Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1999, n. 4724
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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L'art. 47, quinto comma, della legge n. 428 del 1990, interpretato privilegiandone il significato maggiormente conforme al diritto comunitario in materia di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (direttiva 14 febbraio 1977 n. 77/187, a sua volta interpretata in base alle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea 25 luglio 1991, n. C - 362/89, D'Urso, e 7 dicembre 1995, n. C - 472/93, Spano, e alla più recente direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50), consente modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all'art. 2112 cod. civ., allo scopo di salvaguardare le opportunità occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente, purché - ferma restando la continuazione dei rapporti di lavoro -, il potere modificativo dell'imprenditore cessionario sia esercitato nei modi e nei limiti di cui ai principi dell'ordinamento interno, e quindi non in maniera unilaterale ma solo sulla base di un nuovo e regolare contratto, collettivo o individuale. (Nella specie, con la sentenza confermata dalla S.C., il giudice di merito aveva escluso, con riferimento ad affitto di azienda attuato nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni, che l'imprenditore cessionario dell'esercizio dell'azienda legittimamente avesse proceduto alla riduzione del trattamento economico, secondo le previsioni di un accordo collettivo di contenimento del costo del lavoro, nei confronti di lavoratore che non era iscritto alle organizzazioni sindacali stipulanti e che non aveva sottoscritto tale accordo, benché esso subordinasse la propria efficacia all'adesione dei singoli lavoratori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1999, n. 4724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4724
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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