Sentenza 11 giugno 1998
Massime • 1
La valutazione della particolare complessità del dibattimento, che giustifica la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., non può riferirsi esclusivamente alla natura del processo ed al tempo necessario per l'assunzione delle prove, ma investe necessariamente la considerazione di tutta l'attività preparatoria e strumentale che richiede l'impiego di tempi tecnici, come è quella destinata a superare esigenze di ordine logistico, sempre che queste trovino la loro origine nel procedimento specifico e non invece in problemi organizzativi e strutturali (come le carenze di organico, la pendenza di altri processi, l'indisponibilità di aree e personale per la loro trattazione) connessi all'amministrazione della giustizia in generale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima causa di sospensione dei termini di custodia l'allungamento dei tempi del dibattimento derivante dalla necessaria predisposizione di una complessa strumentazione tecnica per l'esame di un collaborante in video-conferenza, considerata indispensabile per la sicurezza delle persone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/1998, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 11/06/1998
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 3805
3. " SA HI " REGISTRO GENERALE
4. " OR SI " N. 11698/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di GI CE, nato a [...] il [...].
avverso ordinanza del tribunale di Palermo in data 05.02.1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza, nel rigettare l'appello proposto dall'imputato Di GI (già condannato in primo grado con sentenza 20.01.1997 della Corte d'Assise di Palermo per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso) confermava quella emessa dalla Corte di Assise d'appello di Palermo che in data 23.12.1997 aveva sospeso la decorrenza dei termini di custodia cautelare, ex art. 304 comma 2 c.p.p. per l'audizione personale, a mezzo di video conferenza, di US IO.
Il ricorrente, rifacendosi alle argomentazioni già poste a sostegno dell'appello, denunziava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 304 comma 2 c.p.p., sostenendo in definitiva che nella "particolare complessità" non rientra la necessità di organizzare una video - conferenza, quando la prova da assumere era di per sè unica e di breve durata.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza con tutti i consequenziali provvedimenti.
Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato e, sotto alcuni profili, inammissibile.
La condizione di particolare complessità del dibattimento, che giustifica la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 comma c.p.p., non può riferirsi solo alla natura ed al tempo necessario - in relazione alla specificità del processo - per l'assunzione della prova ritenuta indispensabile, ma investe necessariamente tutta quell'attività preparatoria e strumentale comportanti spendite di tempo tecnico come nell'ipotesi di una video - conferenza per consentire l'esame a distanza di un chiamante in correità.
In definitiva la particolare complessità non è connessa solo ad esigenze strettamente processuali ma anche a quelle di ordine logistico.
Quanto, poi, alla scelta delle modalità per l'espletamento del mezzo istruttorio, qualora la discrezionalità del giudice sia sorretta da congrua motivazione, la censura dell'imputato volta ad indicare altre possibili soluzioni non sfugge alla sanzione di inammissibilità che colpisce i motivi in punto di fatto non consentiti in questa sede.
Ovviamente la sussistenza della condizione di particolare complessità del dibattimento non può farsi derivare da fattori che non trovino radice nel procedimento specifico ma piuttosto in problemi organizzativi e strutturali connessi all'amministrazione della giustizia in generale (per esempio carenza di organico, pendenze di altri processi, indisponibilità di aule e personale per la loro trattazione).
L'esigenza di esaminare un collaboratore e l'allungamento dei tempi che possa derivarne, in relazione alla specifica organizzazione di una complessa strumentazione ritenuta dal giudice procedente necessaria per motivi attinenti alla sicurezza delle persone, no può certamente rientrare tra le lungaggini di ordine generale e di origine esterna allo specifico processo.
L'unitarietà del processo - cui inserisce la natura obiettiva dell'esigenza di approfondimento istruttorio - impedisce di considerare rilevante la particolare posizione processuale del ricorrente in rapporto all'interesse per l'esame specifico comportante sospensione dei termini di custodia cautelare. Il ricorso per tanto deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente alle spese e gli adempimenti previsti dall'art. 94 Disp. Att. c.p.p..
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 Disp. Att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 giugno 1998.
Depositato il Cancelleria il 10 agosto 1998