Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3354
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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Poiché, nel rito del lavoro, la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione della sentenza dà luogo a nullità che si converte in motivo di gravame, prevalendo, in difetto di impugnazione, il dispositivo, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si chieda la cassazione di una statuizione diversa da quella cristallizzata nel dispositivo (nella specie, la sentenza impugnata, mentre nella motivazione faceva riferimento all'indennità di accompagnamento, nel dispositivo aveva attribuito all'assicurato la pensione di inabilità e il vizio conseguente non era stato denunciato col ricorso per cassazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3354
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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