Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
L'art. 47, quinto comma, della legge n. 428 del 1990, interpretato privilegiandone il significato maggiormente conforme al diritto comunitario in materia di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (direttiva 14 febbraio 1977 n. 77/187, a sua volta interpretata in base alle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea 25 luglio 1991, n. C - 362/89, D'Urso, e 7 dicembre 1995, n. C - 472/93, Spano, e alla più recente direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50), consente modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all'art. 2112 cod. civ., allo scopo di salvaguardare le opportunità occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente, purché - ferma restando la continuazione dei rapporti di lavoro -, il potere modificativo dell'imprenditore cessionario sia esercitato nei modi e nei limiti di cui ai principi dell'ordinamento interno, e quindi non in maniera unilaterale ma solo sulla base di un nuovo e regolare contratto, collettivo o individuale. (Nella specie, con la sentenza confermata dalla S.C., il giudice di merito aveva escluso, con riferimento ad affitto di azienda attuato nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni, che l'imprenditore cessionario dell'esercizio dell'azienda legittimamente avesse proceduto alla riduzione del trattamento economico, secondo le previsioni di un accordo collettivo di contenimento del costo del lavoro, nei confronti di lavoratore che non era iscritto alle organizzazioni sindacali stipulanti e che non aveva sottoscritto tale accordo, benché esso subordinasse la propria efficacia all'adesione dei singoli lavoratori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1999, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ATTIVITÀ INDUSTRIALI FRIULI AIF SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO TIBERINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR OL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1011/95 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 25/9/95 r.g.n. 698/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/12/98 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RANTO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 ottobre 1994 al Pretore di Pordenone, LA NO esponeva di essere stato dipendente della s.p.a. Convetro, ammessa al concordato preventivo con cessione di beni. Nell'ambito della procedura concorsuale l'azienda era stata data in affitto alla s.r.l. Attività industriali Friuli, dopo che fra questa e le organizzazioni sindacali era stato stipulato un accordo di contenimento del costo del lavoro, fra l'altro attraverso la riduzione dei salari. In tempo successivo alla conclusione del contratto d'affitto si era avuto un altro ed analogo accordo, a seguito del quale il ricorrente era stato licenziato in data 7 luglio 1994.
Egli esponeva ancora che la sua retribuzione era stata illegittimamente ridotta, e così pure l'indennità di mancato preavviso ed il trattamento di fine rapporto, onde chiedeva che la s.r.l. Attività industriali Friuli fosse condannata a pagare le differenze.
Costituitasi la convenuta, la domanda veniva rigetta dal Pretore con decisione del 27 febbraio 1995, riformata con sentenza 25 settembre 1995 dal Tribunale, il quale emetteva la richiesta pronuncia di condanna, osservando che l'accordo collettivo prevedente la riduzione delle retribuzioni avrebbe dovuto essere sottoscritto, per sua espressa previsione, dai singoli lavoratori e che il NO non aveva sottoscritto, non essendo neppure aderente ad alcuna delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Ed era vero che, trattandosi di successione di imprese nel rapporto di lavoro dopo l'omologazione di concordato preventivo, la conservazione di tutti in diritti del lavoratore, prevista dall'art.2112 cod.civ., non poteva valere, stante la disposizione dell'art.47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990 n.428.
Tuttavia questa norma non poteva operare nel caso di specie, in cui era stata frustrata la sua essenziale finalità di conservazione del rapporto di lavoro: come s'è detto, infatti, il NO era stato licenziato poco dopo la cessione in affitto dell'azienda. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.r.l. Attività industriali Friuli. L'intimato non si è costituito. Memoria della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1372, 2112 cod.civ., 47, comma 5, l.29 dicembre 1990 n.428, notando che l'accordo collettivo di riduzione delle retribuzioni, fra cui quella dell'attuale intimato, era pienamente efficace anche in difetto di sottoscrizione dei singoli lavoratori non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti: infatti il caso di specie era da ricondurre al capoverso dell'art. 1372 cit., secondo cui il contratto può eccezionalmente produrre effetto rispetto ai terzi se così sia previsto dalla legge. L'art. 47, comma 5, cit., infatti prevede, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda appartenente ad impresa ammessa al concordato preventivo con cessione di beni e di accordo collettivo per il mantenimento dell'occupazione, l'inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. ossia della garanzia di conservazione di tutti i diritti soggettivi già spettanti ai lavoratori.
Tale previsione autorizzerebbe il nuovo datore di lavoro, ad avviso della ricorrente, ad applicare il detto accordo, inteso al mantenimento anche parziale dell'occupazione ma d'altronde sfavorevole ai lavoratori quanto al livello delle retribuzioni, anche ai dipendenti non iscritti ai sindacati stipulanti e non singolarmente aderenti all'accordo stesso.
Nè era vero, aggiunge la ricorrente, che nel licenziamento dell'attuale intimato fosse da ravvisare un inadempimento dell'accordo da parte della datrice di lavoro, giacché esso non era avvenuto in occasione del trasferimento dell'azienda bensì alcuni mesi dopo.
Il motivo non è fondato.
La ricorrente sottopone alla Corte la questione dei limiti entro cui debba operare la garanzia di continuazione del rapporto di lavoro con l'impresa acquirente e di conservazione di tutti i diritti soggettivi, posta in favore dei lavoratori dall'art. 2112, primo comma, cod.civ., nel caso di trasferimento dell'azienda appartenente ad impresa insolvente e perciò sottoposta a procedura concorsuale e nella quale sia stato raggiunto un accordo sindacale per il mantenimento dell'occupazione. Più precisamente si tratta di stabilire se la garanzia possa essere esclusa nei confronti di un lavoratore non aderente ad alcuna delle organizzazioni sindacali che stipularono l'accordo.
Il caso di specie è poi ulteriormente caratterizzato dal fatto, accertato dai giudici di merito in modo incensurabile in questa sede di legittimità, che l'accordo conteneva l'espressa previsione di sottoscrizione da parte di tutti i lavoratori interessati. Da aggiungere che il trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cit. è pacificamente non solo quello con effetti reali ma anche quello che si realizza, come nella specie, attraverso una cessione in affitto.
Il comma 5 del citato art. 47 stabilisce, per quanto qui interessa:
"Qualora il trasferimento (dell'azienda) riguardi.... imprese nei confronti delle quali vi sia stata...... omologazione di concordato preventivo..... e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori con cui il rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 cod.civ., salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore".
È necessario, prima di verificare i limiti di operatività di questa disposizione, notare che la sua applicabilità da parte del giudice è stata posta in dubbio in sede teorica, ove si è richiamata la direttiva comunitaria 14 febbraio 1977 n. 77/187, da applicare ai trasferimenti di imprese ad un nuovo imprenditore in seguito a "cessione contrattuale" o a fusione (art. 1, par. 1). L'art. 3 di questa direttiva stabilisce che i diritti e gli obblighi risultanti per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, gravano sul cessionario (part 1), e che, dopo il trasferimento, questi mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo. Seguono altre disposizioni che in sostanza confermano o rafforzano le garanzie poste per i lavoratori, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 2112 cod.civ., ma escluse dall'art. 47, comma 5, cit., che sembra così
contrastare con la direttiva.
A norma dell'art. 189, terzo comma, del trattato istitutivo della Comunità europea, "la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi". Essa contiene dunque una norma teleologica, o programmatica, vale a dire indicante al fine ma non lo strumento giuridico ad esso congruo, che rimane affidato non ai singoli cittadini bensì agli organi legislativi dello Stato membro. Singoli cittadini e giudici degli Stati membri non sono dunque sottoposti alla direttiva prima che il legislatore vi abbia adeguato l'ordinamento interno, sia introducendo nuove norme idonee a realizzare il fine prescritto sia abrogando quelle incompatibili, sia ancora modificando quelle che risultino parzialmente incompatibili.
Tra le norme incompatibili da abrogare o modificare possono esservene anche di successive alla direttiva: infatti il principio lex posterior derogat priori presuppone la pariordinazione nella gerarchia delle fonti normative, mentre la direttiva comunitaria, in quanto capace di limitare la sovranità statale (art.11 Cost.), prevale sulla legge confliggente, anche successiva (Corte di giustizia della Comunità europea, 9 marzo 1978 n.106/77, Corte Cost.8 giugno 1984 n. 170). In tal caso, e più particolarmente quando la confliggente legge successiva tenda a soddisfare esigenze a suo tempo non considerate dagli organi comunitari, l'opera di armonizzazione del legislatore nazionale può comportare l'esercizio di ampia discrezionalità.
Tuttavia non sempre i cittadini e giudici sono estranei all'immediata efficacia delle direttive, la quale si realizza quando queste contengano disposizioni non già programmatiche ma "incondizionate e sufficientemente precise" e ciò tanto nel caso in cui lo Stato non abbia recepito tempestivamente la direttiva nel territorio nazionale quanto nel caso in cui l'abbia recepita in modo inadeguato (Corte giust. 5 aprile 1979 n. 148/78, Ratti;
23 febbraio 1994 n.g. 236/92, Comitato per il coordinamento di difesa della cava;
Corte Cost., n. 170 del 1984, cit.; 22 febbraio 1985 n.47).
Questa eventualità si verifica anche quando la Corte di giustizia abbia interpretato la direttiva in modo da formulare compiuti criteri di applicazione, sì che al giudice nazionale non resti che attenersi alla sentenza comunitaria, se necessario disapplicando la legge nazionale (Corte Cost., 23 aprile 1985 n. 113, 11 aprile 1989 n. 389). Si parla così di direttive autoapplicative, ossia dotate di un'efficacia "diretta" nell'ordinamento interno, la quale comporta che esse vengano applicate dal giudice nazionale senza che la confliggente norma del diritto interno costituisca ostacolo (Corte cost., n. 170 del 1984, cit.) ossia, e in sostanza, con disapplicazione di questa.
Tale efficacia diretta trova però la propria esplicazione solamente nei rapporti tra il cittadino e ciascuno degli Stati membri della Comunità.
Essa attiene infatti alla protezione del cittadino rispetto all'esercizio del potere pubblico, non più ristretta nell'ambito nell'ordinamento nazionale ma ormai estesa a quello comunitario. In quest'ordinamento ciascuno Stato, ed i suoi giudici, debbono cooperare per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione (art. 5 del trattato cit.) e perciò, nel caso di recepimento mancato o inadeguato della direttiva, lo Stato non può invocare il proprio diritto interno contro di essa poiché ciò contraddirebbe l'impegno a suo tempo assunto in sede internazionale (principio delle "mani pulite" o clean hands, di cui alla sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 1986 n.152/84, Marshall e che da noi corrisponde al divieto di venire contra factum proprium).
L'efficacia diretta non può per contro esplicarsi nei rapporti tra privati: nel primo caso si parla di "efficacia verticale" e nel secondo caso di efficacia "orizzontale", secondo una distinzione ormai recepita anche nella giurisprudenza di questa Corte (Cass.27 febbraio 1995 n. 2275, 5 aprile 1975 n. 3974, 15 maggio 1995 n.
5289, 20 novembre 1997 n. 11571, 20 marzo 1996 n. 2369, ove si precisa che, pur priva di efficacia diretta orizzontale, la direttiva può essere immediatamente posta a base di un giudizio equitativo. Contra Cass. 3 febbraio 1995 n. 1271). Nei rapporti tra privati il giudice, pur impossibilitato a disapplicare norme interne che ritenga contrastanti con una direttiva, deve tuttavia interpretarle "quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi all'art.189, terzo comma, del trattato..... a prescindere dal fatto che si tratti di norme interne precedenti o successive alla direttiva" (Corte giust., 14 luglio 1994 n. 91/92, Faccini Dori). Ciò significa che tra i più significati possibili della norma interna i giudici nazionali debbano preferire quello maggiormente conforme al diritto comunitario, ovvero debbono interpretare la prima, secondo l'antica formula usata in Italia, ut minus laedat ius commune. In tal senso dev'essere risolta nella presente causa la questione del rapporto fra l'art. 47, comma 5, l. n. 248 del 1990 e direttiva comunitaria n. 77/187.
Il significato di quest'ultima è stato precisato dalla Corte di giustizia, la quale nella sentenza 7 dicembre 1995 n. c - 472/93, Spano, ha affermato, per quanto qui interessa: a) che la direttiva si applica, e così prevale sulle norme nazionali, anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda sia "oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario", purché questo tenda al proseguimento dell'attività d'impresa (punti 24 e 25 della motivazione;
nello stesso senso la sent.25 luglio 1991 n. 362/89, D'Urso). Dunque il procedimento, anche giudiziario e concorsuale, deve tendere a salvaguardare l'attività dello imprenditore cedente;
b) non esclude che la salvaguardia dell'attività d'impresa comporti proporzionati sacrifici delle posizioni individuali dei lavoratori, purché la gestione dell'impresa avvenga sotto il "controllo giudiziario" (punto 29).
Sono fatte salve le modificazioni peggiorative del contratto di lavoro, che gli ordinamenti nazionali permettano al di fuori del trasferimento dell'azienda e così, esauritosi questo, la direttiva non pregiudica i licenziamenti che possono avere luogo "per motivi economici, tecnici e di organizzazione" (punto 35, e già la sent. D'Urso, city.).
Ma la direttiva del 1977 deve essere interpretata anche alla luce di quella sopravvenuta, 29 giugno 1998 n. 98/50, la quale ha tenuto conto delle obiettive situazioni economiche a suo tempo non considerate degli organi comunitari ed affrontate dal legislatore italiano col più volte citato art. 47. Nella direttiva del 1998 si considera (n. 8 del preambolo) che deroghe al mantenimento dei diritti dei lavoratori nel caso di trasferimento dell'azienda "dovrebbero essere permesse per uno Stato membro che disponga di procedure speciali per promuovere la sopravvivenza di società di cui si dichiara che sono situazioni di crisi economica". E nell'art. 4 bis si esclude l'applicabilità delle garanzie qui in questione alle imprese cedenti soggette a procedure concorsuali liquidatorie, ma soltanto nel senso che (lett. b) "il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intesa a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti".
In conclusione l'art. 47, comma 5, l.n.428 del 1990 esclude bensì l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., nel senso che esso permette modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente. Tuttavia il potere modificativo dello imprenditore cessionario non è senza limiti, ma deve essere esercitato nei modi già previsti dall'ordinamento interno. Ciò comporta che, trasferita l'azienda di un'impresa ammessa al concordato preventivo, il trattamento dei lavoratori, il cui rapporto continua con l'impresa acquirente, non è rimesso alle determinazioni unilaterali del nuovo imprenditore, il quale, svincolato da ogni impegno assunto dal suo dante causa, possa ad libitum riformare il contenuto dei preesistenti rapporti di lavoro. Al contrario, il trattamento anteriore alla cessione è conservato, e può essere mutato anche in peggio solo con un nuovo e regolare contratto, collettivo o individuale.
A questo principio si è esattamente attenuto nella sentenza qui impugnata il Tribunale, il quale ha escluso che la società affittuaria dell'azienda appartenente all'impresa ammessa al concordato, ossia cessionaria dell'azienda, potesse unilateralmente ridurre il trattamento economico di un lavoratore dipendente, e più precisamente che la riduzione potesse avvenire sulla base di un accordo collettivo non solo stipulato da organizzazioni sindacali a cui il lavoratore non era iscritto ma, per di più, subordinante la propria efficacia all'adesione dei singoli lavoratori;
adesione non espressa dall'attuale intimato.
Quello di specie non è perciò un caso di efficacia del contratto verso i terzi, riconducibile all'art.1372 cod. civ. Estranea alla materia del contendere, infine, è la problematica sul licenziamento del lavoratore attualmente intimato.
In conclusione il ricorso va rigettato. Sulle spese non si deve provvedere poiché l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 1998.