella emanata dal Tribunale. Infatti, sebbene la motivazione della sentenza sia interamente fondata sul presupposto che oggetto della controversia fosse l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, nel dispositivo viene, senza ombra di dubbio, atteso anche il riferimento alla nozione di "inabilità", attribuita la prestazione dovuta agli invalidi civili costituita dalla pensione, cioè un beneficio radicalmente diverso. Nel rito del lavoro, la contraddittorietà della sentenza, per insanabile contrasto fra dispositivo letto in udienza e motivazione depositata in cancelleria, dà luogo a nullità (a norma dell'art. 156, comma secondo, c.p.c.) che si converte in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161, comma primo, dello stesso codice, essendo inapplicabile la procedura di correzione degli errori materiali o di calcolo e prevalendo, in difetto d'impugnazione, il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata, salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza (cfr., fra le decisioni più recenti, Cass., 7 febbraio 2000, n. 1335). Nella fattispecie, dunque, in difetto di impugnazione per nullità della sentenza (la questione è in qualche modo evidenziata nel controricorso, ma avrebbe dovuto farsi valere con ricorso incidentale), il ricorso dell'amministrazione non può essere esaminato perché non diretto contro la statuizione effettivamente contenuta nella sentenza impugnata.
Sussistono evidenti giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001